Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di MACERATA e il Comune di Camporotondo di Fiastrone - 4 marzo 2020

4 marzo 2020

Tribunale di MACERATA

 


CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI dell’ art. 54 DEL D. L.VO 28 AGOSTO 2000, N. 274, e dell’art. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001, con le successive modifiche di cui alla L.120/2010

Premesso

che, a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274, modificato dalla L.120/2010 il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che l’art. 33 della L.29/07/2010 n.120 ha inserito il co.9 bis dell’art.186 e il co.8 bis dell’art. 187 del d.lgs 30/04/1992 n.285 (Codice della Strada) prevedendo che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale in composizione monocratica possa essere sostituita, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del D.L.vo cit., secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;

che il Ministro della Giustizia con provvedimento del 16/07/2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del D.L.vo cit.;

che con delibera n. 6 del 17/02/2020 la Giunta Municipale del Comune di Camporotondo di Fiastrone (MC) ha espresso la volontà di prevedere progetti di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo citato in premessa;

Ciò premesso

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Roberto Evangelisti Presidente Vicario del Tribunale di Macerata e l’ente Comune di Camporotondo di Fiastrone (MC) che interviene al presente atto nella persona del Sindaco dott. Massimiliano Micucci (Sindaco p.t.), legale rappresentante dell’Ente, identificato mediante documento di riconoscimento;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'ente consente che n. 1 (uno) soggetto che deve effettuare lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino, non più di due contemporaneamente, presso le sue strutture attività non retribuita in favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha come oggetto le seguenti prestazioni: attività per finalità di tutela del patrimonio ambientale e culturale, manutenzione e decoro dei beni del demanio e del patrimonio pubblico comunale ivi compresi i giardini e i parchi; attività a carattere socio assistenziale; attività per finalità di prevenzione nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza o nel decreto penale di condanna.

Art. 3

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita, individuerà le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

L’ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente s’impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'ente s’impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art.5

E' fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

L’Ente può attivare la suddetta copertura assicurativa attingendo al fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La procedura è attuabile consultando il sito INAIL.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di n. 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della stipula.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale , per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione Generale degli Affari Penali.

Macerata, 4 marzo 2020

Per il Ministero della Giustizia
Il Presidente Vicario del Tribunale
Dott. Roberto Evangelisti

Per l’Ente Comune di Camporotondo di Fiastrone
Il Sindaco p.t. Dott. Massimiliano Micucci