Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità nel procedimento di messa alla prova fra il tribunale di FROSINONE e il Comune di Ceccano - 2 novembre 2016 - 10 febbraio 2022
13 gennaio 2026
TRIBUNALE DI FROSINONE
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ NEL PROCEDIMENTO DI MESSA ALLA PROVA
(ai sensi degli artt. 168 bis c.p., 464 bis c.p.p. e 2, c. 1, del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministero della Giustizia)
Premesso:
- che nei casi previsti dall'art. 168 bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;
- che ai sensi dell'art. 168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato:
- che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2, comma 1, del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale;
- che il Ministro della Giustizia con, l’atto allegato, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1, del D.M. 88/2015 per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 bis codice penale;
- che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;
Tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione, tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott. Paolo Sordi, Presidente del Tribunale di Frosinone, giusta delega di cui all'atto in premessa, e l'Ente COMUNE DI CECCANO, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Sindaco Dott. Roberto Caligiore, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
L'Ente consente che n. 4 soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis codice penale.
L'Ente informerà periodicamente la cancelleria del Tribunale e l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.
Art. 2
I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori dì pubblica utilità presteranno presso le strutture dell'Ente le seguenti attività rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del D.M. n. 88/2015:
- Manutenzione Villa Comunale e verde pubblico
- Attività di custodia presso Castel Sindici e Complesso Sportivo Passo del Cardinale
L'Ente individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:
- Servizi Sociali comunali
L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione/integrazione dell'elenco delle prestazioni o dei nominativi alla cancelleria del Tribunale e all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna.
Art. 3
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona. L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'Ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.
Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.
Art. 4
L'Ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità sono a carico dell'Ente, che provvede in caso di eventuale sinistro ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti. Se previsti, l'Ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.
Art. 5
L'Ente comunicherà all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna competente il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni. I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti. Segnaleranno, inoltre, con tempestività le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6, del decreto ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464 quinquies del codice di procedura penale.
L'Ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico che l'Ente si impegna a predisporre.
L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna informerà l'Ente sul nominativo dei funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.
L'Ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna.
Art. 6
I referenti indicati nella presente convenzione al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità dovranno redigere una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente con le modalità previste dall'art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 28 luglio 1898 n. 271.
Art. 7
In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'Ente.
L'Ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui al successivo art. 8, in caso di cessazione dell'attività.
Art. 8
Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'Ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del D.M. n. 88/2015.
Art. 9
La presente convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti. Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.
Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria - Direzione Generale degli Affari Penali e al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna nonché all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna competente.
Ceccano/Frosinone lì 2 novembre 2016
Il Sindaco del Comune di Ceccano
Roberto Caligiore
Il Presidente del Tribunale
Paolo Sordi
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ NEL PROCEDIMENTO DI MESSA ALLA PROVA
AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.LGV 28 AGOSTO N. 274 E 2 DEL DM 26 MARZO 2001
Premesso
Che, a norma dell’art. 54 del D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell’imputato, e nelle ipotesi previste dall’art. 52 e 55 del D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
che l’art. 2, della legge 145 del 2004, nel modificare l’art. 165 del codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizione della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli articoli 44 e 54 (commi 2, 3, 4 e 6) del D. Lgs. 274/2000 e le relative convenzioni;
che l’art. 73, comma 5 bis, inserito dall’art. 4 bis, comma 1, lett. g), del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;
che l’art. 224 bis del D. Lgs. 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del presente codice, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;
che l’art. 186 comma 9 bis del D. Lgs. del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 29.07.2010 n. 120, prevede che la pena detentiva o pecuniaria possa esser sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
che l’art. 6 comma 7 della Legge 13 dicembre 1989. n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive) stabilisce che con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 il giudice può disporre la pena accessoria di cui all’art. 1 comma 1-bis, lettera a, del decreto legge 26 aprile 1993, n. 122 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;
che l’art. 2 comma 1 del DM 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni con provvedimento del 16 luglio 2001;
che il Comune di Ceccano, presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra gli enti indicati nell’art. 54 del citato Decreto Legislativo;
tra
il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Presidente del Tribunale di Frosinone, giusta la delega di cui alla premessa
e
la Città di Ceccano, nella persona del Sindaco pro-tempore si conviene e stipula quanto segue:
Art.1
Attività da svolgere
Il Comune di Ceccano consente che un numero massimo di 4 (quattro) condannati a svolgere lavoro di pubblica utilità, ai sensi delle norme indicate in premessa, prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività, in conformità del decreto ministeriale citato in premessa, presso le sottoindicate strutture e seguenti prestazioni:
- Manutenzione Villa Comunale e verde pubblico
- Attività di custodia presso Castel Sindici e Complesso Sportivo Passo del cardinale
Art.2
Modalità di svolgimento
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna nella quale il giudice indica il tipo e le durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
Il Comune di Ceccano dispone che l’attività di coordinamento della prestazione lavorativa dei condannati fa capo ai Servizi Sociali comunali.
Il Comune di Ceccano si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali variazioni al riguardo.
Art. 4
Modalità del trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune di Ceccano si impegna a predisporre le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei condannati, curando altresì, che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
Il Comune di Ceccano si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali
È fatto divieto al Comune di Ceccano di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività svolta. È obbligatoria ed è a carico dell’ Ente l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.
Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto
Il Comune di Ceccano ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’Autorità di Pubblica Sicurezza competente le eventuali violazioni degli obblighi del condannato.
I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Risoluzione della convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.
Art. 8
Durata della convenzione
La convenzione avrà la durata di anni 1 (uno) a decorrere dalla firma della stessa e sarà rinnovata automaticamente, salvo disdetta da comunicarsi alla controparte almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia Direzione Generale degli Affari Penali.
Letto, confermato e sottoscritto
Frosinone, 2 novembre 2016
Per il Comune di Ceccano
IL SINDACO
Per il Ministero di Grazia e Giustizia
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ NEL PROCEDIMENTO DI MESSA ALLA PROVA
(ai sensi degli artt. 168-bis c.p., 464-bis c.p.p. e 2, c. 1, del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministero della Giustizia)
Premesso:
- che nei casi previsti dall'art. 168 bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;
- che ai sensi dell'art. 168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato:
- che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2, comma 1, del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale;
- che il Ministro della Giustizia con, l’atto allegato, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1, del D.M. 88/2015 per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 bis codice penale;
- che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;
Tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione, tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott. Paolo Sordi , Presidente del Tribunale di Frosinone, e l'Ente COMUNE DI CECCANO, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Sindaco Dott. Roberto Caligiore,
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
L'Ente consente che n. 8 soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis codice penale.
La sede presso la quale potrà essere svolta l’attività lavorativa è dislocata sul territorio comunale.
L'Ente informerà periodicamente la cancelleria del Tribunale e l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.
Art. 2
I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori dì pubblica utilità presteranno presso le strutture dell'Ente le seguenti attività rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del D.M. n. 88/2015:
- Manutenzione Villa Comunale e verde pubblico
- Attività di custodia presso Castel Sindici e Complesso Sportivo Passo del Cardinale
- Prestazioni di lavoro per finalità sociali e socio sanitarie nei confronti di persone con disabilità, malati, anziani, minori, stranieri;
- Prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali;
- Prestazioni di lavoro per fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzioni incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale; -
- Prestazioni di lavoro per fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e artistico, incluso la custodia di biblioteche, musei ecc..; -
- Prestazioni di lavoro nella manutenzione di strade, marciapiedi, verde pubblico; -
- Prestazioni di lavoro nella manutenzione e decoro di edifici pubblici, ivi compresi giardini, parchi e strutture ricreative/culturali;
- Attività amministrativa (anche informatica) per archiviazione, riordino ed elaborazione dati;
- Attività di supporto al personale addetto a servizi relativo al centralino e ufficio URP; Prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.
L'Ente individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:
- Servizi Sociali comunali
L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione/integrazione dell'elenco delle prestazioni o dei nominativi alla cancelleria del Tribunale e all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna.
Art. 3
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona. L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'Ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.
Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.
Art. 4
L'Ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità sono a carico del Fondo Nazionale istituito presso il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali.
Art. 5
L'Ente comunicherà all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna competente il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni. I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti. Segnaleranno, inoltre, con tempestività le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6, del decreto ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464 quinquies del codice di procedura penale.
L'Ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico che l'Ente si impegna a predisporre.
L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna informerà l'Ente sul nominativo dei funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.
L'Ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna.
Art. 6
I referenti indicati nella presente convenzione al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità dovranno redigere una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente con le modalità previste dall'art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 28 luglio 1989 n. 271.
Art. 7
In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'Ente.
L'Ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui al successivo art. 8, in caso di cessazione dell'attività.
Art. 8
Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'Ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del D.M. n. 88/2015.
Art. 9
La presente convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti. Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.
Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria - Direzione Generale degli Affari Penali e al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna nonché all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna competente.
Ceccano – Frosinone, 10 febbraio 2022
Il Sindaco del Comune di Ceccano
dott. Roberto Caligiore
Il Presidente del Tribunale
dott. Paolo Sordi
Identificativo della convenzione: 17617323
Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
ai sensi dell’art.56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell’art. 2, comma 1 D.M. 27.07.2023
Premesso
- che nei casi previsti dall’art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con il consenso dell’imputato, il giudice può sostituire la pena detentiva, determinata entro il limite di tre anni, con il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 56-bis;
- che ai sensi dell’art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, dell’art. 1 D.M. 27/7/2023, il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni, le aziende sanitarie o altri soggetti pubblici, nonché presso enti o organizzazioni privati, senza scopo di lucro, anche internazionali ma attivi in Italia, di assistenza sociale e volontariato;
- che ai sensi dell’art. 2, comma 1 del M. 27 luglio 2023, l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo e nel rispetto del modello di convenzione allegato alla delega, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale;
- che il Ministro della Giustizia, con l'atto allegato, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare l e convenzioni previste dall'art. 2, comma 1, del D.M. 27 luglio 2023, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per i condannati ammessi al lavoro di pubblica utilità sostitutivo della pena detentiva breve ai sensi dell'art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;
tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione,
tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott. Marcello Buscema, Presidente del Tribunale di Frosinone, giusta delega di cui all'atto in premessa
E
il Comune di Ceccano (codice fiscale 00278230602), rappresentato dal Sindaco, dott. Andrea Querqui;
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
L'Ente consente che n. 8 (otto) soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono quelle riconducibili ai settori I-III-V-VII, dislocate sul territorio del Comune di Ceccano.
L'ente informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l'ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso le proprie sedi per favorire l'attività di orientamento e avvio dei condannati al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, nonché indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.
Art. 2
I soggetti ammessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità sostitutivo presteranno, presso le strutture dell'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art.1, comma 2, del DM 27 luglio 2023.
- decoro urbano e cura del verde pubblico, compresi giardini, parchi e strutture ricreative/culturali;
- decoro edifici pubblici;
- cimitero comunale;
- custodia strutture comunali;
- supporto al personale addetto a servizi relativi al centralino;
- prestazioni per finalità sociali e socio-sanitarie;
- prestazioni per finalità di protezione civile;
- prestazioni per finalità di tutela del patrimonio ambientale;
L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco allegato e delle prestazioni, alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna.
Art. 3
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento della pena-programma e della sentenza di condanna al lavoro di pubblica utilità sostitutivo ai sensi dell’art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa gratuita, nel rispetto delle esigenze di vita dei condannati, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.
L'ufficio di esecuzione penale esterna, chiamato a redigere il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze del condannato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento per il lavoro di pubblica utilità quale pena sostitutiva applicabile ai sensi dell’articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sia durante l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.
Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal D.M. 27 luglio 2023 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità sostitutivo di pena detentiva breve.
Art. 4
L'ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei condannati al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso, terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell'ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.
Se previsti, l'ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai già menzionati costi.
Art. 5
L'ente comunicherà alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa dei condannati, e di impartire le relative istruzioni.
I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, all'ufficio di esecuzione penale esterna, nonché all’organo di Polizia individuato per i controlli, l'eventuale rifiuto a svolgere il lavoro di pubblica utilità sostitutivo da parte dei condannati e di ogni altra inosservanza degli obblighi assunti.
Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6, del decreto ministeriale citato. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice.
L'ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi all’autorità designata dal giudice per i controlli che saranno effettuati, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia degli atti annotati dallo strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre, o, in subordine, del registro delle presenze.
L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento del lavoro di pubblica utilità sostitutivo per ciascuno dei soggetti inseriti.
Art. 6
I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti all’assolvimento degli obblighi del condannato all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente secondo l’art. 4, comma 5, del decreto ministeriale 27 luglio 2023.
Art. 7
In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della giustizia, o del presidente del tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'ente.
L'ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 9 , in caso di cessazione dell'attività.
Art. 8
Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna, nonché l’organo di Polizia individuato per i controlli, appena ne riceve notizia, ne dà immediata comunicazione al giudice competente per l’esecuzione.
Art. 9
La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.
Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità sostitutivo di pena detentiva breve.
Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale.
Frosinone, li 13.01.2026
II Rappresentante dell'Ente
Dott. Andrea Querqui
II Presidente del Tribunale
Dott. Marcello Buscema