Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra Tribunale di SAVONA e il Comune di Tovo San Giacomo - 23 agosto 2018

23 agosto 2018

TRIBUNALE DI SAVONA

CONVENZIONE

TRA IL TRIBUNALE DI SAVONA E IL COMUNE DI TOVO SAN GIACOMO

TRA

Il Tribunale di Savona C.F. 80015700091 che interviene al presente atto nella persona della dott.ssa Fiorenza Giorgi, Magistrato Vicario, delegato del Presidente del Tribunale di Savona con sede in Piazza Barile 1, su delega del Ministro della Giustizia,

E

Il Comune di Tovo San Giacomo C.F. 00338460090 che interviene al presente atto, nella persona del Signor Oddo Dott. Alessandro in qualità di Sindaco

Il giorno 23 del mese di agosto anno 2018

PREMESSO CHE:

  • gli articoli 52 e 54, del D. Lgs. 274/2000, consentono al Giudice di pace di applicare la pena del lavoro di pubblica utilità su richiesta dell'imputato, consistente nella presentazione di attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso Enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
  • l'articolo 33 comma 1° lett. d) della legge 29 luglio 2010, n° 210, ha riformato l'articolo 186 del Codice della Strada avente ad oggetto: "Guida sotto l'influenza dell'alcool " e l'articolo 187 avente ad oggetto: " Guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti, nei quali si stabilisce che il Giudice può sostituire la pena detentiva e pecuniaria, anche con il decreto penale, se non vi é opposizione dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui agli articoli 52 e 54 del decreto legislativo n° 274 del 2000;ai sensi del comma 9 bis dell'articolo 186 per lavoro di pubblica utilità si intende quale prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso Enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o presso i centri di lotta alle dipendenze;
  • l’art. 3 della legge 28 aprile 2014 n° 67 ha introdotto, nei casi specifici e nelle modalità ivi previste, la possibilità di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato che, in caso di esito positivo, comporta l’estinzione del reato. In particolare, ai sensi dell’art.168 bis del Codice Penale introdotto dalla legge sopra indicata, “nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali. La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore. La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di una volta. La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108”;
  • articolo 224 bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 numero 285 (codice della strada), così come modificato dalla legge 21 febbraio 2006 numero 102 prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del codice della strada il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità richiamando il decr.leg.vo 274 del 2000;
  • l'articolo 73 c. 5 bis e ter del T.U. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 prevede che il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;
  • l'articolo 165 codice penale prevede che la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna;
  • il Regolamento emanato dal ministro della Giustizia in data 9 giugno 2015 detta le modalità di svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità nell’ambito della misura penale della sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi dell’art. 168 bis c.p.
  • il ministro della Giustizia ha delegato i presidenti dei tribunali a stipulare le convenzioni necessarie
  • il Comune di Tovo San Giacomo rientra tra gli Enti presso i quali si può svolgere attività di pubblica utilità;

TUTTO CIO' PREMESSO

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1
Oggetto della convenzione

  1. La presente convenzione ha per oggetto l'attività non retribuita a favore della collettività, presso Enti, Società e Organizzazioni di assistenza Sociale e di volontariato di cui alla premessa,

Articolo 2
Attività da svolgere

  1. Per i fini di cui alla presente convenzione il Comune di Tovo San Giacomo si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, o servizi gestiti direttamente, persone per lo svolgimento di attività non retribuita in favore della collettività per il periodo temporale di cui alla presente convenzione.
  2. il Comune di Tovo San Giacomo individua, in via esemplificativa, le seguenti prestazioni di pubblica utilità che possono essere svolte presso le proprie strutture, riservandosi di valutare eventuali specifiche professionalità dell’indagato, imputato, condannato:
    1. Manutenzione aree pubbliche:
    2. Attivita’ di supporto all’Archivio Comunale
    3. Attività di supporto per l’archiviazione e la digitalizzazione degli atti e dell’archivio del Museo dell’Orologio da Torre G.B. Bergallo;
    4. Attività di supporto alla Biblioteca Comunale;
    5. Segnaletica Stradale;
    6. Salvaguardia dell’Ambiente.
  3. Le attività di cui ai punti precedenti verranno svolte presso le strutture o aree/zone facenti capo ai Responsabili di servizio competenti.

Articolo 3
Valutazione delle richieste

  1. Le richieste perverranno al Comune di Tovo San Giacomo da parte dell’UEPE se trattasi di MAP o da parte dell’indagato/condannato o dal suo difensore negli altri casi.
  2. Le richieste dell'indagato/dell'imputato/condannato formeranno oggetto di previa verifica da parte di apposito gruppo di lavoro, che procederà a valutare, in primo luogo, la situazione professionale e personale del richiedente, attraverso un preventivo colloquio ed esame del reato contestato e, quindi, procederà ad esaminare le concrete possibilità di inserimento presso le strutture dell’Ente al momento della richiesta.
  3. In caso di decisione favorevole l'ente si impegna di inserire nell'attività di pubblica utilità il richiedente nei termini indicati nel decreto penale/sentenza/ordinanza.

Art 4
Modalità di svolgimento e trattamento – impegni tra le parti

  1. il Comune di Tovo San Giacomo si impegna a:
  • Mettere a disposizione della persona le strutture necessarie per l’espletamento dell’attività stabilita ed a curare che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dallo specifico programma cui il soggetto è sottoposto;
  • Nominare un referente/tutor che coordina la prestazione lavorativa di ciascuna persona impegnata nel lavoro di pubblica utilità ed impartisce le istruzioni inerenti la modalità di esecuzione dei lavori;
  • Documentare la presenza su apposito registro con firme autografe o mediante mezzi di rilevazione elettronica;
  • Predisporre la relazione che documenti l’attività prestata dal soggetto;
  • Comunicare via mail all’Ufficio o Autorità competente indicati nel decreto/sentenza/ordinanza le eventuali assenze ingiustificate o violazioni degli obblighi nello svolgimento del lavoro di pubblica utilità;
  • Rispettare le indicazioni contenute nel decreto/ordinanza/sentenza;
  • Segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, l’eventuale rifiuto di svolgere la prestazione e di ogni inosservanza degli obblighi assunti;
  • Segnalare, inoltre, con tempestività le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d’opera trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa
  1. In caso di messa alla prova l’UEPE di Genova Savona Imperia si impegna a :
  • Comunicare al Comune di Tovo San Giacomo il nominativo del funzionario incaricato per ciascuna persona inserita;
  • Verificare tramite il funzionario incaricato lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità per le persone sottoposte alla sospensione del procedimento con messa alla prova;
  • Assicurare la collaborazione con il Comune di Tovo San Giacomo per la verifica e la valutazione del percorso di ciascuna persona per la migliore attuazione dello stesso.
  1. In nessun caso l’attività può svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona e superare le otto ore giornaliere.

Articolo 5
Oneri a carico degli enti ospitanti e divieto di retribuzione

  1. L’Ente ospitante si impegna a:
  • Stipulare l’assicurazione degli indagati/imputati/ condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile terzi in base alla durata del lavoro ed alla tipologia dello stesso
  • Garantire la conformità delle sedi in cui il soggetto opera alle previsioni in materia di sicurezza ed igiene degli ambienti di lavoro e assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare anche attraverso appositi dispositivi di protezione individuale l’integrità fisica e morale dei soggetti ospitati in lavoro di pubblica utilità, secondo quanto previsto dal Dec. Leg.vo 9 aprile 2008 n. 81.
  1. E’ fatta salva la possibilità di rimborso degli oneri sostenuti dal Comune di Tovo San Giacomo per la copertura assicurativa e per il percorso di formazione ed informazione ai sensi del Dec. Leg.vo 9 aprile 2008 n. 81.
  2. E’ fatto divieto all’Ente ospitante di corrispondere agli indagati/imputati /condannati una retribuzione, sotto qualsiasi forma, per l’attività svolta.

Articolo 6
Relazione finale

  1. I referenti indicati all’art. 4 al termine del periodo previsto per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità stenderanno una relazione e forniranno le informazioni inerenti l’assolvimento degli obblighi dell’imputato inviandola:
  2. In caso di MAP all’UEPE, che assicura le comunicazioni all’autorità giudiziaria competente;
  3. Per procedimenti per i reati di cui agli artt. 186 e 187 c.d.s. al solo Tribunale di Savona, all’indirizzo pec tribunale.savona@giustiziacert.it, e, se provenienti dal GIP/GUP all’indirizzo pec gipgup.tribunale.savona@giustiziacert.it e per tutti gli altri, anche all’UEPE di Genova Viale brigate Partigiane n. 92 all’indirizzo uepe.genova@giustizia.it indicando in oggetto: LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’, il numero RGNR, il nome dell’IMPUTATO/INDAGATO.

Articolo 7
Durata e decorrenza della convenzione

  1. La presente convenzione avrà durata di anni 1 a decorrere dalla data della stipula e potrà essere automaticamente rinnovata per uguale periodo ove non intervenga disdetta da una della parti contraenti.
  2. La disdetta, di cui al precedente comma, dovrà avvenire per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con un preavviso di almeno tre mesi dalla scadenza convenzionale.

Articolo 8
Trattamento dati

  1. I dati personali verranno trattati esclusivamente per le finalità di cui alla presente convenzione, nonché nel rispetto e con le modalità previste dalla legge.

Articolo 9
Norma di rinvio/Registrazione

  1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione spiegano i propri effetti le norme del codice civile e le leggi che disciplinano la materia oggetto della presente convenzione.
  2. Le parti concordano di richiedere l’esenzione dell’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 16 della tabella B del D.P.R. 642/1972.
  3. La presente Convenzione dovrà essere depositata presso la cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli Enti convenzionati e pubblicata sul sito internet del Tribunale.
  4. Copia della presente convenzione verrà inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero, nonché al dipartimento dell’organizzazione giudiziaria direzione generale degli affari penali e al dipartimento dell’amministrazione penitenziaria direzione generale dell’esecuzione penale esterna e all’ufficio esecuzione penale esterna competente.

Savona, 23 agosto 2018

Per il Comune di Tovo San Giacomo
Alessandro Oddo

Per il Tribunale di Savona
Fiorenza Giorgi