Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di CHIETI e Zooart Ortona – Società Cooperativa Sociale a r.l. - 22 novembre 2022

22 novembre 2022


TRIBUNALE DI CHIETI
PRESIDENZA

Prot. n. 2807/2022

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’
AI SENSI DEL DISPOSTO DELL’ART. 54 DEL D.LGS. 28 AGOSTO 2000 N.274, DELL’ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE DEL 26 MARZO 2001, DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2010 N.120 E DELL’ART. 3 DELLA LEGGE 28 APRILE 2014 N.67

IL TRIBUNALE DI CHIETI

(di seguito: Tribunale), C.F. 80000480691, nella persona del Presidente, Dott. Guido Campli, domiciliato per la carica a Chieti, piazza San Giustino 22, palazzo di Giustizia;

ZOOART ORTONA – SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

 (di seguito: Ente), C.F. 02720650692, nella persona del Presidente, Gabriele Orlando LACCHE’, domiciliato per la carica presso la sede sociale sita a Ortona, Via Galileo Galilei n.13

PREMESSO

come parte integrante e sostanziale del presente atto che:

  • l’art.33, comma 1, lett.d) e comma 3, lett.h) della L.29 luglio 2010 n.120, nel riformare l’art.186 del Codice della Strada, stabilisce che il giudice può sostituire la pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, salvo il caso in cui il conducente abbia provocato un incidente stradale;
  • l’art.3, comma 1, della L. 28 aprile 2014 n.67 prevede che il giudice, sentito l’imputato e il pubblico ministero, può applicare la pena della sospensione del procedimento con messa alla prova, subordinatamente alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, che consista nella prestazione di un’attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti od organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato;
  • l’art.2, comma 1, del D.M. del 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art.54, comma 6, del citato D.lgs., stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art.1, comma 1, del citato D.M., presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
  • l’Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato decreto legislativo;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

L’Ente si dichiara disponibile a ricevere presso le proprie strutture n.5 persone che abbiano subito condanna a pena sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità ovvero siano state condannate con il beneficio della sospensione della pena condizionata allo svolgimento di un’attività non retribuita in favore della collettività.

L’Ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’art. 1 del D.M. citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- manutenzione ordinaria, pulizia, piantumazione e assetto artistico di giardini sia pubblici che privati;

- salvaguardia del patrimonio naturale e forestale del territorio;

- organizzazione e collaborazione nella realizzazione della rassegna artistica delle arti contemporanee della città di Ortona.

ART. 2

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna o nell’ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova nella quale il giudice indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

ART. 3

L’Ente che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare le prestazioni dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

  • Gabriele Orlando LACCHE’.

Il soggetto incaricato potrà delegare, a seconda delle rispettive competenze in relazione all’attività cui il condannato dovrà essere concretamente adibito, i compiti di cui sopra ad altro soggetto appartenente all’amministrazione. Di tale delega dovrà darsi atto nella dichiarazione di disponibilità.

L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati.

ART. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente si impegna ad assicurare il rispetto e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati curando, altresì, che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L’Ente si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

ART. 5

E’ fatto divieto all’Ente di corrispondere alle persone ammesse ai lavori di pubblica utilità una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

E’ obbligatoria ed è a carico dell’ente l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

ART. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell’art.3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire agli stessi le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

ART. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve eventuali responsabilità, a termine di legge, delle persone preposte, secondo il relativo orientamento, al funzionamento dell’ente.

ART. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data della sottoscrizione.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria penale del Tribunale di Chieti per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art.7 del D.M. citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia.

Chieti, 22/11/2022

Il Presidente di Zooart Ortona Società Cooperativa sociale a r.l.
dott. Gabriele Orlando LACCHE’

Il Presidente del Tribunale di Chieti
Guido CAMPLI