Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra l’Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna di CATANZARO e l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili di Catanzaro - 17 febbraio 2017

17 febbraio 2017

Convenzione tra
l’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna
di
Catanzaro
e
Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili
di
Catanzaro

L'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Catanzaro (di seguito denominato U.I.E.P.E.), codice fiscale 97089570796, nella persona del Direttore Dr. Emilio MOLINARI, nato a Cosenza il 25/11/1959 elettivamente domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede legale dell'UIEPE in Via Tre Fontane, 28 Catanzaro.

e

l’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili , nella persona del Presidente Avv. Sergio LUCISANO, elettivamente domiciliato, ai fini della presente convenzione, in Via Pascali, 6 Catanzaro.

Visto l'art. 27 c. 3 della Costituzione, che recita:"le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato";

Vista la Legge n. 354/75, e successive modifiche, e in particolare l'art. 47 che prevede che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato;

Visto il D.P.R. 203/2000, che prevede:

  • all'art.1, c. 2 che "il trattamento rieducativo è diretto, inoltre, a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonchè delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale";
  • all'art. 27 che venga favorita una "riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa;
  • all'art. 68, c. 6, che le direzioni degli Istituti e degli UUIEPE "curino la partecipazione della comunità al reinserimento sociale dei condannati e le possibili forme di essa";
  • all'art. 118, c. 8 lett. d) che il servizio sociale promuova "una sollecitazione ad una valutazione critica adeguata, da parte della persona, degli atteggiamenti che sono stati alla base della condotta penalmente sanzionata, nella prospettiva di un reinserimento sociale compiuto e duraturo";

Visto che la Legge n. 67/2014 ha innovato l'ordinamento penale introducendo:

  • l'art. 168 bis c. 2 c.p., che prevede che la messa alla prova per gli adulti "comporta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale la concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Aziende Sanitarie o presso Enti o Organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato";
  • l'art. 464 bis c. 4 lett b) c.p.p. che richiede, fra gli elementi del programma di trattamento per i soggetti ammessi alla messa per gli adulti, "le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all'attività di volontariato di rilievo sociale";

Vista la L. n. 328/2000, 'Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali' che prevede, a) all'art. 6, che i comuni "nell'esercizio delle loro funzioni provvedono a promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse della collettività tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria"; b) all'art. 19 che i comuni provvedono a definire il piano di zona che individua, fra l'altro, "le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare riferimento all'Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia";

Vista la L. 266/91 'Legge quadro sul Volontariato' e la L. 383/2000 sulle 'Associazioni di promozione sociale';

Visto il Protocollo Operativo tra Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e la Conferenza Nazionale del Volontariato in ambito penitenziario sottoscritto il 13/11/ 2014, in particolare l'art. 3 che prevede ambiti di programmazione congiunta finalizzati a favorire attività non retribuite a favore della collettività, lavoro di pubblica utilità e attività riparative e di utilità sociale;

Considerato che lo svolgimento di attività a beneficio della collettività può essere realizzato attraverso:

  • una forma di riparazione che il condannato o l'imputato ammesso alla prova pone in essere verso la collettività, quale parte offesa del fatto criminoso;
  • azioni riparatorie nei confronti della parte offesa, ove quest'ultima vi abbia consensualmente aderito;

Considerato che la riparazione a favore della collettività consiste nella prestazione di un'attività non retribuita da svolgersi presso i soggetti sopra citati;

Considerato che il programma di trattamento definito con il condannato/imputato e dallo stesso sottoscritto deve tener conto del suo impegno lavorativo e delle sue esigenze familiari;

Considerato che l'U.I.E.P.E. concorre a realizzare le attività previste dalla vigente normativa, finalizzate al reinserimento sociale di persone condannate, in esecuzione penale esterna o intramuraria, nonchè alla predisposizione di programmi di trattamento per i soggetti ammessi alla sospensione del procedimento con messa alla prova;

Considerato che l’ Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili, si rende disponibile ad inserire condannati/imputati che esplitino attività non retribuita a beneficio della collettività nei servizi che svolge per realizzare le proprie finalità saltuarie e/o istituzionali;

Precisato che non rientrano nella presente convenzione borse lavoro, tirocini lavorativi, lavori socialmente utili quali forme di avviamento al lavoro;
 

CONVENGONO e STIPULANO QUANTO SEGUE
 

Art. 1
Finalità

La presente convenzione ha lo scopo di:

  1. promuovere azioni concordi di sensibilizzazione nei confronti della comunità locale rispetto al sostegno e al reinserimento di persone in esecuzione penale;
  2. promuovere la conoscenza e lo sviluppo di attività riparative a favore della collettività;
  3. favorire la costituzione di una rete di risorse che accolgano i soggetti ammessi a misura alternativa o ammessi alla sospensione dl procedimento con messa alla prova che hanno aderito ad un progetto riparativo;

Art. 2
Impegno delle parti

L'U.I.E.P.E. si impegna a:

  1. collaborare con l’ Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili per sensibilizzare l'ambiente in cui saranno inseriti i soggetti segnalati;
  2. segnalare all’ Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili il nominativo di ogni soggetto in misura alternativa o ammesso alla prova che aderisce alla proposta di svolgere attività a favore della collettività, previa acquisizione di impegno scritto dell'interessato e dell'autorizzazione dello stesso all'utilizzo dei dati sensibili che lo concernono.
  3. Con riferimento a tutti i soggetti l'UIEPE fornirà una scheda di presentazione in cui verrà specificato il tempo che la persona può dedicare all'attività prescelta e l'eventuale specifica professionalità posseduta, al fine di poterla collocare al meglio all'interno delle strutture/risorse messe a disposizione dall’ Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili;
  4. comunicare il nominativo del funzionario incaricato di eseguire il procedimento di misura alternativa alla detenzione/sospensione del processo con messa alla prova all'interno, con il quale l’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili
  5. l’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili può rapportarsi per ogni eventuale necessità connessa allo svolgimento dell'attività riparativa;
  6. preparare e accompagnare l'inserimento del soggetto nella struttura individuata, offrendo ogni necessario supporto;
  7. promuovere e partecipare alle periodiche verifiche sull'andamento dell'inserimento;

l' Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili si impegna a:

  1. individuare all'interno delle proprie strutture operative idonei ambiti di impiego per lo svolgimento di attività di riparazione da parte di persone in esecuzione di pena, ammesse alla sospensione del procedimento con messa alla prova;
  2. collaborare con l'UIEPE per la redazione del programma di trattamento, individuando gli impegni specifici, il numero di ore e le modalità di inserimento nell'attività di riparazione e per sensibilizzare l'ambiente in cui saranno inseriti i soggetti segnalati;
  3. assumere l'onere dei premi per l'assicurazione (contro rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività e per responsabilità civili) per ciascun soggetto inserito, anche attraverso posizioni e polizze assicurative cumulative già attivate per i propri dipendenti/aderenti;
  4. collocare presso la struttura che verrà individuata di volta in volta il soggetto ammesso allo svolgimento di attività di riparazione per le finalità di cui all'art. 1 della presente convenzione;
  5. designare un referente per il progetto riparativo, che indirizzi l'attività della persona, la supporti nello svolgimento del compito affidatole e mantenga i rapporti con l'UIEPE;
  6. partecipare alla valutazione dell'andamento del progetto riparativo, secondo le scadenze che saranno individuate di concerto con l'UIEPE, al fine di esaminare, anche dopo aver sentito il soggetto interessato, l'opportunità di introdurre modifiche, proseguire o interrompere il progetto;
  7. rilevare, anche con strumenti informatici, la presenza giornaliera e gli orari dell'affidato/imputato, mettendoli a disposizione dell'UIEPE con cadenza almeno mensile ed ogni qualvolta richiesto;
  8. segnalare tempestivamente eventuali assenze ingiustificate, inadempienze o comportamenti non idonei dell'affidato/imputato;
  9. produrre, al termine del periodo di svolgimento dell'attività riparativa, un attestato relativo alla durata e tipologia di attività prestata.

Art. 3
Durata e diritto di recesso

La presente convenzione ha la durata di un anno ed ha efficacia dal momento della sottoscrizione.
È da intendersi tacitamente rinnovata di anno in anno salvo disdetta scritta, da comunicarsi da una delle parti con almeno novanta giorni di preavviso.
Ciascuna parte può recedere dalla convenzione fornendo preavviso scritto di almeno novanta giorni alle altri parti contraenti.
Nei casi in cui la risoluzione anticipata avesse riflessi sostanziali sui progetti individuali in corso, sarà indispensabile, prima di procedere alla sospensione, attendere il reperimento di una soluzione alternativa presso altra struttura.
Per ogni controversia inerente l'applicazione o interpretazione del presente atto competente è l'Autorità Giudiziaria Ordinaria – Foro di Catanzaro.

Catanzaro,17 febbraio 2017

Il Direttore dell'Ufficio Interdistrettuale
Emilio Molinari

Il Presidente
dell’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili
Sergio Lucisano