Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di PESARO e l’Ente Auser Volontariato - 9 febbraio 2021

9 febbraio 2021

TRIBUNALE DI PESARO

Convenzione per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e decreto ministeriale 26 marzo 2001

Premesso che, a norma dell’art. 54 D. L.vo 28 agosto 2000 n. 274, 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del Codice della Strada, il giudice può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato o presso Centri specializzati di lotta alle dipendenze;

Che all’art. 2 comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54 citato, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le associazioni indicate nel citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità.

Tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del dott. Giuseppe Luigi Pietro Fanuli, in qualità di Presidente del Tribunale di Pesaro e l’ente

AUSER VOLONTARIATO con sede legale in via Fattori n. 42, Pesaro, nella persona del legale rappresentante, sig. Massimo Ciabocchi.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L’ente consente che numero 30 (trenta) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L’ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- manutenzione varie e verde pubblico

- assistenza attraversamento scuole

- assistenza anziani

- assistenza sugli autobus di linea (“amici di viaggio”)

Art. 2

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna, nel quale il giudice indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L’ente che consente alla prestazione non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di accettare e di coordinare le prestazioni dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

Massimo Ciabocchi e i presidenti dei circoli comunali.

L’ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L’ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

È fatto divieto all’ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da loro svolta.

È obbligatoria la stipula di assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà durata di tre (3) anni a decorrere dal 25/01/2021 e sarà tacitamente rinnovata per ulteriori tre (3) anni salvo modifiche di legge o disdetta comunicata via pec da una delle parti con preavviso di almeno tre (3) mesi.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli affari.

Pesaro, lì 09/02/2021

AUSER PROVINCIALE
Legale rappresentante
Massimo Ciabocchi

TRIBUNALE DI PESARO 
Giuseppe Luigi Pietro Fanuli