Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di RAGUSA con Associazione Nazionale Famiglie Di Persone Disabili Intellettive e o Relazionali -17 novembre 2016

17 novembre 2016

Ministero della Giustizia

TRIBUNALE di RAGUSA

Convenzione per lo svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità
da parte di soggetti imputati sottoposti a Procedimento Sospeso
con MESSA alla PROVA ex art. 168-bis C.P., ex art. 464-bis C.P.P ed
ex art. 2, comma primo, D.M. 08-06-2015 n. 88 del Ministro della Giustizia


Premesso

Che, nei casi previsti dall’ art. 168-bis del Codice Penale, su richiesta dell'imputato, il Giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, subordinato all’espletamento di una prestazione di Pubblica Utilità;

che, ai sensi dell’art. 168-bis, comma 3°, C.P., il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le aziende sanitarie o presso enti od organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato;

che, ai sensi dell’art. 8 della Legge 28 aprile 2014 n. 67 e dell’art. 2, comma 1°, del D.M. 08 giugno 2015 n. 88 del Ministro della Giustizia, l’attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di Convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui Circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’art. 1, comma 1°, del citato decreto ministeriale;

che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall’art. 2, comma 1°, del D.M. n. 88/2015, per lo svolgimento dei Lavori di Pubblica Utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell’art. 168- bis C.P.;

che l’Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione,

TRA

Il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del dott. Vincenzo Panebianco- Presidente della Sezione Penale, delegato dal Presidente del Tribunale dott. Giuseppe Tamburini

E

L’ANFFAS – Associazione Nazionale Famiglie Di Persone Disabili Intellettive e o Relazionali – Onlus, con sede in Modica, prov. RG, in Via Circonvallazione Ortisiana n. 206 A-1, Codice Fiscale 90013380887, rappresentata dal sig. Giovanni Provvidenza, nato a Ragusa il 26-02-1981, in qualità di Presidente e legale rappresentante, 

Si conviene e si stipula quanto segue

 

Art. 1

 

L'associazione consente che contemporaneamente prestino presso la propria struttura attività non retribuita in favore della collettività – prestazione di lavoro di pubblica utilità - non più di n° 2 (DUE) - imputati che hanno chiesto ed ottenuto la sospensione del processo con messa alla prova, per l’ adempimento degli obblighi previsti dall’ art. 168-bis C.P..
L’associazione informerà periodicamente la cancelleria del Tribunale di Ragusa e l’UEPE di Ragusa sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso il proprio centro per favorire l’attività di orientamento e di avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità, ed indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso la struttura dell’associazione, la seguente attività, rientrante nei settori di impiego indicati dall’art. 2, comma 4°, del D.M. n. 88/2015:

  • Animatore generico a supporto delle attività laboratoriali svolte presso il centro socio-educativo gestito dalla ANFFAS Onlus di Modica (RG).

TUTOR : L’associazione si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell’elenco delle prestazioni alla cancelleria del Tribunale ed all’UEPE di Ragusa.

Art. 3

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel Programma di Trattamento e dall’Ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l’orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.
L’UEPE di Ragusa, che redige il programma di trattamento, cura, per quanto possibile, la conciliazione tra le diverse esigenze dell’imputato e dell’associazione, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l’esecuzione dell’attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell’attività lavorativa, da sottoporre all’approvazione del Giudice competente.
Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all’associazione di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal D.M. n. 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

 

Art. 4

L’associazione garantisce la conformità della propria sede alle norme in materia di Sicurezza e di Igiene degli ambienti di lavoro, si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso la predisposizione di dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, e deve, inoltre, garantire il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare la integrità fisica e morale dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 09 aprile 2008 n. 81.
Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, anche mediante polizze collettive, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell’Associazione, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.
Se previsti, l’associazione potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

 

Art. 5

L’associazione comunicherà all’UEPE di Ragusa i nominativi dei Referenti incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati e di impartire a quest’ultimi le relative istruzioni.
I Referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all’UEPE di Ragusa, incaricato del procedimento, l’eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova ed ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti da parte degli imputati.
Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d’opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall’art. 3, comma 6°, del decreto ministeriale. In tale caso, d’intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal Giudice ai sensi dell’art. 464-quinques C.P.P.. L’associazione consentirà l’accesso presso la propria sede ai funzionari dell’UEPE di Ragusa incaricati di svolgere l’attività di controllo, che sarà effettuata, di norma, durante l’orario di lavoro, nonché la visione e l’eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall’equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l’associazione si impegna a predisporre.
L’UEPE di Ragusa informerà l’associazione sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l’andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.
L’associazione si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all’UEPE di Ragusa.

 

Art. 6

I referenti indicati all’art. 5 della presente convenzione, al termine del periodo previsto per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l’assolvimento degli obblighi dell’imputato all’UEPE di Ragusa, che assicura le comunicazioni all’Autorità Giudiziaria competente con le modalità previste dall’art. 141-ter, commi 4° e 5°, del Decreto Legislativo 28-07-1988 n. 271.

 

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o del Presidente del Tribunale di Ragusa da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell’associazione.
La Associazione potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui allo art. 8, in caso di cessazione della attività.

 

Art. 8

Nell’ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell’associazione, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell’attività di lavoro, l’UEPE di Ragusa informa tempestivamente il Giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 4, comma 3°, del D.M. n. 88/2015.

 

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni cinque a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d’intesa tra i contraenti.
Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.
Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero ed inclusa nello elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del Tribunale di Ragusa; viene, inoltre, inviata, al Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria – Direzione generale degli Affari Penali ed al D.A.P. Roma – Direzione Generale dell’Esecuzione Penale Esterna -, nonché all’UEPE competente.

 

Ragusa, 17 novembre 2016

ILPRESIDENTE O
LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ASSOCIAZIONE ANFFAS
GIOVANNI PROVVIDENZA,                  
IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE PENALE. VINCENZO PANEBIANCO – DELEGATO DAL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE