Convenzioni per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di SASSARI e l’Agenzia Agris Sardegna - 24 giugno 2019 - 22 ottobre 2024
22 ottobre 2024
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI SASSARI
PRESIDENZA
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI:
DEL D. LVO 28 AGOSTO 2000 N. 274, ART. 54;
DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001, ART. 2;
DEL D.P.R. 09/10/1990 N.309, ART.73 COMMA 5 BIS;
DEL CODICE DELLA STRADA, ART.186 COMMA 9, INTRODOTTO DALLA LEGGE N°120 DEL 29/07/2010 ART.33 COMMA 1 LETTERA C.
DELL’ART. 168 BIS DEL CODICE PENALE, INTRODOTTO DALLA LEGGE 28/04/2014 N.67
Premesso
che, a norma dell'art 54 del D. L.vo. 28 agosto 2000, n. 274 il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
che ugualmente, a norma del DPR n. 309 del 09/10/1990, art. n.5 bis nonché del Codice della strada, art..186 comma 9, introdotto dalla legge N°120 del 29/07/2010, art.33 comma 1 lettera C, il Giudice può, su richiesta dell’imputato, condannare alla pena del lavoro di pubblica utilità;
che infine la legge 28 aprile 2014 n.67, ha introdotto l’art. 168 bis nel codice penale, concernente la sospensione del procedimento penale con messa alla prova dell’imputato, la cui concessione è subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità;
che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
che il Ministro della Giustizia con apposito atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
che l’Agenzia Agris Sardegna con sede legale in Sassari, Località Bonassai, SS 291 Km 18,600 Tel. 0792842300 pec: protocollo@pec.agrisricerca.it - presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto legislativo;
Tutto ciò premesso
tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Presidente del Tribunale di Sassari, giusta la delega di cui in premessa e l'Ente sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro-tempore dott. Zurru Roberto, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
L'Ente consente che n. 7 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, sia ai sensi del DPR 09/10/1990 n.309, art. 73, comma 5 bis; sia ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo 28/08/2000 n.274, sia ai sensi del Codice della strada, art.186 comma 9, introdotto dalla legge N°120 del 29/07/2010, art.33 comma 1 lettera C, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.
L’Ente si dichiara inoltre disponibile ad accogliere presso la propria struttura anche gli imputati che hanno chiesto la sospensione del processo con messa alla prova, ai sensi dell’art.168 bis del codice penale.
L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni: giardiniere, pastore, utilizzatore di mezzi agricoli, fabbro, meccanico, assistente di laboratorio, manutentore, tecnico informatico.
Art. 2
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, nonché con quanto previsto nel provvedimento di concessione della sospensione del processo con la messa alla prova.
Art. 3
L’Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attiva lavorativa dei condannati o degli imputati che hanno chiesto la sospensione del processo con messa alla prova, e di impartire a costoro le relative istruzioni siano: il dott. M. Vet. Gianpaolo Epifani; il signor Quirico Ruiu; il signor Costantino Saccu; il signor Gianluca Pinna e il signor Giuseppe Scanu.
L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.
Art. 4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati e degli imputati che hanno chiesto la sospensione del processo con messa alla prova, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. L’ente si impegna altresì a che i condannati, e gli imputati che hanno chiesto la sospensione del processo con messa alla prova, possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso, alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati, e agli imputati che hanno chiesto la sospensione del processo con messa alla prova, una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
Art. 6
È obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei suddetti condannati e imputati, contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi. In particolare, l’Ente si atterrà alle disposizioni di cui all’art. 1 commi 86 e 87 l. 232/2016 (legge di bilancio), come specificate dalla Circolare INAIL n. 8 del 17.2.2017, ed in particolare l’Ente chiederà all’INAIL l’attivazione della copertura assicurativa, a valere sull’apposito fondo, esclusivamente per via telematica almeno 10 giorni prima dell’inizio effettivo dell’attività da parte della persona ammessa al lavoro di pubblica utilità, con le modalità ivi descritte. La copertura assicurativa, pur in presenza dell’indicata comunicazione, sarà operativa solo dalla data in cui l’INAIL comunicherà l’attivazione.
Art. 7
I soggetti incaricati, ai sensi dell’art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati, e degli imputati che hanno chiesto la sospensione del processo con messa alla prova, e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 8
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’Ente.
Art. 9
La presente convenzione avrà la durata di 5 anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Segreteria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione generale degli affari penali.
Sassari, 24 giugno 2019
L’AGENZIA AGRIS
Roberto Zurru
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Massimo Zaniboni
Convenzione tra il Tribunale di Sassari
e
l’Agenzia Agris Sardegna
per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
(art. 2 D.M. 27.7.2023)
Premesso
- che a norma dell'art. 54 del D. Lvo 28 agosto 2000, n. 274, in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell’art. 73 comma V bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.2.2006 n. 49, il giudice di pace ed il giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che nei casi previsti dall'art. 168-bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;
- che l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 27 luglio 2023, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del D. Lvo 274/2000, l'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e l'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia stabiliscono che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli Enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;
SI STIPULA
la presente convenzione (di seguito “La Convenzione”) tra il Tribunale di Sassari che interviene nel presente atto nella persona del dott. Massimo Zaniboni Presidente del Tribunale di Sassari, giusta la delega di cui in premessa (di seguito “il Tribunale”) e l’Agenzia Agris Sardegna con sede in Sassari, località Bonassai SS 291 km 18,6 (di seguito “l’Ente”), nella persona del dott. Raffaele Cherchi, in qualità di Sostituto del Direttore Generale (pec dirgen@pec.agrisricerca.it; peo direzione@agrisricerca.it; tel.079/436986230)
Art. 1
Attività da svolgere
L'Ente consente che n. 7 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo citato in premessa ovvero imputati ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168-bis codice penale, prestino presso le proprie strutture attività non retribuita in favore della collettività.
L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
- prestazioni per finalità sociali, socioassistenziali e sociosanitarie nei confronti di persone ludo dipendenti, alcoldipendenti, tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri o ex-detenuti in condizioni di fragilità e di marginalità sociale;
- prestazioni per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali;
- prestazioni per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo, di protezione della flora e della fauna con particolare riguardo alle aree protette, incluse le attività connesse al randagismo degli animali;
- prestazioni per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico, inclusa la custodia di biblioteche, musei, gallerie o pinacoteche;
- prestazioni nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi;
- prestazioni per la tutela dell’arredo urbano e la pulizia di vie, piazze, spiagge, corsi d’acqua e, in generale, di luoghi destinati alla pubblica fruibilità;
- prestazioni volte alla promozione dell’educazione e della sicurezza stradale e quella sui luoghi di lavoro;
- altre prestazioni in favore della comunità connesse alla specifica professionalità del soggetto interessato.
In particolare l’Ente precisa che le prestazioni svolte, tra quelle elencate, avranno ad oggetto le attività di cui al punto c) con particolare riferimento alle prestazioni di giardiniere, pastore, utilizzatore di mezzi agricoli, fabbro, meccanico, assistente di laboratorio, manutentore, tecnico informatico.
Art. 2
Modalità di svolgimento
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, ovvero in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.
Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
L'Ente che acconsente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare le prestazioni dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:
Dott. M. Vet. Gianpaolo Epifani;
Sig. Pasquale Lei;
Sig. Gianluca Pinna.
L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati.
I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.
Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del decreto ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464 - quinquies del codice di procedura penale.
L'Ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'Ente si impegna a predisporre.
L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'Ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.
Art. 4
Modalità di trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3, e 4 del citato decreto legislativo.
L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali
È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
È obbligatoria ed è a carico dell’Ente ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.
L'Ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso, terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell'Ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.
Se previsti, l'Ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.
Art 6
Violazione degli obblighi - Relazione sul lavoro svolto
I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, una relazione contenente le informazioni inerenti all’assolvimento degli obblighi dell'imputato all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter. commi 4 e 5 del Decreto legislativo 28 luglio 1898, n. 271.
Art. 7
Risoluzione della convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Presidente del Tribunale, salvo le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.
Art. 8
Durata della convenzione
La presente convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrere dalla data della firma e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.
La stessa potrà anche essere oggetto di disdetta da entrambe le parti, da comunicare almeno sessanta giorni prima della scadenza.
Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavori di pubblica utilità· e di sospensione del processo con messa alla prova.
L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei dati dichiarati.
Copia della presente convenzione verrà inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa tenuto presso la Cancelleria del Tribunale, inserita nel relativo sito internet ed inviata al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di Giustizia - Direzione Generale degli Affari interni, nonché trasmessa all’U.E.P.E. di Sassari.
Sassari, 22 ottobre 2024
II Legale Rappresentante dell’Ente
Dott. Raffaele Cherchi
Il Presidente del Tribunale di Sassari
Dott. Massimo Zaniboni