Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA e il Comune di Boscoreale - 28 febbraio 2014 e rinnovi 12 aprile 2016 - 2 marzo 2017 - 5 marzo 2018 - 25 maggio 2020 - 12 luglio 2022 - 5 marzo 2024
5 marzo 2024
Tribunale di Torre Annunziata
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ AI SENSI DEGLI ARTT.54 DEL D.L.vo 28/8/2000 n. 274 e 2 del D.M. 26/3 /2001,
STIPULATA TRA IL TRIBUNALE Dl TORRE ANNUNZIATA E IL COMUNE DI BOSCOREALE
Premesso
Che, a norma dell’art54 del D.L.vo 28 agosto 2000 n.274, il Giudice può applicare su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retributiva in favore della collettività da svolgere presso Io Stato le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
Che l’art.2 comma 1 del Decreto Ministeriale 28 marzo 2001, emanato a norma dell’art.54, comma S, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni , gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il Lavoro di pubblica utilità;
Che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
Che il Comune di Boscoreale, presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto Legislativo;
Tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Oscar Bobbio Presidente del Tribunale di Torre Annunziata, giusta la delega di cui in premessa e l'Ente sopraindicato, nella persona del dott. Balzano Giuseppe Sindaco del Comune di Boscoreale, si conviene e si stipula quanto segue:
Art.1
Il Comune di Boscoreale consente che n. 5 condannati ogni anno alla pena del lavoro di pubblica utilità , ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del citato decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni: lavori di manovalanza e Iavori di tipo impiegatizio, secondo la preparazione e le attitudini, nei settori dell’Ente.
Art.2
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art.3
L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni
Dott.ssa Raffaela Cirillo — Capo Settore Politiche Sociali
Dott. Francesco Paolo Martellaro- Capo Settore Servizio Personale Dott.ssa Anna lmprota — Direttore Generale Azienda “Ambiente Reale”
Art. 4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale del condannato, curando altresì che I’ attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità delle persone.
L’Ente si impegna altresì a che i condannati possono fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art.5
E’ fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per I ‘attività da essi svolta.
E’ obbligatoria ed è a carico dell’Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alle responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
I soggetti incaricati di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti I ‘assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art.7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o dal Presidente del Tribunale da esso delegato, salvo le eventuali responsabilità, a termini di legge delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’Ente.
Art.8
La presente convenzione avrà durata di anni 2 a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.
Copia della presente convenzione verrà trasmessa alle sezioni penali sede e sezioni distaccate, GIP e agli Uffici dei Giudici di Pace del circondario, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all’art.7 del Decreto Ministeriale citato in premessa, nonché a Ministero della Giustizia direzione generale degli affari penali.
Torre Annunziata, 28/02/2014
Per il Comune di Boscoreale
Il dott. Giuseppe Balzano
Per il Tribunale di Torre Annunziata
Il Presidente dott. Oscar Bobbio
prot 781/16 del 12 aprile 2016
Con delibera il Comune di Boscoreale dispone il rinnovo per ulteriori due anni con decorrenza 28/2/2016, della Convenzione già stipulata da questo Tribunale, in attuazione del decreto di cui in epigrafe, per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
Si precisa che è stato confermato quanto già approvato nella precedente Convenzione con l’unica eccezione riguardante il nominativo del Direttore dell’Azienda speciale “Ambiente reale" nella persona del dr. Giuseppe Crescitelli.
Il Presidente
Ernesto Aghina
prot. N. 760/2017 del 2 marzo 2017
Con delibera del Comune di Boscoreale che integra la Convenzione per il Lavoro di Pubblica Utilità ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. 274/2000 e del D.M. 26/3/2001 (già stipulata in data 28/2/2016 e valida per anni due) estendendo la disponibilità di detto Ente ad accogliere 10 anziché 5 unità di soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità.
Il Presidente
Ernesto Aghina
Prot. 797 del 5/3/2018
Con delibera N. 26 del 22/2/2018 il Comune di Boscoreale ha disposto la proroga fino al 28/2/2020 della convenzione già stipulata il 28/2/2016 inerente lo svolgimento di lavori di pubblica utilità ai sensi della normativa di cui all'oggetto. Con la delibera il Comune di Boscoreale prevede l’accoglienza di n. 10 soggetti alle medesime condizioni di cui alla precedente Convenzione.
Il Presidente
Ernesto Aghina
prot. 1213/2020 del 25/5/2020
Con Delibera di Giunta Comunale del 13 febbraio 2020 il Comune di Boscoreale Ita disposto la proroga fino al 28 febbraio 2022 della convenzione già stipulata e scaduta il 28/2/2020. II Comune di Boscoreale è disponibile, pertanto, all'accoglienza di n. 10 persone condannate al lavoro di pubblica utilità e messa alia prova.
Il Presidente
Ernesto Aghina
Prot. 2344 del 12/07/2022
Con Determinazione di Giunta Comunale N. 46 del 05/04/2022 il Comune di BOSCOREALE ha disposto la proroga fino al 28/02/2024 della convenzione già stipulata e scaduta nell’anno 2022. Il Comune di BOSCOREALE è disponibile, pertanto, all’ accoglienza di n. 10 persone condannate al lavoro di pubblica utilità/messa alla prova.
Il Presidente
Ernesto Aghina
Prot. 771/2024 del 5/03/2024
A seguito di deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 27/02/2024, il Comune di Boscoreale ha disposto il rinnovo biennale della convenzione già stipulata e scaduta il 28/02/2024, alle medesime condizioni.
Il Comune di Boscoreale è disponibile, pertanto, all'accoglienza di n. 10 persone condannate al lavoro di pubblica utilità/messa alla prova.
Il Presidente
Ernesto Aghina