Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di BUSTO ARSIZIO e La Valle di Ezechiele Soc. Coop. - 8 maggio 2024 e modifica 4 marzo 2025
4 marzo 2025
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'
AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000, N. 274 E 2 DEL D.M. 26 MARZO 2001
Premesso
Che, a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n.274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
che, l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art.54, comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
che il Ministro della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
che l'art. 2, comma 1, lett. a) della L. 11/6/2004, n. 145, l'art. 33, comma 1, lett. d) della L.29/07/2010, n. 120, l'art. 1, co. 24 ter, lett. b) del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito, con modificazioni, nella L. 16/05/2014, n. 79 e l'art. 3, co. 1, della L. 28 aprile 2014, n. 67 hanno esteso l'ambito di applicazione del lavoro di pubblica utilità;
che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato decreto legislativo;
tra il Ministro della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del dott. Miro Santangelo, Presidente del Tribunale di Busto Arsizio, giusta la delega di cui in premessa e La Valle di Ezechiele Soc. Coop., nella persona del legale rappresentante pro- tempore, Bonanomi Anna, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
L'ente consente che N. 10 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo citato in premessa o ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 bis c.p., prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni: ASSEMBLAGGI E DIGITALIZZAZIONE C/TERZI.
Art. 2
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza/decreto penale di condanna o nell'ordinanza di sospensione e messa alla prova, nelle quali il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo o dell'art. 464 quater c.p.p., indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità. Ove le pronunce di condanna eccedano il numero dei soggetti che, ai sensi del precedente art. 1, l'Ente si impegna a prendere contemporaneamente in carico, le successive convocazioni avranno luogo sulla base dell'ordine di pervenimento all'ente delle relative sentenze o decreti penali di condanna o dei verbali di messa alla prova sottoscritti dall'indagato/imputato ex art. 464 quater co.6 c.p.p.,
Art. 3
L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati o ammessi alla prova e di impartire a costoro le relative istruzioni: Fantinati Jacopo.
L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.
Art. 4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati o ammessi alla prova, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L'ente si impegna altresì a che i condannati o ammessi alla prova possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
E' fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati o ammessi alla prova una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
E' obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alia responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati o ammessi alla prova e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti al lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente
Art. 8
La presente convenzione avrà la durata di ANNI 5, a decorrere dalla data di sottoscrizione.
L'ente si impegna a dare esecuzione a tutti i provvedimenti giurisdizionali (sentenze, decreti penali di condanna, ordinanze di sospensione e messa alla prova) emessi e depositati prima di tale scadenza, anche se passati in giudicato o divenuti esecutivi successivamente.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia- Direzione Generate degli affari penali.
Busto Arsizio, 08/05//2024
Il Presidente
Bonanomi Anna
Il Presidente del Tribunale di Busto Arsizio
Miro Santangelo
Modifica 4 marzo 2025
Come da comunicazione del 4 marzo 2025 della Società “LA VALLE DI EZECHIELE” il numero dei posti resi disponibili è modificato da 10 a 15.