Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Comune di Ponti e il Tribunale di ALESSANDRIA - 29 marzo 2017

29 marzo 2017

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PONTI E IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ
AI SENSI degli artt. 168 bis c.p., art. 464  bis c.p.p. e art. 2, comma 1 del D.M. 8 giugno 2015 n. 88 del Ministero della Giustizia

Premesso
 

 

  • che nei casi previsti dall’art. 168 bis del codice penale, su richiesta dell’imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall’Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all’espletamento di una prestazione di pubblica utilità;
  • che, ai sensi dell’art. 168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato;
  • che, ai sensi dell’art. 8 della legge 28 aprile 2014 n. 67 e dell’art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015 n. 88 del Ministero della Giustizia, l’attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’art. 1, comma 1 del citato decreto ministeriale;
  • che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall’art. 2, comma 1 del D.M. n. 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell’art. 168 bis codice penale;
  • che l’Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;
  • tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione,

TRA

il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona della dr.ssa Sandra CASACCI, nata a Parma il 22/03/1951, Presidente del Tribunale di Alessandria, con sede legale in Alessandria, Corso Crimea n. 81, codice fiscale 80007660063, giusta la delega di cui alla premessa,

E

il Comune di Ponti, che interviene nella persona del Sindaco, sig. ROSO Piero Luigi, nato a Ponti (AL) il 16/02/1961, con sede legale in PONTI (AL), Piazza XX Settembre n. 1 partita/codice fiscale 00459630067, come da deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 07/12/2016, allegata in copia conforme alla presente Convenzione, della quale costituisce parte integrante

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Il Comune di Ponti consente che n. 3 (tre) soggetti svolgano presso le proprie strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, per l’adempimento degli obblighi previsti dall’art. 168 bis codice penale.
Le sedi presso le quali potrà essere svolta l’attività lavorativa sono complessivamente tre, dislocate sul territorio, come da elenco allegato.
Il Comune di Ponti informerà periodicamente la cancelleria del Tribunale e l’Ufficio di esecuzione penale esterna sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l’attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell’Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall’art. 2, comma 4, del D.M. n. 88/2015:
Lavori d’ufficio: sistemazione archivi, coadiuvante nella gestione della biblioteca e dello Sportello Giovani, centralinista;
Lavori manuali: pulizia strade urbane ed extraubane, pulizia e manutenzione immobili e relative aree pertinenziali, gestione del verde pubblico e delle scarpate strade comunali e difesa spondale.
Il Comune di Ponti si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell’elenco delle prestazioni alla cancelleria del Tribunale e all’ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 3

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta secondo le modalità indicate nel programma di trattamento e nell’ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, tra quelle sopra elencate, la durata e l’orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.
L’Ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell’imputato e dell’ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l’esecuzione dell’attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell’attività lavorativa, da sottoporre all’approvazione del giudice competente.
Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto al Comune di Ponti di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rinvia a quanto stabilito dal D.M. n. 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 4

Il Comune di Ponti garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l’integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81.
Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico del Comune di Ponti, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.
Se previsti, il Comune di Ponti potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

Il Comune di Ponti comunicherà all’UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.
I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all’ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l’eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.
Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d’opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall’art. 3, comma 6 del decreto ministeriale. In tale caso, d’intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell’art. 464 quinquies del codice di procedura penale.
Il Comune di Ponti consentirà l’accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell’Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l’attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l’orario di lavoro, nonché la visione e l’eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall’equivalente  strumento di rilevazione elettronico, che il Comune di Ponti si impegna a predisporre.
L’Ufficio di esecuzione penale esterna informerà il Comune di Ponti sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l’andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.
Il Comune di Ponti si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all’ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 6

I referenti indicati all’art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l’assolvimento degli obblighi dell’imputato, all’Ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all’autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall’art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell’Ente.
Il Comune di Ponti potrà recedere dalla presente convenzione prima del termine di cui all’art 9, in caso di cessazione dell’attività.

Art. 8

Nell’ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell’Ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell’attività di lavoro, l’Ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 4, comma 3 del D.M. n. 88/2015.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (CINQUE) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d’intesa tra i contraenti.
Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.
Copia della Convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell’elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, Direzione Generale degli Affari Penali e al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Direzione Generale dell’Esecuzione Penale Esterna, nonché all’Ufficio di esecuzione Penale Esterna competente.

Alessandria, 29 marzo 2017

Il Rappresentante del Comune di Ponti
Piero Luigi Roso

Il Presidente del Tribunale
Sandra Casacci

Le sedi e unità locali comunali presso le quali potrà essere svolta l'attività:

  1. PALAZZO COMUNALE - Piazza XX Settembre n. 1
  2. MAGAZZINO COMUNALE - Via Campo Sportivo n. 14
  3. MAGAZZINO COMUNALE - Via Campo Sportivo n. 18