Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di AREZZO e il Comune di Castel San Niccolò - 1 luglio 2011 e proroghe 29 giugno 2016 e 25 giugno 2021 - 2 luglio 2026

2 luglio 2026

TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO

 

Conv. LPU N. 11/11
Cron. n. 197

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità

ai sensi degli artt. 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e 2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001 stipulata tra

il Ministero della Giustizia e il Comune di Castel San Niccolò

Premesso

che, a norma dell’art. 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che, a norma degli artt. 186 e 187 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, come modificati dall’art. 33 della legge 29 luglio 2010, n. 120, il tribunale in composizione monocratica può sostituire, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, la pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e consistente nella prestazione di una attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e della educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;

che l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia, con l’allegato atto, ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che l’ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto Legislativo;

tra

il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del Dott. Dario CENTONZE, Presidente del Tribunale di Arezzo, giusta la delega di cui in premessa,

il Comune di Castel San Niccolò, nella persona del legale rappresentante autorizzato alla firma della presente convenzione Dott. Paolo RENZETTI, Sindaco pro-tempore, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Il Comune di Castel San Niccolò consente che n. 2 (due) soggetti condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e ai sensi degli artt. 186 e 187 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, come modificati dall’art. 33 della legge 29 luglio 2010, n. 120, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

Il Comune di Castel San Niccolò specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’art. 1 del Decreto Ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- interventi manutentivi di beni immobili di proprietà comunale o comunque in uso al Comune, in ausilio alla squadra manutenzione del Comune, e per la cura del verde pubblico urbano e extraurbano, della viabilità e degli arredi urbani dislocati sul territorio del Comune di Castel San Niccolò.

Art. 2

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice di pace, a norma dell’art. 33, comma 2, del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274, oppure il tribunale in composizione monocratica, ai sensi degli artt. 186 e 187 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, come modificati dall’art. 33 della legge 29 luglio 2010, n. 120, indicano il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità;

Art. 3

Il Comune di Castel San Niccolò, che consente alla prestazione dell'attività non retribuita, individua, nei seguenti soggetti, le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni:

- Geom. Augusto MAGNI VANNININ; in caso di sua assenza: Geom. Donato Alberto SERENI.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune di Castel San Niccolò si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

Il Comune di Castel San Niccolò si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto al Comune di Castel San Niccolò di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria, ed è a carico del Comune di Castel San Niccolò, l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Nel caso in cui il condannato ai lavori di pubblica utilità disattenda, in merito alle mansioni da svolgere, le direttive impartite dal Comune di Castel San Niccolò, quest'ultima informerà il Pubblico Ministero, organo cui spetta il controllo sull'esecuzione della pena.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento del Comune di Castel San Niccolò.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni cinque a decorrere dalla data di stipula della stessa.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Penali.

Arezzo, 1° luglio 2011

Il Ministero della Giustizia
Il Presidente del Tribunale di Arezzo
Dott. Dario CENTONZE

Il Comune di Castel San Niccolò
Il Sindaco pro-tempore
Dott. Paolo RENZETTI

 

Conv. LPU n. 11/11
Cron. N. 76

Proroga

della Convenzìone per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità

ai sensi degli artt. 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e 2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001 stipulata tra

il Ministero della Giustizia e il Comune di Castel San Niccolò (AR) in data 1 luglio 2011.

Fra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona della Dott.ssa Clelia Galantino, Presidente del Tribunale di Arezzo,

e

il Comune di Castel San Niccolò (AR), che interviene nel presente atto nella persona del Sig. Mario FORCINITI, assessore delegato alla firma;

premesso

che in data 01 luglio 2011 è stata stipulata, per il periodo di anni cinque, la Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e 2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001 tra il Ministero della Giustizia e il Comune di Castel San Niccolò (AR), per n. 2 persone da accogliere;

che il Comune di Castel San Niccolò (AR), ha manifestato la volontà di prorogare detta Convenzione di ulteriori anni cinque, aumentando a 4 il numero di persone da accogliere ai fini dello svolgimento dei lavori di pubblica utilità;

si conviene quanto segue:

Art. 1

La convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del Decreto Legislativo 2S agosto 2000, n. 274 e 2 de1 Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, stipulata tra il Ministero della Giustizia e il Comune di Castel San Niccolò (AR) in data 01 1ug1io2011, è prorogata di anni cinque a decorrere dal 29 giugno 2016, con le modificazioni indicate nell’articolo che segue;

Art. 2

Il numero dei condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi de11’an. 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e ai sensi degli artt. 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, conte modificati dall’art. 33 della legge 29 luglio 2010, n. 120, che il Comune di Castel San Niccolò (AR) è disposto ad accogliere è pari a 4 (quattro) a decorrere dal 29 giugno 2016;

Art. 3

Copia della presente proroga viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art.

7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Penali.

Arezzo, 29 giugno 2016

Il Ministero della Giustizia
Il Presidente del Tribunale di Arezzo
Dott.ssa Clelia Galantino

Il Comune di Castel San Niccolò
L'Assessore delegato
Sig. Mario Forciniti

 

Conv. LPU n. 11/11 – P/M
Cron. n. 45

Proroga/Modifica della Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità

ai sensi degli artt. 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e 2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001 stipulata tra

il Ministero della Giustizia

e

il Comune di Castel San Niccolò (AR)

tra

il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del Dott. Valentino PEZZUTI, Presidente del Tribunale di Arezzo

il Comune di Castel San Niccolò (AR), nella persona del legale rappresentante autorizzato alla firma della presente convenzione Sig. Mario FORCINITI nella qualità di ASSESSORE, come da Delega sottoscritta dal Sindaco del Comune di Castel San Niccolò (AR) in data 15 giugno 2021, si conviene e si stipula quanto segue:

premesso

che in data 1°luglio 2011 è stata stipulata, per il periodo di anni cinque, la Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n.274 e 2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, successivamente prorogata ed integrata per ulteriori anni cinque in data 29 giugno 2016, tra il Ministero della Giustizia ed il Comune di Castel San Niccolò (AR) per n. 4 (quattro) persone da accogliere;

che il Comune di Castel San Niccolò (AR) ha manifestato la volontà di prorogare detta Convenzione di ulteriori anni cinque considerando la stessa tacitamente rinnovata salvo comunicazione scritta di disdetta di una delle parti entro due mesi dalla scadenza, come da nota del 31 maggio 2021 e da Delibera n. 56 del 07.06.2021 impegnandosi inoltre alla tenuta di un registro giornaliero ove verranno quotidianamente annotati gli spostamenti e le mansioni dei soggetti accolti e rappresentando la necessità di sostituire, all’art. 3 della Convenzione, in qualità di persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni, i nominativi dei Geometri Augusto MAGNI VAGNINI e Donato Alberto SERENI con quelli del Dott. Ingegnere Massimo TASSINI e, in caso di assenza, della Dott.ssa Marta FABBRINI

si conviene quanto segue

Art. 1

La Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e 2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, stipulata tra il Ministero della Giustizia ed il Comune di Castel San Niccolò (AR) in data 1° luglio 2011 nonché prorogata ed integrata in data 29 giugno 2016, è prorogata di ulteriori anni cinque a decorrere dal 29 giugno 2021 e sarà considerata tacitamente rinnovata salvo comunicazione scritta di disdetta di una delle parti entro due mesi dalla scadenza;

l’Ente si impegna alla tenuta di un registro giornaliero ove verranno quotidianamente annotati gli spostamenti e le mansioni dei soggetti accolti.

All’art.3 della Convenzione, in qualità di persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni, i nominativi dei Geometri Augusto MAGNI VAGNINI e Donato Alberto SERENI sono da intendersi sostituiti con quelli del Dott. Ingegnere Massimo TASSINI e, in caso di assenza, della Dott.ssa Marta FABBRINI.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Interni.

Arezzo, 25 giugno 2021

Il Ministero della Giustizia
Il Presidente del Tribunale di Arezzo
Dott. Valentino PEZZUTI

 

Identificativo della convenzione: 17693651

Convenzione tra il TRIBUNALE DI AREZZO

e

l'Ente COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
(art. 2 D.M. 26 marzo 2001)

Premesso

- che a norma dell'art. 54 del D.lvo 28 agosto 2000, n. 274, in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell’art. 73 comma V-bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.2.2006 n. 49, il giudice di pace ed il giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

- che l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del D.lvo 274/2000, stabilisce che 1'attività non retribuita in favore della collettività é svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli Enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

- che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

- che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto legislativo;

Si stipula

la presente convenzione (di seguito ''La Convenzione'') tra il Ministero della Giustizia che interviene nel presente atto nella persona del dott. VALENTINO PEZZUTI, Presidente del TRIBUNALE DI AREZZO , giusta la delega di cui in premessa (di seguito ''Il Tribunale'') e l'Ente COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO' (di seguito ''L'Ente''), nella persona del dott. Antonio Fani in qualità di legale rappresentante

Art. 1
Attività da svolgere

L'Ente consente che n. 4 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 274/2000, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

L’Ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

1 . Comune di castel san niccolo' - piazza piave, n. 39

  • Prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali;
  • Prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;

Art. 2
Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

L'Ente che acconsente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare le prestazioni dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni

Massimo Tassini

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati.

Art. 4
Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3, e 4 del citato decreto legislativo.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5
Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali

È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell’Ente ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

Art. 6
Violazione degli obblighi - Relazione sul lavoro svolto

I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7
Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salvo le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8
Durata della convenzione

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrere dalla data della firma.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di Giustizia - Direzione Generale degli Affari interni.

Arezzo, lì 02/07/2026

Il legale rappresentante dell’Ente,
Antonio Fani

II Presidente del TRIBUNALE DI AREZZO,
VALENTINO PEZZUTI