Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di REGGIO EMILIA e l’Associazione Nuovamente - 11 febbraio 2019 - 6 marzo 2025 - 23 settembre 2025
23 settembre 2025
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
UFFICIO PRESIDENZA
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’
AI SENSI DEGLI ART 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 74 e DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001 IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART 33 DELLA Legge 29 LUGLIO 2010 N. 120 NONCHE’ DELL’ART. 168-BIS C.P. e DELL’ART. 165 C.P.
Premesso che:
- L’art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 prevede che il Giudice possa applicare, su richiesta dell’imputato la pena del lavoro di pubblica utilità , secondo le modalità ivi previste, consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente, con notevoli benefici per il condannato come effetto dello svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità;
- l’anzidetta sanzione, originariamente prevista nei procedimenti di competenza del giudice di pace, ora è applicabile a numerose e diverse fattispecie penali, che hanno configurato il lavoro di pubblica utilità come una modalità di riparazione del danno collegata all’esecuzione di diverse sanzioni e misure penali, che vengono eseguite nella comunità e attualmente trova applicazione anche:
- nei casi di violazione del Codice della strada, previsti dall’art. 186 comma 9-bis e art. 187 comma 8-bis del d.lgs.285/1992;
- nei casi di violazione della legge sugli stupefacenti, ai sensi dell’art. 73 comma 5 bis del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309;
- come obbligo dell’imputato in stato di sospensione del processo e messa alla prova, ai sensi dell’art. 168 - bis del codice penale, introdotto dalla legge 28 aprile 2014 n, 67;
- congiuntamente alla pena dell’arresto o della reclusione domiciliare, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. i) della legge 28 aprile 2014 n, 67, ancora in attesa della regolamentazione prevista dai decreti legislativi in corso di emanazione;
- come obbligo del condannato ammesso alla sospensione condizionale della pena, ai sensi dell’art. 165 codice penale e art. 18 - bis delle Disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale;
- Il sopra citato art. 168 bis C.P. prevede che l’imputato possa chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova avente obbligatoriamente ad oggetto la prestazione gratuita, di lavoro di pubblica utilità di durata non inferiore a 10 giorni, anche non continuativi;
- Il sopra citato art. 165 C.P. prevede che il Giudice del Tribunale può concedere la sospensione condizionale della pena subordinandola alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività;
- L’art. 2 comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art 54 comma 6 del citato decreto legislativo 274/2000 stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1 del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- il Ministero della Giustizia con l’allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle Convenzioni in questione,
- che l’Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art.54 del citato Decreto Legislativo;
- che in assenza del Regolamento del Ministro della giustizia previsto dall’art 8 della legge 67/2014 debbano applicarsi per la disciplina delle Convenzioni con gli Enti e le organizzazioni di cui al terzo comma dell’art. 168bis cp - diversi da Stato, Regione, Province, Comuni, Aziende sanitarie - presso cui svolgere il lavoro di pubblica utilità previsto dall’art 168bis cp, le previsioni del D.M. 26 marzo 2001;
e che come da sue finalità, la Associazione Nuovamente si occupa di:
- promuovere l’accoglienza degli emarginati nei vari modi ritenuti idonei e soprattutto di sostenere, aiutare e promuovere le attività della Caritas Diocesana di Reggio Emilia – Guastalla e della Compagnia del SS. Sacramento - Caritas Reggiana – Missioni Diocesane;
- assistere persone di qualsiasi nazionalità, sesso, religione, razza che si trovino in condizione di bisogno, economico, materiale, morale o relazionale, al fine di promuovere la dignità umana, l’autonomia e l’indipendenza possibile, la realizzazione personale all’interno della propria comunità, i percorsi di uscita dall’emarginazione, l’integrazione nel tessuto sociale del territorio;
- sviluppare e valorizzare le professionalità, le capacità, le competenze e culture personali e nazionali attraverso l’attenzione alla persona, la restituzione della dignità perduta e il reinserimento nella comunità;
- promuovere percorsi di inserimenti lavorativi temporanei per situazioni di marginalità sociale ancorché non certificate;
- sostenere in particolar modo persone provenienti da percorsi di detenzione giudiziaria e dal mondo della tratta;
- la Associazione Nuovamente in collaborazione con la Compagnia del SS. Sacramento -Caritas Reggiana – Missioni Diocesane, sostenuta da personale qualificato e dal prezioso contributo del volontariato, opera nelle tante Parrocchie presenti sul territorio della Diocesi di Reggio Emilia e Guastalla e in alcuni luoghi definiti “opere segno”, quali le mense per i poveri, il Dormitorio diocesano e altre strutture di accoglienza per persone in difficoltà, maschili e femminili, le sedi operative dell’Associazione attualmente site in via Bodoni 3 a Reggio Emilia, in SS 63, 193/B a Santa Vittoria di Gualtieri (RE) e in via S. Bernardo 45 a Sassuolo, e gli Uffici Caritas presso la curia diocesana, la sede distaccata di via dell’Aeronautica 4, il Centro d’Ascolto, l’Ambulatorio e la mensa Caritas in via Adua 83 a Reggio Emilia;
- il D.M. Ministero della Giustizia 26/3/2001 pubblicato in G.U. n.80 del 5-4-2001, in attuazione all’art.54 comma 6 Dlgs 274/2000, prevede che il lavoro di pubblica utilità possa consistere anche in lavoro non retribuito svolto dal condannato in favore di organizzazioni di assistenza sociale e/o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari;
- secondo l’art.2 del predetto DM 26/3/2001 il lavoro di pubblica utilità può essere svolto solo presso organizzazioni che abbiano stipulato una specifica convenzione con il Presidente del Tribunale competente per il luogo in cui viene svolta l’attività stessa;
- la Associazione Nuovamente trae oltremodo utilità dall’impiego di soggetti che possano somministrare lavoro di pubblica utilità, stante l’obiettivo bisogno di persone in grado di collaborare con il personale già effettivo nell’Ente ed offrendo, nello specifico, le seguenti mansioni e/o attività di lavoro ex art.54 Dlgs 274/2000:
- Corsi di informazione o formazione in favore di persone in difficoltà e degli operatori e volontari;
- Attività manuali o professionali svolte in collaborazione di persone in difficoltà, finalizzate al loro inserimento sociale e lavorativo, presso NuovaMente;
- Accoglienza notturna, assistenza e sostegno delle persone accolte in dormitorio Caritas o in esperienze similari presso Parrocchie della Diocesi;
- Preparazione e distribuzione dei pasti presso Mensa Caritas o Centri di Distribuzione presenti sul territorio;
- Attività di segretariato a sostegno delle attività istituzionali ordinarie e straordinarie;
- Attività di accompagnamento a persone in difficoltà, legate alla preparazione di documenti, ad aspetti sanitari, alla ricerca del lavoro, al sostegno psicologico,…
- il contraente Ente intende gestire il lavoro socialmente utile per tramite del Presidente Isacco Rinaldi e della sig.ra Francesca Bertolini, già presenti all’interno dell’Associazione dai suoi inizi;
- il contraente Ente già provvede ad iscrivere all’Inail secondo le forme di legge i lavoratori che operino nelle proprie strutture, provvedendo anche alla loro copertura assicurativa mediante polizza collettiva a carico dello stesso Ente, per ogni ipotesi di infortunio, malattie professionali, responsabilità civile verso i terzi; s’impegna per conseguenza ad effettuare il medesimo trattamento assicurativo per le persone inviate presso le proprie strutture per l’effettuazione di lavoro di pubblica utilità
- il contraente Ente adotta e si impegna ad osservare ogni misura di precauzione utile ai fini della sicurezza dei luoghi del lavoro, conformandosi al Dlgs 81/2008 e norme collegate;
Tutto ciò premesso:
tra il Presidente del Tribunale di Reggio Emilia e la Associazione Nuovamente con sede legale in Reggio Emilia via dell’Aeronautica, n.4, con legale rappresentante Isacco Rinaldi, si conviene e stipula la convenzione volta ad accogliere nelle strutture dell’Ente distribuite nella provincia di Reggio Emilia i prestatori di lavoro non retribuito di pubblica utilità secondo le modalità ed i presupposti di cui alla premessa del presente atto, in conformità e per le finalità di cui all’art.54 Dlgs 274/2000, di cui al DM Min. Giustizia 26/3/2001 e di cui all’art.186 comma 9 bis Cod. della Strada e 187 comma 8 bis Cod. della Strada, con efficacia immediata.
Al fine di applicare correttamente la previsione legislativa del lavoro di pubblica utilità e di mantenere le peculiarità proprie dell’Ente, nell’interesse delle persone coinvolte (comunità parrocchiali, volontari e persone in difficoltà) nonché per il rispetto delle finalità della legge, si precisa sin d’ora che il coinvolgimento di prestatori di lavoro non retribuito resterà discrezionale, in quanto rimesso alle valutazioni del Presidente Isacco Rinaldi, saggiato il profilo personale di ogni candidato pur nel rispetto e con le cautele previste dalla c.d. legge privacy L. 675/96 e a seguito della valutazione della reale possibilità di inserire i prestatori di lavoro non retribuito nelle proprie strutture. A tal fine l’Ente e per esso il suo Presidente si impegnano a fare pervenire il consenso all’inserimento e all’accoglimento nella propria struttura del condannato al lavoro di pubblica utilità non retribuito al più tardi per l’udienza di discussione della causa, con la specifica delle mansioni e attività a cui lo stesso sarà addetto.
Il contraente Ente s’impegna a comunicare al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche delle persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni. In mancanza queste persone si intendono individuate in quelle sopra indicate.
I soggetti incaricati di cui sopra si impegnano a redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
L’attività non retribuita sarà svolta in conformità di quanto disposto nella sentenza di condanna.
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato.
La presente convenzione avrà durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e sarà tacitamente rinnovabile, salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi tramite raccomandata a.r., almeno entro 60 giorni dalla scadenza.
Le parti si riservano di apportare modifiche, per sopraggiunti motivi di pubblico interesse, alla presente convenzione nel corso della sua validità.
Copia della presente Convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli Enti convenzionati, nonché al Ministero della Giustizia-Direzione Generale degli affari penali.
Reggio Emilia, lì 11.02.2019
Associazione di Volontariato Nuovamente
Il legale rappresentante
Isacco Rinaldi
Il Ministero della Giustizia
nella persona del delegato
Presidente del Tribunale
Cristina Beretti
Identificativo della convenzione: 17496674
Convenzione tra il TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
e
l'Ente ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO NUOVAMENTE
per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità (art. 2 D.M. 26 marzo 2001)
Premesso
- che a norma dell'art. 54 del D.lvo 28 agosto 2000, n. 274, in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell’art. 73 comma V bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.2.2006 n. 49, il giudice di pace ed il giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell’ imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del D.lvo 274/2000, stabilisce che 1'attività non retribuita in favore della collettività é svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli Enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’ 54 del citato Decreto legislativo;
SI STIPULA
la presente convenzione (di seguito ''La Convenzione'') tra il Ministero della Giustizia che interviene nel presente atto nella persona della dott.ssa Cristina Beretti, Presidente del TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA, giusta la delega di cui in premessa (di seguito ''Il Tribunale'') e l'Ente Associazione di Volontariato Nuovamente (di seguito ''L'Ente''), nella persona del Presidente Isacco RINALDI,
Art. 1 Attività da svolgere
L'Ente consente che n. 30 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo citato in premessa, presti presso le proprie strutture attività non retribuita in favore della collettività.
L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
- SERVIZI DI SUPPORTO IN ATTIVITÁ SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-SANITARIE ;
- SERVIZI INERENTI A SPECIFICHE COMPETENZE E PROFESSIONALITÁ DEL SOGGETTO;
- TUTELA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE
- altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato
Art. 2 Modalità di svolgimento
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3 Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
L'Ente che acconsente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare le prestazioni dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: Isacco Rinaldi e Martina Vincenti.
L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati.
Art. 4 Modalità di trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare 1'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3, e 4 del citato decreto legislativo.
L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5 Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali
È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
È obbligatoria ed è a carico dell’Ente ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.
Art. 6 Violazione degli obblighi - Relazione sul lavoro svolto
I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’ esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 7 Risoluzione della convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salvo le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.
Art. 8 Durata della convenzione
La presente convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrere dalla data della firma.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di Giustizia - Direzione Generale degli Affari interni.
Reggio Emilia, 6 marzo 2025
Il legale rappresentante dell’Ente
Isacco Rinaldi
Il Presidente del TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Cristina Beretti
Identificativo della convenzione: 17496697
Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
ai sensi degli artt. 168-bis c.p., art.464-bis c.p.p., e art. 2, comma 1 del D. M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia
Premesso
che nei casi previsti dall'art. 168-bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;
che ai sensi dell'168-bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitaria o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;
che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1 del citato decreta ministeriale;
che il Ministro della Giustizia, con l'atto allegato, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1 del DM 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168-bis codice penale;
che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento; tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona della Dott.ssa Cristina BERETTI, Presidente del Tribunale di Reggio Emilia giusta delega di cui all'atto in premessa, e l'Associazione di Volontariato Nuovamente nella persona del legale rappresentante Isacco RINALDI,
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
L'Ente consente che n. 60 soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168-bis codice penale. Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono complessivamente 5 Centri Nuovamente + Mense Caritas Diocesana + Ambulatorio Querce di Mamre + Parrocchie della Diocesi di Reggio Emilia e Guastalla, dislocate sul territorio come da elenco allegato. L'ente informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l'ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.
Art. 2
I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del DM n. 88/2015:
- SERVIZI DI SUPPORTO IN ATTIVITÁ SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-SANITARIE
- SERVIZI INERENTI A SPECIFICHE COMPETENZE E PROFESSIONALITÁ DEL SOGGETTO
- TUTELA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE
L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni, alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna.
Art. 3
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.
L'ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.
Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanta stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.
Art. 4
L'ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso, terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, sono a carico dell'ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.
Se previsti, l'ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.
Art. 5
L'ente comunicherà all'UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.
I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti. Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del decreto ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464 - quinquies del codice di procedura penale.
L'ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre.
L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.
L'ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'ufficio di esecuzione penale esterna.
Art. 6
I referenti indicati all'art. 4 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti all’assolvimento degli obblighi dell'imputato all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter. commi 4 e 5, del Decreta legislative 28 luglio 1898, n. 271.
Art. 7
In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'ente.
L'ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 8, in caso di cessazione dell'attività.
Art. 8
Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del DM n. 88/2015.
Art. 9
La presente convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d’intesa tra i contraenti.
Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavori di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.
Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione Generale degli Affari Interni e al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione Generale per l’esecuzione penale esterna e di messa alla prova, nonché all'ufficio di esecuzione penale esterna competente.
Reggio Emilia, 6 marzo 2025
II Rappresentante dell'Ente
Isacco Rinaldi
II Presidente del Tribunale di Reggio Emilia
Dott.ssa Cristina Beretti
Identificativo della convenzione: 17547995
Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
ai sensi dell’art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell’art. 2, comma 1 D.M. 27.07.2023
Premesso
che nei casi previsti dall’art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con il consenso dell’imputato, il giudice può sostituire la pena detentiva, determinata entro il limite di tre anni, con il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 56-bis;
che ai sensi dell’art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, dell’art. 1 D.M. 27/7/2023, il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni, le aziende sanitarie o altri soggetti pubblici, nonché presso enti o organizzazioni privati, senza scopo di lucro, anche internazionali ma attivi in Italia, di assistenza sociale e volontariato;
che ai sensi dell’art. 2, comma 1 del D.M. 27 luglio 2023, l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo e nel rispetto del modello di convenzione allegato alla delega, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale;
che il Ministro della Giustizia, con l'atto allegato, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1, del D.M. 27 luglio 2023, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per i condannati ammessi al lavoro di pubblica utilità sostitutivo della pena detentiva breve ai sensi dell'art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689;
che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;
tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione, tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott CRISTINABERETTI, Presidente del Tribunale di TRIBUNALE DI REGGIO NELL'EMILIA , giusta delega di cui all'atto in premessa, e l'Ente ASSOCIAZIONE NUOVAMENTE - REGGIO EMILIA nella persona del legale rappresentante Isacco Rinaldi
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
L'Ente consente che n. 10 soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689. Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono complessivamente 7, dislocate sul territorio come da elenco allegato. L'ente informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l'ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio dei condannati al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, nonché indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.
Art. 2
I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità sostitutivo presteranno, presso le strutture dell'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 1, comma 2, del DM 27 luglio 2023.
- Altre prestazioni in favore della comunità connesse alla specifica professionalità del soggetto interessato.
- Prestazioni per finalità sociali, socioassistenziali e sociosanitarie nei confronti di persone ludo dipendenti, alcoldipendenti, tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri o ex-detenuti in condizioni di fragilità e di marginalità sociale.
- Prestazioni per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo, di protezione della flora e della fauna con particolare riguardo alle aree protette, incluse le attività connesse al randagismo degli animali.
L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco allegato e delle prestazioni, alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna.
Art. 3
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento della pena-programma e della sentenza di condanna al lavoro di pubblica utilità sostitutivo ai sensi dell’art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa gratuita, nel rispetto delle esigenze di vita dei condannati, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.
L'ufficio di esecuzione penale esterna, chiamato a redigere il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze del condannato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento per il lavoro di pubblica utilità quale pena sostitutiva applicabile ai sensi dell’articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sia durante l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.
Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal D.M. 27 luglio 2023 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità sostitutivo di pena detentiva breve.
Art. 4
L'ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei condannati al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso, terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell'ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.
Se previsti, l'ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai già menzionati costi.
Art. 5
L'ente comunicherà alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa dei condannati, e di impartire le relative istruzioni.
I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, all'ufficio di esecuzione penale esterna, nonché© all’organo di Polizia individuato per i controlli, l'eventuale rifiuto a svolgere il lavoro di pubblica utilità sostitutivo da parte dei condannati e di ogni altra inosservanza degli obblighi assunti.
Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6, del decreto ministeriale citato. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice.
L'ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi all’autorità designata dal giudice per i controlli che saranno effettuati, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia degli atti annotati dallo strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre, o, in subordine, del registro delle presenze.
L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento del lavoro di pubblica utilità sostitutivo per ciascuno dei soggetti inseriti.
Art. 6
I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti all’assolvimento degli obblighi del condannato all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente secondo l’art. 4, comma 5, del decreto ministeriale 27 luglio 2023.
Art. 7
In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della giustizia, o del presidente del tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'ente.
L'ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 9, in caso di cessazione dell'attività.
Art. 8
Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna, nonché l’organo di Polizia individuato per i controlli, appena ne riceve notizia, ne dà immediata comunicazione al giudice competente per l’esecuzione.
Art. 9
La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.
Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità sostitutivo di pena detentiva breve.
Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale.
Reggio nell'Emilia, lì 23/09/2025
Il legale rappresentante dell’Ente,
Isacco Rinaldi
II Presidente del TRIBUNALE DI REGGIO NELL'EMILIA,
CRISTINA BERETTI
ALLEGATO
Sedi presso le quali potrà essere svolta l’attività lavorativa:
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1. |
Nuovamente ricreo - |
piazza nuovo mondo |
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2. |
Nuovamente ambulatorio querce di Mamre - |
via Adua, 83 |
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3. |
Associazione nuovamente - parrocchie della diocesi di Reggio Emilia e Guastalla - |
via Antonio Meucci, 4 |
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4. |
Nuovamente mensa Caritas reggiana - |
via Adua, 83 |
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5. |
Nuovamente sede di Sassuolo - |
via san Bernardo, 45 - Sassuolo (MO) |
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6. |
Nuovamente bassa - |
strada provinciale 63 r, 157 |
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7. |
Nuovamente Reggio - |
via Antonio Meucci, 4 |