Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di POTENZA e l'Associazione Pro Loco Pietrapertosana - 3 agosto 2020
3 agosto 2020
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'
Ai sensi degli artt. 186 c. 9 bis - 187 c.8 bis Codice Strada - e art. 54 D. Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 e art. 2 D.M. Giustizia 26 marzo 2001
Premesso che
- l'art 186 comma 9 bis e l'art. 187 comma 8 bis del Codice della Strada, come modificati, prevedono che la pena detentiva e pecuniaria per la guida in stato di ebbrezza possa essere sostituita, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, "con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze"
- tale istituto, voluto dal legislatore, va incentivato e diffuso in quanto:
- porta un'immediata utilità alla collettività;
- dimostra come il responsabile del reato viene effettivamente punito, ma in modo utile e vantaggioso per la società;
- è conveniente per lo stesso condannato che, a fronte della trasgressione commessa, può sviluppare un'attività risocializzante e utile anche sotto il profilo personale, ottenendo un trattamento di particolare favore (estinzione del reato, dimezzamento del periodo di sospensione della patente, revoca della confisca del veicolo).
- a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell'art. 73 - comma 5 bis - del D.P.R. 309/1990 così come modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272, convertito con legge 21.2.2006 n. 49, il giudice di pace ed il giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- l'art. 2 comma 1 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54 comma 6 del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questa, con il Presidente del Tribunale nell'ambito e a favore delle strutture esistenti in seno alle amministrazioni, agli enti e alle organizzazioni indicati nell'art. 1 comma 1, del D.M. citato;
- il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni;
considerato che
l'ente presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo,
SI STIPULA
la presente convenzione (di seguito "la Convenzione") tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del dott. Rosario Baglioni Presidente vicario del Tribunale Ordinario di Potenza, giusta I a delega di cui in premessa (di seguito "il Tribunale")
e ASSOCIAZIONE PRO LOCO PIETRAPERTOSANA con sede legale in PIETRAPERTOSA (PZ) alla VIA DELLA SPERANZA n.159 e sede operativa in PIETRAPERTOSA (PZ) alla VIA GARIBALDI n.4 nella persona del Presidente legale rappresentante pro tempore SANTORO ROSSANA ROCCHINA,
Art. 1
Attività da svolgere
L'Ente dà la disponibilità ad accogliere contemporaneamente (senza corresponsione di corrispettivo da parte del condannato, né di altri, neppure per l'attività orientativa o comunque propedeutica all'inserimento) fino ad un massimo di n. 2 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del Decreto Legislativo citato in premessa che presteranno la loro attività non retribuita in favore della collettività presso le proprie strutture.
In conformità con quanta previsto dall'articolo 1 del Decreto Ministeriale citato in premessa, l'Ente specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto le seguenti prestazioni:
lavori di pulizia e manutenzione locali, apertura della sede e attività di front office, sistemazione e organizzazione magazzino, gestione bacheche, manutenzione e pulizia del presidio turistico, supporto alle attività di accoglienza turistica (presidio turistico, castello, chiese, centro visite "I Rapaci", supporto parcheggi comunali), supporto nella organizzazione e realizzazione degli eventi.
Art. 2
Modalità di svolgimento
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai condannati in conformità con quanta disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33 comma 2 del citato Decreto Legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
L'Ente individua nella persona di SANTORO ROSSANA ROCCHINA, quale Presidente legale rappresentante pro tempore, il referente incaricato di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest'ultimo le relative istruzioni.
Art. 3
Modalità del trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme "in materia dai sicurezza e igiene negli ambienti di lavoro ai sensi D. Lgs. n.81/2008" e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54 commi 2, 3 e 4 del citato Decreto Legislativo.
Art. 4
Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali - Altri Obblighi
E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
Fatto salvo ogni altro obbligo di legge, sono obbligatorie e sono a carico dell'Ente ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi, in base alla durata del lavoro ed alla tipologia dello stesso.
Art. 5
Verifiche e relazione sul lavoro svolto
L'Ente ha l'obbligo di comunicare quanto prima ai soggetti incaricati del controllo le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l'art. 56 del Decreto Legislativo (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).
Al termine dell'esecuzione della pena, il soggetto incaricato ai sensi dell'art. 2 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovrà redigere una relazione da inviare al giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 6
Risoluzione della Convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Ente.
Art. 7
Durata della Convenzione
La Convenzione avrà la durata di anni tre a decorrere dalla data di
sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovata per lo stesso periodo, fatta salva la facoltà di recesso di una delle parti da comunicare entro tre mesi prima della scadenza originaria o rinnovata.
Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del Decreto Ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia- Direzione Generale per gli affari penali.
Potenza, 3 agosto 2020
Rappresentante dell'Ente
Avv. Rocchina Santoro
Il Presidente vicario del TRIBUNALE di POTENZA
Dott. Rosario Baglioni