Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di LOCRI e il Comune di Canolo - 20 aprile 2023

20 aprile 2023

Nr. 1459/23U. Prot. del 20/04/2023

TRIBUNALE DI LOCRI
PRESIDENZA

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DELL’ART. 8 DELLA LEGGE 28 APRILE 2014 N. 67 (SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA) E DELL’ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

TRA

TRIBUNALE DI LOCRI

E

COMUNE DI CANOLO

Premesso che

  1. la legge 28 aprile 2014 n. 67, pubblicata sulla G.U. n. 100 in data 2 maggio 2014 ed entrata in vigore il 17 maggio 2014 ha introdotto l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova;
  2. il nuovo istituto consente all’imputato di reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni di reclusione – nonché per i delitti specificamente individuati nell’art. 550 co. 2 c.p.p. – di richiedere la messa alla prova, la quale consiste anche nello svolgimento di un lavoro di pubblica utilità;
  3. a norma dell’art. 464 quater c.p.p. il Giudice, su istanza dell’imputato, richiede all’UEPE di predisporre con l’imputato il Programma di Trattamento, disponendo la sospensione del procedimento con messa alla prova;
  4. tale istituto prevede condotte riparatorie, risarcitorie con l’affidamento del richiedente al servizio sociale ma soprattutto richiede lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il quale consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, in misura non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, Aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia ,di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato (art. 168 bis co. 3 c.p.);
  5. l’art. 2, comma 1 del DM 26 marzo 2001 emanato a norma dell’art.54,comma 6,del Decreto legislativo 274 del 2000 stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1 del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  6. il Ministro della Giustizia con provvedimento del 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni;
  7. il Regolamento del Ministero della Giustizia previsto dall’art. 8 della legge n. 67 del 2014, adottato in data 10 giugno 2015 e pubblicato nella G.U. in data 2 luglio 2015 conferma all’art. 2 che l’attività non retribuita a favore della collettività è svolta secondo quanto stabilito nelle convenzioni stipulate con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale, nell’ambito e a favore delle strutture esistenti in seno alle amministrazioni, enti ed organizzazioni indicate nell’art 1 co. ;
  8. che il suddetto regolamento all’art 2 comma 2 prevede altresì che la prestazione di lavoro di pubblica utilità durante la messa alla prova può essere svolta anche presso un ente convenzionato ai sensi dell’art. 54 del citato decreto legislativo;

considerato che

il Comune di CANOLO, presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, ha manifestato l’interesse alla stipula della convenzione ed ha proceduto all’approvazione dello schema della presente convenzione con deliberazione della Giunta comunale n. 27 assunta nella seduta 27/02/2023 e rientra tra gli enti indicati nell’art. 54 del citato decreto legislativo;

Presso la sede del Tribunale di Locri -

TRA

Il Ministero della Giustizia – Tribunale di Locri (CF ) con sede in Locri – Piazza Fortugno, che interviene al presente atto nella persona del dott. Presidente del Tribunale di Locri, giusta la delega di cui in premessa ( di seguito “ Il Tribunale”)

E

Il Comune di CANOLO con sede in Canolo via Roma n.38, in persona del Sindaco legale rappresentante pro-tempore, che interviene nel presente atto nella persona del sig. Rosario LAROSA (di seguito “ l’Ente ”)

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1
Attività da svolgere

L’Ente consente che gli imputati, ammessi con provvedimento del Giudice ex articolo 464quater c.p.p. alla messa alla prova con svolgimento del lavoro di pubblica utilità, prestino presso le proprie strutture la loro attività non retribuita in favore della collettività.

L’ente consente che n. 1 (uno) ammessi al lavoro di pubblica utilità prestino presso le proprie sedi o strutture la loro attività non retribuita in favore della collettività.

In conformità con quanto previsto dall’articolo 2 del decreto ministeriale citato in premessa, l’Ente specifica che l’attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto prestazioni presso le seguenti aree o settori di attività dell’Ente specificando le correlate mansioni:

  • LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE E RISANAMENTO DEI BENI PUBBLICI

A richiesta dell’interessato, l’Ente si impegna ad esprimere formalmente la propria disponibilità ad accogliere il soggetto rilasciando apposita attestazione all’interessato, che ne informerà l’UEPE .

Ai fini della definizione del Programma di Trattamento l’Ente definisce con apposito “accordo individuale” sottoscritto dal condannato e dal referente dell’ente/associazione nel quale si esplicita:

  • Il nominativo del responsabile dell’Ente o del soggetto da lui incaricato
  • la sede di impiego, il settore e le mansioni prevalenti
  • l’articolazione dell’orario giornaliero e settimanale
  • gli obblighi del lavoratore.

Tale accordo è consegnato all’interessato in tempo utile per l’elaborazione del programma di trattamento presso l’UEPE.

Art. 2
Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dagli imputati in conformità con quanto disposto nel provvedimento di sospensione con messa alla prova pronunciata dal Giudice. L’Ente si impegna a curare che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto nello specifico programma di trattamento così come definito nel provvedimento.

L’articolazione della prestazione lavorativa gratuita dovrà tenere conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato.

La prestazione, inoltre, è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato, e la sua durata non dovrà superare le 8 ore giornaliere.

Lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità avrà inizio effettivo nel primo giorno utile stabilito in Accordo con l’Ente, in cui il soggetto si presenta per svolgere l’attività secondo le modalità concordate e si conclude nel termine indicato dal Giudice ai sensi dell’art.464 quinquies cpp.

Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

I soggetti indicati dal comma 2 dell’art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 incaricati di coordinare la prestazione lavorativa dell’imputato e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni sono:

  • Il Rappresentante dell’Ente
  • Il suddetto può delegare i responsabili dei Servizi appartenenti ai settori indicati in precedenza, per le attività da svolgere presso le rispettive strutture dell’Ente, con specifico incarico di coordinare l’attività del singolo imputato affidato alla struttura, di impartire le istruzioni, di provvedere alle verifiche di cui all’art. 6 della presente convenzione e di provvedere alla redazione della prevista relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall’imputato, da trasmettersi all’UEPE competente.

Si indica in questa sede, come soggetto delegato, il responsabile dell’area TECNICA

I nominativi dei responsabili incaricati sono espressamente indicati dall’Ente nell’atto denominato “Accordo individuale”.

L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale ed all’UEPE le eventuali integrazioni o sostituzioni dei soggetti incaricati.

Art. 4
Modalità del trattamento

L’Ente garantisce la conformità delle sedi in cui il soggetto opera alle previsioni in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro.

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale del soggetto messo alla prova, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L’Ente si impegna altresì a che gli imputati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

È fatto divieto all'Ente di corrispondere agli imputati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell’Ente ospitante l'assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi. L’ Ente provvede in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli Uffici competenti. Nessun onere grava a carico degli organi del Ministero della Giustizia. (In particolare si rinvia alla Circolare INAIL nr. 8 del 17/2/2017 per le modalità operative di attivazione, a cura esclusiva dell’Ente, mediante richiesta all’INAIL, della copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle persone ammesse a svolgere lavori di pubblica utilità, a valere sulle risorse disponibili dell’apposito Fondo Nazionale istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, esteso dall’art. 1/86°c. e 87°c. della Legge di Stabilità 2017 (L. 232/2016) anche al lavoro di pubblica utilità).

Se previsti, l’Ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi ex lege.

Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto

La presenza è documentata, a cura del responsabile incaricato per l’Ente, su apposito registro o mediante mezzi di rilevazione elettronica. Le frazioni di ora non sono utili ai fini del computo dell’orario di lavoro nella messa alla prova.

L’accertamento della regolarità della prestazione è effettuato dall’UEPE attraverso il proprio funzionario incaricato.

L’ente si rende disponibile a fornire al funzionario UEPE le informazioni dallo stesso richieste, utili a verificare la regolarità dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità consentendo l’accesso e l’eventuale acquisizione di copia del registro delle presenze.

Nel caso in cui il soggetto sia impedito a prestare in tutto o in parte la propria attività, l’Ente provvede a raccogliere la documentazione giustificativa in conformità a quanto previsto dall’art 3 comma 6 del Regolamento del Ministro e provvede a definire le modalità di recupero del tempo non lavorato.

In ogni caso, per la necessaria comunicazione al Giudice ai fini della decisione ai sensi dell’art.168 quater c.p., l’Ente ha l’onere di informare l’UEPE sulle eventuali violazioni degli obblighi inerenti la prestazione lavorativa dell’imputato (ad es., se egli, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).

Nel caso di temporanea impossibilità dell’Ente a ricevere la prestazione lavorativa in date e orari specifici, l’Ente ne darà notizia anche vie brevi, al funzionario dell’UEPE. L’orario di lavoro verrà recuperato come sopra, d’intesa tra lavoratore ed Ente.

Al termine del programma di lavoro previsto, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione da inviare all’UEPE che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall’imputato.

Art. 7
Risoluzione della Convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Ente.

Art. 8
Durata della Convenzione

La Convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti.

Disposizioni finali

Per quanto in tal sede non espressamente previsto, si rinvia al D.M. 88/2015 ed alle norme, indicate in premessa, che regolano la disciplina della sospensione del processo con messa alla prova e del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi a tale beneficio.

La Convenzione si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della presente Convenzione viene inviata:

  • alla redazione del sito istituzionale del Ministero della Giustizia, per la pubblicazione ai sensi dell’art. 5 del D.M. 88/2015;
  • alla redazione del sito istituzionale del Tribunale di Locri;
  • al Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Penale;
  • al Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, Direzione Generale Esecuzione Penale Esterna e di Messa alla Prova;
  • all’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Calabria, con sede in Catanzaro;
  • all’Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna (U.D.E.P.E.) con sede in Reggio Calabria;
  • al Procuratore della Repubblica di Locri;
  • all’Ufficio del Giudice di Pace di Locri;
  • ai Presidenti ed ai Giudici del Tribunale di Locri

Locri, 20 aprile 2023

PER IL COMUNE DI CANOLO
IL SINDACO
Rosario LAROSA

PER IL TRIBUNALE DI LOCRI
IL PRESIDENTE
dott. Fulvio ACCURSO