Protocollo per la sospensione del procedimento tra Tribunale, Ufficio esecuzione penale esterna, Ordine degli avvocati e Camera penale di VITERBO con messa alla prova - 12 gennaio 2017

12 gennaio 2017

TRIBUNALE DI VITERBO

PROTOCOLLO PER LA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA (LEGGE 28 APRILE 2014 N. 67)
Modalità operative di applicazione della Legge 67/2014: “Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie di riforma del sistema sanzionatorio.
Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili”.

Le parti firmatarie:

  • Presidente del Tribunale di Viterbo - dott.ssa Maria Rosaria Covelli
  • Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo - dott. Paolo Auriemma
  • Direttore reggente U.E.P.E. di Viterbo e Rieti - dott.ssa Laura Borsani
  • Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo - Avv. Luigi Sini
  • Presidente della Camera penale - Avv. Mirko Bandiera

ritenendo che la collaborazione tra Magistratura, Ufficio di Esecuzione Penale Esterna e Avvocatura possa consentire il raggiungimento degli obiettivi che il legislatore si è proposto mediante la novella legislativa citata in oggetto,

condividono l’intento di:

  • predisporre delle indicazioni per l’applicazione della nuova disciplina della messa alla prova e facilitare il compito dei diversi soggetti chiamati a dare attuazione all’istituto nell’interesse del singolo e della collettività e nel rispetto del principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione;
  • garantire all’imputato il diritto all’informazione sull’istituto e sulle modalità di accesso alla messa alla prova, in conformità alla normativa europea (Direttiva 2012/12/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012);
  • agevolare l’accesso all’istituto predisponendo una procedura trasparente e condivisa per l’attuazione della messa alla prova;
  • ridurre i carichi lavorativi del sistema giudiziario e contrastare anche il sovraffollamento carcerario, mediante un percorso alternativo al dibattimento che, se svolto con esito positivo, comporterà l’estinzione del reato;

Le parti firmatarie convengono che i programmi di trattamento saranno predisposti in considerazione delle caratteristiche dei soggetti. L'interessato qualora vi sia una parte offesa, prospetterà all'U.E.P.E. le condotte riparatorie e le restituzioni, che verranno menzionate nel programma di trattamento che sarà presentato al Giudice, secondo quanto previsto dall’art.464 bis c.p.p.

In considerazione di quanto sopra, si individuano le seguenti modalità operative.

l. LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA

La domanda di predisposizione del programma di trattamento, come di seguito specificata, deve essere presentata dall’interessato personalmente o tramite il difensore munito di procura speciale anche in copia all'U.E.P.E. territorialmente competente in base al luogo di residenza o di domicilio dell'imputato (se diverso dalla residenza). La stessa domanda può essere presentata anche mezzo pec a uepe.viterbo@giustiziacert.it.

In occasione della presentazione della domanda da parte dell’interessato potrà essere effettuato contestualmente il colloquio iniziale con il Funzionario U.E.P.E.

E' resa disponibile attraverso il sito del Tribunale e dell’Ordine degli Avvocati la modulistica predisposta dal Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione Generale Esecuzione Penale Esterna (modelli in allegato) appositamente strutturata con indicazione degli elementi istruttori necessari alla elaborazione dell'indagine sociale e del programma di trattamento. Sul sito del Tribunale e nel sito dell’Ordine degli avvocati sarà disponibile l’elenco degli enti convenzionati.

Nella domanda all’Uepe l'interessato dovrà indicare con completezza, allegando la relativa documentazione:

  • dati anagrafici; residenza e/o domicilio; recapito telefonico;
  • indicazioni relative all'imputazione e all'autorità procedente (titolo di reato - autorità procedente - N.R.G. o R.G.N.R.);
  • indicazioni relative alla condizione socio-economica e familiare
  • indicazioni relative all’attività lavorativa o di studio ovvero allo stato di disoccupazione o inoccupazione
  • eventuale documentazione proveniente dai servizi sociali o sanitari relative allo stato di tossico-alcool dipendenza o alla presenza di patologie invalidanti ;
  • dichiarazione di assenza di condizioni ostative che di fatto non consentano lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità (es: straniero extracomunitario privo di permesso di soggiorno; inabilità assoluta a prestare attività lavorativa);
  • eventuali indicazioni relative al lavoro di pubblica utilità che l'imputato propone di svolgere, comprensiva della eventuale dichiarazione di disponibilità dell'Ente ospitante;
  • indicazioni relative all' attività risarcitoria effettuata o da effettuare/attività riparatoria
  • eventuale disponibilità alla mediazione.

E’ necessario inoltre allegare dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il soggetto dichiara di non aver usufruito in precedenza della sospensione con messa alla prova

l.A ATTESTAZIONE DI PRESENTAZIONE

L’U.E.P.E. territorialmente competente all’atto della ricezione della domanda di elaborazione del programma di messa alla prova, rilascia l'attestazione dell'avvenuta presentazione della richiesta con l'indicazione del numero di protocollo e della data.
Se presentata via pec, provvede a riscontrare con lo stesso mezzo.

In caso di giudizio direttissimo, che può non consentire la redazione di una richiesta compiuta in tutti gli elementi citati ,ove possibile l'U.E.P.E. rilascia un’attestazione di presa in carico da produrre all’Autorità giudiziaria in modo che sulla sua base possa essere rinviato il processo , dando modo all' interessato di predisporre la richiesta di programma di trattamento, da effettuare entro il termine di 10 giorni.

2. VERIFICA PRELIMINARE SULLA AMMISSIBILITÀ DELLE ISTANZE

Alla prima udienza e, comunque, sino all'apertura del dibattimento, l’interessato deposita l' attestazione di aver richiesto il programma rilasciata dall’U.E.P.E. di cui al punto l.b davanti al Giudice.

Se l'istanza è presentata nella fase delle indagini preliminari va depositata presso la cancelleria del G.I.P. che ne curerà l’immediata trasmissione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo perché il P.M. possa esprimere o meno il suo consenso e, in caso positivo, perché formuli l' imputazione se non ancora compiutamente formulata.

Ricevuta l’istanza, di sospensione del procedimento con messa alla prova, il G.I.P., previa fissazione dell’udienza ex art. 464-ter c.p.p. o in udienza preliminare, oppure il Giudice del dibattimento alla prima udienza, valuta l’ammissibilità della richiesta di sospensione del procedimento penale con messa alla prova rispetto ai seguenti elementi:

  1. che non ricorrano le condizioni per una pronuncia ex art. 129 c.p.p.;
  2. che sussistano i presupposti di ammissibilità di cui agli artt. 464-quater e 168- bis c.p.p. (si tratta di procedimento per reati puniti con pena edittale pecuniaria o detentiva non superiore nel massimo a quattro anni o dei delitti di cui al comma 2 dell'art. 550 c.p.p.);
  3. l'imputato abbia espresso il suo consenso;
  4. l'imputato non sia stato già ammesso alla messa alla prova;
  5. non ricorra uno dei casi di cui agli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 c.p.
  6. che possa essere prevedibile - tenuto conto del reato contestato e della personalità dell’imputato, nonché delle altre informazioni a disposizione - che questi "si asterrà dal commettere ulteriori reati".

Il Giudice informa l’U.E.P.E. territorialmente competente circa l'esito della valutazione trasmettendo all'U.E.P.E. copia del verbale contenente comunicazione della data di rinvio (adempimento a cura della cancelleria) con indicazione della durata del programma della messa alla prova (di cui al punto n. 7), ovvero la dichiarazione di inammissibilità.

E' ammessa, seppure in via eventuale l'informazione all'U.E.P.E. circa l'ammissibilità dell'istanza e la data dell'udienza per tramite dell'avvocato difensore, esclusivamente in forma scritta e per posta certificata, se disposto dal giudice nel verbale di udienza.

In caso di positiva deliberazione, il Giudice rinvia l’udienza, previa valutazione dei presupposti dell'eventuale sospensione e della prescrizione, ai sensi dell'art. 159 comma 1 del c.p., di almeno quattro mesi per consentire all’U.E.P.E. di procedere con gli adempimenti richiesti (elaborazione dell’indagine sociale e del programma di trattamento con le modalità previste al comma 4 dell' art. 464-bis c.p.p.).

3. INDAGINE SOCIALE E FAMILIARE ED ELABORAZIONE DEL PROGRAMMA DI TRATTAMENTO

L’U.E.P.E., ricevuta la comunicazione di fissazione dell’udienza di rinvio successivamente all’ammissibilità dell’istanza, procede, tramite il Funzionario incaricato, all’espletamento dell’indagine sociale e familiare e all’elaborazione del Programma di trattamento formulato d’intesa con l' interessato, il quale lo sottoscriverà per accettazione ricevendone copia.
L’indagine sociale e il Programma di trattamento verranno trasmessi dall’UEPE all'autorità giudiziaria in tempo utile per l’udienza di rinvio.

4. PROGRAMMA DI TRATTAMENTO

II Programma di trattamento viene elaborato sulla base della traccia predisposta dalla Direzione Generale dell' Esecuzione Penale Esterna (allegato).
I programmi di trattamento sono elaborati, in accordo con i diretti interessati, con modalità individualizzate, calibrando 1e prescrizioni in relazione alle caratteristiche personali e socio­ familiari degli stessi.
E’ necessario che il domicilio indicato dall’interessato sia compatibile con le esigenze di tutela della persona offesa ex art 464 quater cpp.
Il Programma di trattamento specifica nel dettaglio gli impegni e le responsabilità che l’interessato accetta di sostenere nel corso della misura, anche sotto il profilo della riparazione rispetto alle condotte poste in essere.
La proposta di Programma, condivisa formalmente con l'interessato che vi apporrà la sua firma, verrà trasmessa al Giudice competente insieme all' indagine socio-familiare (informazioni e valutazioni), nella quale saranno evidenziate anche le eventuali criticità che potrebbero essere tradotte dal Giudice in limiti o divieti durante il periodo di messa alla prova.

La Cancelleria trasmetterà immediatamente al Giudice titolare dell'indagine la proposta di programma.

Il giudice competente può integrare o modificare il programma inserendo eventuali prescrizioni limitative o dettando modalità inerenti il risarcimento del danno ai sensi e per gli effetti del cpp.

5. ELEMENTI DEL PROGRAMMA DI TRATTAMENTO LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ

Elemento fondamentale risulta essere l’attivo coinvolgimento dell’utente per fornire documentazione ed ogni altro elemento utile allo svolgimento dell’indagine e all'elaborazione del programma, risultando imprescindibile che sia l’utente a contattare l’Ente per lo svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità, le cui modalità, ivi compresa l’articolazione giornaliera, verranno comunicate dall’utente stesso all' U.E.P.E. per condividerne il contenuto nella Proposta di Programma per la messa alla prova. Ciò sulla falsariga della buona prassi adottata per il Lavoro di Pubblica Utilità (artt. 186 e 187 Codice della Strada), alla quale si rinvia per quanto compatibile.

In attesa della stipula delle Convenzioni da parte del Tribunale di cui all' art 8 della L. 67/2014, si indicano agli utenti gli Enti già convenzionati con il Tribunale di Viterbo per i L.P.U. ex Codice della Strada, ovvero la possibilità di acquisire anche presso altri Enti o Associazioni la disponibilità all’accoglienza, fermo restando l’adempimento dell’obbligo assicurativo e la disponibilità dell' Ente di assumere gli impegni di cui alla convenzione allegata.

L’elenco aggiornato degli Enti viene reso pubblico sul sito del Tribunale e sul sito dell’ordine degli avvocati.

Riparazione/ Risarcimento dei danno

Riguardo ad eventuali adempimenti riferiti al risarcimento del danno, l’U.E.P.E. acquisirà agli atti la documentazione prodotta dall'interessato rispetto alle azioni risarcitorie eventualmente intraprese o concluse, ovvero la sua disponibilità ad intraprendere azioni risarcitorie e/o riparatorie, anche sotto forma di attività di volontariato, rappresentandone gli elementi nel contesto dell’indagine sociale.

6. AMMISSIONE DELLA MESSA ALLA PROVA O RIGETTO

II Giudice, sentite le parti, valutato il programma di trattamento ed effettuate le eventuali modifiche o integrazioni, decide con Ordinanza circa la sospensione del procedimento penale con messa alla prova, indicando, in caso di accoglimento, il periodo di sospensione del procedimento e la durata della messa alla prova indicando ove possibile il numero di giorni o di ore di Lavoro di Pubblica utilità che l' imputato dovrà effettuare. Il Giudice rinvia poi ad altra udienza per la valutazione dell' esito della stessa. L' udienza sarà fissata almeno 60 giorni dopo il termine della messa alla prova per la valutazione dell'esito.

7. DURATA DELLA MESSA ALLA PROVA

Al fine di uniformare il più possibile le indicazioni relative alla durata della messa alla prova e fornire a tutti gli operatori un quadro di riferimento indicativo e non vincolante dei limiti temporali, si sono suddivisi i reati per fasce omogenee di pena, nei limiti della pena edittale massima prevista per i reati per i quali 1' istituto è applicabile.
Il periodo massimo di durata della messa alla prova è stato individuato in 18 mesi a fronte di una previsione di legge di 24 mesi, per mantenere la possibilità di proroga da parte del Giudice ove necessario, cosi come previsto.
Rimane comunque riservata al Giudice la determinazione della durata della messa alla prova in relazione al caso singolo, soprattutto in relazione a quei reati per i quali vi è una rilevante divaricazione tra minimo e massimo edittale e che si presentino di disvalore modesto, tenuto conto:

  1. della pena edittale prevista per il reato commesso;
  2. dell’indagine socio-familiare e della disponibilità delle risorse, con particolare riferimento al lavoro di pubblica utilità;

Sarà cura del Giudice specificare nelle prescrizioni quanti giorni duri il periodo di lavoro di pubblica utilità e che il computo di una singola giornata lavorativa corrisponda ad un periodo compreso tra le due e le otto ore giornaliere secondo il calendario concordato dall' ente con il soggetto, compatibilmente con le esigenze di lavoro, studio, famiglia e salute.

FASCIA A)
Contravvenzioni punite con la sola ammenda: periodo di messa alla prova da 15 giorni a 1 mese.
FASCIA B)
Contravvenzioni punite con pena alternativa o congiunta o delitti puniti con la sola multa: periodo di messa alla prova da 1 a 4 mesi.
FASCIA C)
Delitti puniti con la reclusione non superiore a 2 anni: periodo di messa alla prova da 4 a 6 mesi.
FASCIA D)
Delitti puniti con la reclusione a 2 a 3 anni: periodo di messa alla prova da 6 a 8 mesi.
FASCIA E)
Delitti puniti con la reclusione da 3 a 4 anni: periodo di messa alla prova da 8 a 12 mesi.
FASCIA F)
Delitti puniti con la reclusione superiore a 4 anni (reati a citazione diretta a giudizio): periodo di messa alla prova da 12 a 18 mesi.

8. FASE ATTUATIVA

In caso di accoglimento dell’istanza la Cancelleria del Giudice competente trasmette il provvedimento a mezzo pec all’U.E.P.E. dove è stata presentata l’istanza e al difensore.

Il Tribunale effettuerà comunicazione all’U.E.P.E. anche in casi di rigetto dell’istanza per consentire la chiusura della pratica.

L'interessato si recherà all'U.E.P.E. su convocazione, dello stesso Ufficio non oltre 30 gg. dalla suddetta, per la sottoscrizione del verbale dal quale decorre la messa alla prova, copia del suddetto verbale sarà inviata con immediatezza dall’U.E.P.E. al Giudice competente.

Se al momento della sottoscrizione delle prescrizioni sia venuta meno nel frattempo ed anche momentaneamente, la disponibilità dell’Ente individuato per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, l’U.E.P.E. non procederà alla sottoscrizione, dandone immediata notizia scritta al Giudice che procede e proponendo, se possibile, un diverso Ente. Il giudice decide ai sensi della normativa per la sostituzione dell’ente e ne dà comunicazione all’UEPE.

9. FASE ESECUTIVA

Durante la messa alla prova, l'U.E.P.E. controllerà l'attuazione dei Programma di trattamento con le modalità proprie del servizio e relazionerà al Giudice in caso di eventi critici comunicati dall’Ente dove svolge il lavoro di pubblica utilità, o verificati dall'U.E.P.E. nel corso dei contatti periodici con l’interessato.
In caso di rifiuto del soggetto allo svolgimento della prestazione, l'U.E.P.E. ne dà immediata comunicazione al giudice, per la decisione di cui all'articolo 168-quater del codice penale.
L'U.E.P.E., inoltre, relazionerà alla conclusione della misura e sulla regolarità del suo svolgimento entro un mese dalla conclusione e comunque in tempo utile per l' udienza di valutazione della messa alla prova dopo aver acquisito agli atti copia del registro delle presenze e relazione dell’Ente dove si e svolto il Lavoro di Pubblica utilità.
Si precisa che la durata della sospensione del procedimento può non coincidere con la durata del lavoro di pubblica utilità, che come si è detto costituisce un elemento del Programma di Trattamento, certamente necessario e imprescindibile, ma effettuabile anche in un periodo di tempo inferiore alla durata della complessiva sospensione del procedimento con messa alla prova, che comprende anche ulteriori elementi trattamentali.

9.1 MODIFICHE TEMPORANEE

Eventuali modifiche di carattere sostanziale degli impegni previsti nel Programma di trattamento saranno decise dall’Autorità Giudiziaria competente, su istanza di parte presentata all’Uepe, debitamente motivata. L’'U.E.P.E. la inoltrerà con le proprie valutazioni al giudice, il quale potrà provvedere anche senza fissare udienza, previa acquisizione del parere del PM,, e ne darà informazione all’Uepe per la comunicazione all’interessato..
Il semplice spostamento di giornate di lavoro presso l’Ente di inserimento, concordato con l’Ente e tale da lasciare invariata la quantità di LPU complessivamente effettuata, non necessita di autorizzazione, bensì verrà annotata dall’Ente e comunicata all’U.E.P.E. dall’interessato.

9.2 REVOCA O RIDUZIONE DEL PERIODO DI MESSA ALLA PROVA

L' U.E.P.E. informa il Giudice di ogni anomalia nell’andamento della misura e può proporre al Giudice la revoca o la riduzione del periodo di messa alla prova secondo quanto stabilito alla normativa vigente (art.141-ter disposizioni attuazione c.p.p.). Il giudice ne da tempestivo riscontro all’Uepe. In particolare nel caso in cui si rilevi l’interruzione nello svolgimento del lavoro di pubblica utilità l' U.E.P.E. ne darà tempestiva notizia al Giudice per l'adozione dei conseguenti provvedimenti ai fini della prosecuzione del giudizio. Vicende dell’Ente che non consentano la prosecuzione del periodo di lavoro di pubblica utilità verranno disciplinate dalle rispettive convenzioni con gli Enti.

9.3 PROROGA DEL TERMINE PER GRAVI MOTIVI

Il termine per l’adempimento del Programma di trattamento può essere prorogato su istanza da parte dell’Autorità giudiziaria competente non più di una volta e solo per gravi motivi ai sensi e nei modi di cui all'art.464-quinquies c.p.p.

9.4. ESTINZIONE DEL REATO

All’esito della valutazione del periodo di messa alla prova svolto, ove il Giudice dichiari l'estinzione del reato, la Cancelleria competente invierà all’U.E.P.E. il provvedimento di estinzione, necessario all'U.E.P.E. per motivi amministrativi, tra i quali l’annotazione nella Banca Dati SDI.

10. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni inerenti procedimenti per messa alla prova ,tra gli Uffici indicati nel Protocollo, saranno effettuate a mezzo pec, ai seguenti indirizzi:

prot.procura.viterbo@giustiziacert.it
e al difensore alla pec indicata;
Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione a mezzo pec, le comunicazioni all’UEPE potranno essere effettuate via e-mail a:
U.E. P. E.: segreteria.tecnica.uepe.viterbo@giustizia.it

11. CONVENZIONI PER IL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ

Si allega lo schema di Convenzione che il Tribunale di Viterbo sottoscriverà con gli Enti disponibili allo svolgimento di lavoro di pubblica utilità.

12. OSSERVATORIO PERMANENTE MAP

Si istituisce un Osservatorio permanente MAP ai fini di ogni verifica circa l’adeguatezza e sostenibilità del presente protocollo, costituito dai firmatari o loro delegati, coordinati dal Presidente del Tribunale o da un suo delegato.
Si allegano:

  • Schema dell'istanza finalizzata all'elaborazione di un programma di trattamento da presentare all' U.E.P.E. competente e attestazione di avvenuta ricezione dell' istanza stessa, rilasciata dall'U.E.P.E.: Allegato 1
  • Proposta di Programma di trattamento: Allegato 2
  • Schema della Convenzione: Allegato 3

 

Allegato 2

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Viterbo e Rieti

Viterbo,

Prot. n._____________ del ___________

Proposta di Programma di trattamento relativo alla sospensione del procedimento penale con messa alla prova (art. 464 bis codice di procedura penale)

relativa a _________________________________ nato a _________________________ il ______________ domiciliato in _________________________ via _______________________

con riferimento al procedimento n. _____________ pendente presso _______________________

Viste le informazioni acquisite nel corso dell’indagine e le valutazioni sul profilo di personalità, il contesto di vita e le risorse disponibili, con il consenso dell'interessato

si propone il seguente programma di trattamento

l’imputato, durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, si impegna a:

  1. L’imputato si recherà presso l’Uepe di Viterbo, via Augusto Gargana, 40 tel. 076132091 per la sottoscrizione del verbale di messa alla prova entro 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza di concessione della misura.
  2. mantenere contatti frequenti con l’U.E.P.E. secondo le modalità stabilite dal funzionario incaricato, fornendo tutte le informazioni sulle attività indicate nel presente programma;
  3. domiciliare all’indirizzo sopra indicato e comunicare all’UEPE ogni cambiamento di dimora, che dovrà essere adatta ad assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato,
  4. svolgere il lavoro di pubblica utilità presso ______________________________ col compito di _____________________________________________________ per n. ________ ore giornaliere nei seguenti giorni della settimana
    ________________________________________________ (l'Ente ha fornito la propria disponibilità, che si allega / o descrivere le modalità di acquisizione)
     
  5. adoperarsi verso la vittima del reato con le seguenti modalità:
    1. adesione ad un percorso di mediazione penale: ________________________________
      ___________________________________________________________________________
    2. prestazioni di tipo risarcitorio: ______________________________________________
      _______________________________________________________________________
  6. svolgere le seguenti attività:
    o attività di volontariato presso ______________________________ con sede in _________________________________, con compiti di _____________________________ nei giorni _____________________________ dalle ore ________ alle ore _________;
    o percorso di riflessione critica sulle condotte antigiuridiche, o di educazione alla legalità, ecc.: __________________________________________________________________
    ______________________________________________________________________

    L'imputato, inoltre, vista la situazione descritta nella relazione di indagine:
     
  7. svolgerà la/le seguente/i attività (lavoro, formazione, programma terapeutico, e/o di integrazione sociale) ______________________________________________________
    presso __________________________________ con le seguenti modalità:
     ______________________________________________________________________
     
  8. rispetterà le seguenti prescrizioni (relative a dimora, libertà di movimento, divieto di frequentare determinati locali, ecc.): _____________________________________________
    ___________________________________________________________________________
     
  9. altro rilevante (impegni familiari, sociali, ecc.):
    ________________________________________________________________________

I suddetti impegni potranno essere modificati dall'A.G. competente, sentito il parere dell’U.E.P.E..
Le deroghe temporanee ed urgenti potranno essere autorizzate dall’U.E.P.E.

Luogo e data __________________

Firma dell’imputato per accettazione
___________________________

Il Funzionario di servizio sociale Il Direttore (o suo delegato)

______________________________________________________

 

 

Allegato 3

TRIBUNALE DI VITERBO

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt.168 bis c.p., art. 464 bis c.p.p., e art. 2, comma 1 del D. M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia

Premesso

che nei casi previsti dall'art. 168 bis del codice penale, su richiesta dell’imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;

che ai sensi dell’art. 168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;

che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art.1, comma 1 del citato decreto ministeriale;

che il Ministro della Giustizia, con l'atto allegato, ha delegato ai presidenti dei tribunali la stipula delle convenzioni previste dall’art. 2, comma 1 del DM 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 bis codice penale;

che L’Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle nome di riferimento;

tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione,

tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott.ssa Maria Rosaria Covelli Presidente del Tribunale di Viterbo, giusta delega di cui all'atto in premessa, e l’Ente”______________”,

nella persona del legale rappresentante Presidente _________, nato __________ il ________ a ______________,.

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Ente consente che n.8 soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis codice penale.

Le sedi presso la quale potrà essere svolta l'attività lavorativa sono complessivamente _______________, collocate presso_____________________________________________ L'Ente informerà periodicamente la Cancelleria del Tribunale e l’Ufficio

di Esecuzione Penale Esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e l’ avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno le attività rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del DM n. 88/2015 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell’elenco delle prestazioni, alla Cancelleria del Tribunale e all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna competente per territorio.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall’ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l’orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'ufficio di Esecuzione Penale Esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all’approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 4

L’ente garantisce la conformità della propria sede alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l’integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008,n.91

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, sono a carico dell'ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

Se previsti, l'Ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

L'ente comunicherà all'U.E.P.E il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

I referenti segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo una volta acquisita , la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art 3, comma 6 del Regolamento recante disciplina delle convenzioni in materia di pubblica utilità ai fini della messa alla prova dell'imputato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67, approvato con Decreto del Ministero della Giustizia dell'8 giugno 2015, n. 88. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell’art. 464 - quinquies del codice di procedura penale.

L'ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l’orario di lavoro, nonché la visione e l’eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre.

L'Ufficio di Esecuzione Penale esterna informerà l'Ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alle prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

L'Ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti incaricati all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato, all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter,; commi 4 e 5, del Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'ente.

L’ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 8, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell’Ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell’attività di lavoro, l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 4, comma 3 del DM n. 88/2015.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni __________ a decorrere della data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la Cancelleria del Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria – Direzione Generale degli Affari Penali ed alla Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna, nonché all'ufficio di Esecuzione Penale Esterna competente.

Il Rappresentante dell'Ente

Il Presidente del Tribunale

Viterbo,