Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di MANTOVA e Comune di Pieve di Coriano - 31 gennaio 2017

31 gennaio 2017

TRIBUNALE DI MANTOVA

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000, N.274, E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

PREMESSO

Che, a norma dell’art. 54 del D.L.vo 28 Agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regione, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l’art. 2, comma 1 , del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che il Comune di Pieve di Coriano avente sede in PIEVE DI CORIANO (MN) – PIAZZA GRAMSCI N. 5, presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto Legislativo;

tra

il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del Dott. Luciano Alfani, Presidente del Tribunale di Mantova, giusta delega di cui in premessa

e

l’Ente sopra indicato, nella persona della Sindaca pro-tempore Besutti Daniela, nata a Pieve di Coriano il 4.4.1958 e residente in Pieve di Coriano (MN) Via Libertà 18/bis – C.F. BSTDNL58D44G633I, 

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L’ente consente che n. 10 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 54 del Decreto Legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L’ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni: tutela patrimonio ambientale e culturale, manutenzione patrimonio pubblico (manutenzione immobili, strade, verde pubblico, ecc.).

Art. 2

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’articolo 33, comma 2, del citato Decreto Legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L’ente che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare le prestazioni delle attività lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: Tutor: _____________ – Referente a cui rivolgersi per le richieste di lavori di pubblica utilità: Acquario Soc. Coop. Sociale Onlus, nella figura dell’Avv. Daniela Garilli del Foro di Mantova, Consigliere dell’Acquario Soc. Coop. Sociale Onlus (e-mail da utilizzare avvdanielagarilli@libero.it)
L’ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L’ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

È fatto divieto all’ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
È obbligatoria ed è a carico dell’ente l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termine di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di 2 anni a decorrere dalla data della sottoscrizione della presente convenzione.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’articolo 7 del Decreto Ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari penali.

Mantova, 31 gennaio 2017

La Sindaca del Comune             
Daniela Besutti

Il Presidente del Tribunale di Mantova
Dott. Luciano Alfani