Convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di CATANIA e Project-Form Società Cooperativa Sociale Onlus - 18 aprile 2024

18 aprile 2024

TRIBUNALE DI CATANIA
UFFICIO DI PRESIDENZA

 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ
Art. 54 D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, art. 2 D.M. 26 marzo 2001, art. 3 comma 1 L. 28 aprile 2014 n. 67 e art. 2 D.M. 8 giugno 2015 n. 88.

TRA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
TRIBUNALE DI CATANIA

E

PROJECT-FORM SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

PREMESSO

  • che, a norma dell’art. 54 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274, il Giudice di Pace e - in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell'art. 73 comma 5-bis del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 (nuovo Codice della Strada) - il Giudice monocratico possono applicare, in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un’attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, i Comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
  • che l’art. 2 della legge 145 del 2004, nel modificare l’art. 165 del codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli articoli 44 e 54 (commi 2, 3, 4 e 6) del D.Lgs 274/2000 e le relative convenzioni;
  • che l’art. 224-bis del D.Lgs n. 285 del 30 aprile 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 21 febbraio 2006 n. 102, prevede che, nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del codice della strada, il giudice può disporre, altresì, la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;
  • che l’art. 186 comma 9-bis del D.Lgs 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 29 luglio 2010 n. 120, prevede che, al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del medesimo articolo, la pena detentiva e pecuniaria può esser sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del D.Lgs. n. 274/2000, secondo le modalità ivi previste, consistenti nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
  • che l’art. 6 comma 7 della Legge 13 dicembre 1989 n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive) stabilisce che, con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6, il giudice può disporre la pena accessoria di cui all’art. 1 comma 1-bis, lettera a), del decreto legge 26 aprile 1993, n. 122 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993 n. 205;
  • che l’art 1 del D.L. n. 122 del 1993 prevede la possibilità per il giudice di condannare al lavoro di pubblica utilità, quale pena accessoria, l’autore del delitto di costituzione di un’organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (art. 3 L. 654 del 1975) e di istigazione, tentativo, commissione o partecipazione a fatti di genocidio (L. 962 del 1967);
  • che l’art. 168-bis c.p., introdotto dall’art. 3, comma 1, della Legge 28 aprile 2014 n. 67, prevede che il giudice, su richiesta dell’imputato, può disporre la sospensione del procedimento con messa alla prova, subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un’attività non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato;
  • che il DM 8 giugno 2015 n. 88, a seguito dell’istituzione della messa alla prova prevista dalla L. 28 aprile 2014 n. 67, contiene apposito regolamento per la disciplina delle convenzioni in materia di pubblica utilità ai fini della messa alla prova dell’imputato;
  • che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del DM 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del Decreto Legislativo 274/2000, e ai sensi dell’art. 2, comma 1, del DM 8 giugno 2015 n. 88, emanato a norma dell’art. 8 della Legge 28 aprile 2014 n. 67, l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’art. 1, comma 1, dei citati decreti ministeriali, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • che il Ministero della Giustizia, con provvedimento del 16 luglio 2001 e del 9 settembre 2015, ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in ordine ai casi indicati in premessa;
  • che l’art. 1 del decreto legislativo n. 150 del 10 ottobre 2022 (cd. riforma Cartabia) ha introdotto l’art. 20bis c.p. (pene sostitutive delle pene detentive brevi) e all’art. 31 ha introdotto l’art. 545-bis c.p.p.;
  • che l’art. 95 del decreto legislativo n. 150 del 10 ottobre 2022 al terzo comma stabilisce che “sino all’entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all’art. 56bis, quarto comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689 si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro della Giustizia 26 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2001 n. 80 e 8 giugno 2015 n. 88, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 2 luglio 2015 n. 151”;
  • che il DM del 27 luglio 2023, Modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 71 comma 1 lett. d) del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, fornisce nuove disposizioni in materia di Lavoro di pubblica utilità
  • che la “Project-form società cooperativa sociale onlus”, firmataria della presente convenzione, rientra tra gli enti indicati nelle norme citate;

CONSIDERATO

  • che “Project-form società cooperativa sociale onlus”, con sede in via Crocifisso n. 123, C.F 04733010872, qui rappresentata dal sig. Rosario Gravina, nato a  il  , C.F.  , giusta delega disposta in suo favore dal dott. Leonardo Gravina, nato a  il  , C.F.  , quale legale rappresentante della “Project-form società cooperativa sociale onlus”, è disponibile ad accogliere soggetti ammessi a lavori di pubblica utilità alle condizioni e per le mansioni di seguito meglio precisate;

tutto ciò premesso e considerato, il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona della dott.ssa Grazia Anna Caserta, Giudice della I Sezione Penale, e “Project-form società cooperativa sociale onlus”, nella persona del legale rappresentante come sopra identificato,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1
Attività da svolgere

La “Project-form società cooperativa sociale onlus” si dichiara disponibile a ricevere presso le proprie strutture organizzative persone che abbiano subìto condanna a pena sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità ovvero siano state condannate con il beneficio della sospensione della pena condizionata allo svolgimento di un’attività non retribuita ovvero siano imputate con sospensione del processo e messa alla prova con lo svolgimento di lavori di pubblica utilità non retribuiti.

La cooperativa specifica che tali attività da svolgere presso le proprie strutture, in conformità con quanto previsto dal DM 26 marzo 2001 e dal DM 8 giugno 2015 n. 88 citati in premessa, hanno per oggetto le seguenti prestazioni:

  1. prestazioni di lavoro per finalità sociali e socio-sanitarie nei confronti di persone alcool- dipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili, anziani, minori o stranieri;
  2. prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di protezione della flora e della fauna, con particolare riguardo alle aree protette, incluse le attività connesse al randagismo degli animali;
  3. prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico, inclusa la custodia di biblioteche, musei, gallerie o pinacoteche;
  4. prestazioni di lavoro nella vigilanza, nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi;
  5. prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.

L’attività del soggetto ammesso al lavoro di pubblica utilità può essere anche di solo supporto amministrativo ed organizzativo.

In ogni caso, il numero massimo di persone impiegate in lavori di pubblica utilità che l’Associazione è disponibile a ricevere presso di sé non può superare il numero delle presenze contemporanee pari a n. 3 unità.

La cooperativa indicherà nella dichiarazione di disponibilità a quale fra le attività di cui sopra, il soggetto ammesso al lavoro di pubblica utilità, dovrà dedicarsi precisando anche il numero di ore settimanali e l’orario in cui essa verrà svolta, in conformità alle prescrizioni contenute nel provvedimento dell’autorità giudiziaria.

Art. 2
Modalità di svolgimento

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna o nell’ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova, nella quale il giudice, sulla base della documentazione prodotta dalle parti che l’avranno acquisita presso l’Associazione, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove il lavoro è svolto e le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività dei soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità e di impartire a costoro le relative istruzioni.

Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

La “Project-form società cooperativa sociale onlus” individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività dei soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità e di impartire a costoro le relative istruzioni:

Leonardo Gravina, Adamo Lorenzo.

In relazione all’attività cui il soggetto impiegato nel lavoro di pubblica utilità dovrà essere concretamente adibito, il referente può delegare i compiti di cui sopra ad altro soggetto appartenente alla cooperativa precisandolo nella dichiarazione di disponibilità.

La cooperativa si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati.

Art. 4
Modalità del trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, la cooperativa garantisce la conformità delle sedi in cui il soggetto opera alle previsioni in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro e si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati o imputati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso, l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

La cooperativa si impegna, altresì, a che le persone ammesse ai lavori di pubblica possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

E’ fatto divieto alla cooperativa di corrispondere ai soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività svolta.

È obbligatoria l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi. Gli oneri per tale copertura assicurativa sono a carico della cooperativa.

Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto

La cooperativa ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’organo di controllo incaricato dal giudice (UDEPE o Autorità di Pubblica Sicurezza) le eventuali violazioni degli obblighi delle persone ammesse ai lavori di pubblica utilità.

I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative e di impartire le relative istruzioni dovranno redigere, al termine del periodo previsto per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti al lavoro svolto, da inviare all’organo di controllo per la successiva informativa all’autorità giudiziaria competente.

Art. 7
Risoluzione della convenzione

Qualsiasi inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministro della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente. Eventuali modifiche alla presente convenzione dovranno essere concordate e sottoscritte dalle parti.

Art. 8
Relazione sull’applicazione della convenzione

La “Project-form società cooperativa sociale onlus” d’intesa con l’UDEPE, predispone semestralmente una relazione sullo svolgimento delle attività previste nella presente convenzione, da inviare al Presidente del Tribunale.

Art. 9
Durata della convenzione

La presente convenzione avrà la durata di anni tre a decorrere dalla data di sottoscrizione e sarà rinnovata automaticamente salvo disdetta da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza. Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

La segreteria del Tribunale includerà la presente convenzione nell’elenco degli enti convenzionati e ne invierà copia al Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione generale della giustizia penale e al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità – Direzione generale esecuzione penale esterna e di messa alla prova, nonché all’Ufficio distrettuale di esecuzione penale esterna competente.

Catania, 18 aprile 2024

Il delegato dal Presidente della “Project-form società cooperativa sociale onlus”
Rosario Gravina

Il Giudice Delegato
Grazia Anna Caserta