Convenzione tra Casa circondariale e Congregazione delle Sorelle della Misericordia di Verona - 25 gennaio 2017

25 gennaio 2017

Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Casa Circondariale di Verona

 

In data odierna si stipula la seguente convenzione, riguardante il servizio da svolgere presso la sezione femminile della Casa Circondariale di Verona, tra:
le religiose della Congregazione delle Sorelle della Misericordia di Verona, rappresentate dalla Superiora Generale pro tempore Madre Maria Visentin.
la Casa Circondariale di Verona, rappresentata dal Direttore Dott.ssa Mariagrazia Bregoli.
La convenzione è costituita di quattordici articoli.

Art. 1

La congregazione delle Sorelle della Misericordia metterà a disposizione della Casa Circondariale Femminile di Verona almeno due religiose, scelte tra coloro che sono state in passato già autorizzate all’ingresso in questo istituto, le quali svolgeranno i seguenti incarichi:

  1. collaboreranno nell’ambito dell’assistenza religiosa cioè: nell’animazione liturgica, nell’istruzione religiosa, nella cura del luogo di culto e delle suppellettili liturgiche e nell’attività di laboratorio.
  2. promuoveranno la partecipazione: alle attività lavorative artigianali, all’educazione al lavoro spontaneo e alle attività integrative nell’ambito dei servizi predisposti dalla Casa Circondariale, secondo le direttive degli operatori responsabili dei vari settori.

Art. 2

Le religiose incaricate dovranno svolgere la propria opera nella Casa Circondariale quotidianamente e per circa 100 (cento) ore mensili complessive e fino al raggiungimento del limite massimo di 1.210 (milleduecentodieci) ore annue pari ad euro 6,97 (sei virgola novantasette) così come da finanziamento approvato dall’Amministrazione Penitenziaria.

Art. 3

Il pagamento sarà effettuato direttamente a favore della Congregazione religiosa, che si avvarrà della prestazione delle religiose già autorizzate ad accedere all’istituto ex art. 17 O.P.
Il pagamento sarà effettuato da parte di questa Direzione dietro presentazione di ricevuta fiscale rilasciata dalla stessa congregazione.

Art. 4

I rapporti tra le religiose e questa Amministrazione saranno animati da collaborazione, sincerità, fiducia, discrezione e reciproco rispetto.
Nell’eventualità di rilievi a carico delle religiose l’Amministrazione farà riferimento alla Superiora locale della comunità cui esse appartengono ovvero alla Superiora maggiore di riferimento.

Art. 5

Le religiose sono escluse dai compiti e dalle responsabilità derivanti dalla vigilanza e dalla custodia delle detenute, compiti che verranno svolti dal personale appartenente al Corpo della Polizia Penitenziaria Femminile.

Art. 6

Le religiose sono altresì autorizzate ad accedere in istituto per svolgere attività di volontariato ai sensi dell’art. 17 O.P. e/o 78 O.P. anche al di fuori del limite di cui all’art. 2 della presente convenzione.

Art. 7

Le religiose incaricate sono tenute ad osservare le norme legislative e regolamentari vigenti nonché le disposizioni, le direttive e le istruzioni emanate da questo Ministero, dal competente Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria e dal Direttore di questa Casa Circondariale; le religiose si obbligheranno ad assolvere con impegno e diligenza le mansioni di cui all’art. 1.

Art. 8

La Direzione si riserva la facoltà di chiedere alla congregazione, per motivi di comprovata gravità, la sostituzione delle religiose che fossero ritenute non idonee all’assolvimento del compiti di cui all’art. 1 ovvero che si fossero rese responsabili di inosservanza delle norme vigenti o delle disposizioni impartite o di fatti gravi o di particolare rilievo ovvero la cui presenza in questo istituto penitenziario fosse sconsigliata o pregiudizievole per la loro stessa salute o incolu-mità.

Art. 9

Sono a cura ed a spese della Congregazione gli adempimenti di tutti gli obblighi in materia di lavoro con particolare riferimento alla prestazione del lavoro, alla tutela assicurativa, assistenziale e previdenziale nonché alla concessione del riposo settimanale e delle ferie, esonerando l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Art. 10

La Congregazione s’impegna ad assumersi in proprio ogni responsabilità in caso d’infortunio delle religiose ovvero di danni da esse arrecati, per colpa o negligenza, sia alle persone che si trovano nella Casa Circondariale che agli stessi beni dell’Amministrazione stessa o di terzi.

Art. 11

La seguente convenzione è vincolante dalla data della sottoscrizione nei con-fronti delle appartenenti alla Congregazione; avrà efficacia nei confronti dell’Amministrazione Penitenziaria di Verona dopo l’avvenuta approvazione ef-fettuata nei modi di legge e la sua successiva registrazione fiscale.

Art. 12

La presente convenzione decorrerà dal 01.01.2017 e terminerà il 31.12.2017.
L’eventuale rinnovo è condizionato dal finanziamento disposto dal Superiore Ufficio competente.

Art. 13

Tutte le spese della convenzione nonché tutti gli oneri fiscali presenti e futuri, sono a carico della Congregazione.

Art. 14

Per tutte le controversie che dovessero sorgere il Foro competente, in via esclusiva, sarà quello di Verona.

Letto, confermato e sottoscritto.

Verona, 25 gennaio 2017

La Superiora Generale pro-tempore
Madre Maria Visentin

Il Direttore
Dott.ssa Mariagrazia Bregoli