Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di REGGIO EMILIA e La Parrocchia dei Santi Agostino, Stefano e Teresa - 14 febbraio 2023
14 febbraio 2023
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
UFFICIO PRESIDENZA
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ART 54 DEL D.L.V0 28 AGOSTO 2000 N. 74 e DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001 IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL'ART 33 DELLA Legge 29 LUGLIO 2010 N. 120 NONCHE' DELL'ART. 168 BIS C.P. e DELL'ART. 165 C.P.
Premesso che:
L'art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 prevede che il Giudice possa applicare, su richiesta dell'imputato la pena del lavoro di pubblica utilità, secondo le modalità ivi previste, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente, con notevoli benefici per il condannato come effetto dello svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità;
l'anzidetta sanzione, originariamente prevista nei procedimenti di competenza del giudice di pace, ora è applicabile a numerose e diverse fattispecie penali, che hanno configurato il lavoro di pubblica utilità come una modalità di riparazione del danno collegata all'esecuzione di diverse sanzioni e misure penali, che vengono eseguite nella 'comunità e attualmente trova applicazione anche:
- nei casi di violazione del Codice della strada, previsti dall'art. 186 comma 9-bis e art. 187 comma 8-bis del d.lgs.285/1992;
- nei casi di violazione della legge sugli stupefacenti, ai sensi dell'art. 73 comma 5 bis del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309;
- come obbligo dell'imputato in stato di sospensione del processo e messa alla prova, ai sensi dell'art. 168 - bis del codice penale, introdotto dalla legge 28 aprile 2014 n, 67; - congiuntamente alla pena dell'arresto o della reclusione domiciliare, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett i) della legge 28 aprile 2014 n, 67, ancora in attesa della regolamentazione prevista dai decreti legislativi in corso di emanazione;
- come obbligo del condannato ammesso alla sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'alt 165 codice penale e art. 18 - bis delle Disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale;
Il sopra citato art. 168 bis C.P. prevede che l'imputato possa chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova avente 'obbligatoriamente ad oggetto la prestazione gratuita, di lavoro di pubblica utilità di durata non inferiore a 10 giorni, anche non continuativi;
Il sopra citato art. 165 C.P. prevede che il Giudice del Tribunale può concedere la sospensione condizionale della pena subordinandola alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività;
L'art. 2 comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art 54 comma 6 del citato decreto legislativo 274/2000 stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1 del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
Il Ministero della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle Convenzioni in questione,
Che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art.54 del citato Decreto Legislativo;
Che in assenza del Regolamento del Ministro della giustizia previsto dall'art 8 della legge 67/2014 debbano applicarsi per la disciplina delle Convenzioni con gli Enti e le organizzazioni di cui al terzo comma dell'art. 168bis cp - diversi da Stato, Regione, Province, Comuni, Aziende sanitarie - presso cui svolgere il lavoro di pubblica utilità previsto dall'art 168bis cp, le previsioni del D.M. 26 marzo 2001;
Tutto ciò premesso, tra
il PRESIDENTE DEL TRIBUNALE di Reggio Emilia dott.ssa Cristina Beretti,
e
la PARROCCHIA DEI SANTI AGOSTINO, STEFANO E TERESA, o semplicemente Sant’Agostino, Via Reverberi , 1, 42121 RE, C.F. 91012750351, rappresentata dal Parroco pro-tempore don Luca Grassi,
si conviene e si stipula la convenzione volta ad accogliere nel territorio e nelle strutture della Parrocchia dei Santi Agostino, Stefano e Teresa, i prestatori di lavoro non retribuito di pubblica utilità secondo le modalità ed i presupposti che seguono, in conformità e per le finalità di cui all'art. 54 D.lgs 274/2000, dell'art. 168 bis C.P. e dell'art. 165 C.P., con efficacia immediata.
Si conviene e si stipula quanto segue:
Art 1
La Parrocchia dei Santi Agostino, Stefano e Teresa consente che fino ad un massimo di 5 persone ammesse alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del Decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé e le proprie strutture, la loro attività non retribuita in favore della collettività. La Parrocchia specifica che sul proprio territorio e sulle proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
- distribuzione di cibo nella mensa diffusa Caritas, presente in parrocchia; • attività di cura degli ambienti della parrocchia;
- attività di doposcuola ed oratorio
- attività di distribuzione pacchi alimentari a famiglie bisognose
- attività di supporto all’azione pastorale della Parrocchia
Le prestazioni da eseguire verranno comunque definite di volta in volta tenendo conto dell'attitudine del soggetto.
Art. 2
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il Giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, l'ambito
dove la stessa è svolta e l'organo deputato al controllo, ovvero nell'ordinanza di messa alla prova in relazione al programma di trattamento elaborato dall'Ufficio Esecuzione Penale Esterna con previsione di lavoro di pubblica utilità
Le prestazioni di cui alla presente convenzione non configurano rapporto di lavoro e consistono in attività di supporto all'operatore titolare del servizio a cui il soggetto è destinato.
Lo svolgimento dell'attività è definito nel dettaglio da apposito "accordo individuale" nel quale sarà esplicitato:
- il nominativo del referente della Parrocchia dei Santi Agostino, Stefano e Teresa e dell'incaricato, se diverso dal referente;
- il servizio all'interno del quale sarà impiegato, nonché le mansioni che saranno svolte; • l'articolazione dell'orario di lavoro e dei giorni lavorativi per settimana; • gli obblighi del lavoratore.
Tale "accordo" sarà sottoscritto preliminarmente all'avvio dell'attività dalla persona richiedente il lavoro di pubblica utilità e dal referente della Parrocchia dei Santi Agostino, Stefano e Teresa con l'intervento del Tribunale di Reggio Emilia o dell'Ufficio Esecuzione Penale Esterno. La Parrocchia dei Santi Agostino, Stefano e Teresa si riserva la facoltà di non accogliere la richiesta di svolgimento del lavoro di pubblica utilità presso il proprio ente qualora, all'atto della sottoscrizione dell'accordo individuale, emergano fatti o circostanze incompatibili con l'inserimento lavorativo richiesto ovvero la non attitudine del soggetto rispetto alle funzioni da svolgere. Ricorrendo tali presupposti il referente provvederà a redigere apposita relazione da inviare al Presidente del Tribunale e/o all'UEPE.
Il soggetto avviato al lavoro di pubblica utilità deve confermare la sua condotta al dovere di contribuire alla gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità, nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri e altrui.
Il comportamento del soggetto avviato al lavoro di pubblica utilità deve essere improntato al perseguimento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali nella primaria considerazione delle esigenze dei cittadini utenti.
Il soggetto impegnato nel lavoro di pubblica sarà sottoposto ai normali strumenti di rilevazione dell'orario di servizio presenti all'interno della Parrocchia dei Santi Agostino, Stefano e Teresa;
Art. 3
La Parrocchia dei Santi Agostino, Stefano e Teresa che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei Responsabili dei propri servizi le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei soggetti ammessi e di impartire a costoro le relative istruzioni.
Il Responsabile individuato segue il soggetto durante il periodo di svolgimento del lavoro di pubblica utilità e segnala eventuali inadempienze o violazioni degli obblighi (assenze ingiustificate, abbandono del luogo di lavoro, rifiuto di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.) all'autorità incaricata del controllo, individuata dal giudice nel dispositivo della sentenza.
La Parrocchia dei Santi Agostino, Stefano e Teresa sì impegna a comunicare eventuali variazioni del Responsabile servizio già individuato.
Art.4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, la Parrocchia si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei soggetti, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
La Parrocchia dei Santi Agostino, Stefano e Teresa si impegna altresì a che i soggetti possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tale servizi siano già predisposti.
Art. 5
E' fatto divieto alla Parrocchia dei Santi Agostino, Stefano e Teresa di corrispondere ai soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta, e di far svolgere attività ulteriori rispetto a quelle programmate.
È obbligatoria ed è a carico della Parrocchia dei Santi Agostino, Stefano e Teresa l'assicurazione dei soggetti contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
Qualora la Parrocchia dei Santi Agostino, Stefano e Teresa, per il tramite del Responsabile del servizio, rilevi da parte del soggetto impiegato nei lavori di pubblica utilità l'inosservanza dei doveri e compiti del suo ufficio formulerà senza ritardo apposita relazione che sarà inviata all'autorità incaricata del controllo, che informerà il Giudice competente.
La Parrocchia dei Santi Agostino, Stefano e Teresa, ricorrendo i presupposti testé indicati, potrà anche disporre per l'immediata sospensione del rapporto di lavoro di pubblica utilità dandone contestuale comunicazione all'autorità incaricata del controllo nonché ai Giudice competente.
Art.7
I Responsabili incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, dì coordinare le prestazioni lavorative dei soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità e di impartire a costoro le relative istruzioni, alla conclusione del lavoro di pubblica utilità, redigono una relazione finalizzata a documentare l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto. Sarà cura del soggetto ammesso di acquisire dalla Parrocchia dei Santi Agostino, Stefano e Teresa la relazione, unitamente alla stampa di rilevazione delle presenze, in duplice copia, consegnarne una all'organo incaricato del controllo e depositare l'altra copia, con l'attestazione dell'avvenuta consegna all'organo di controllo, presso la cancelleria del giudice competente. Tutto ciò quale condizione ai fini della pronuncia dell'estinzione del reato.
Art. 8
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.
Art.9
La presente convenzione avrà durata di 2 (due) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e sarà tacitamente rinnovabile salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi tramite raccomandata a.r.. Le parti si riservano di apportare modifiche, per sopraggiunti motivi di pubblico interesse, alla presente convenzione nel corso della sua validità
Copia della presente Convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art.7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia- Direzione generale degli affari penali.
Reggio Emilia, 14/02/2023
La Parrocchia di Sant’Agostino
nella persona del parroco pro tempore
don Luca Grassi
Il Ministero della giustizia
nella persona del delegato
Cristina Beretti