Convenzione per il tirocinio post lauream tra l'Università degli Studi e la Casa circondariale di BARI - 1 agosto 2016

1 agosto 2016

CONVENZIONE PER IL TIROCINIO POST LAUREAM (V.O. D.M. 509/99 E D.M. 270/04)

L'Università degli Studi di Bari - Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia Comunicazione - con sede legale in piazza Umberto I, n.l Bari, C.F. 800002170720 d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dalla prof.ssa Rosalinda Cassibba, Direttore, nata a Vittoria (RG) il 18.9.1965

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La Direzione della Casa Circondariale di Bari (CF/P. iva 80007360722) rappresentata dal Direttore dott.ssa Lidia De Leonardis, nata a Bari il 14 dicembre 1967, e la Direzione dell' Ufficio—dell'Esecuzione Penale Esterna di Bari (CF/P. iva 93221860724), <UEPE>  rappresentata dal Direttore, dott.ssa Paola Ruggeri, nata a Salerno il 02/11/1962, di seguito denominati "soggetti ospitanti", autorizzate alla stipula con nulla osta, previsto dalla lettera circolare DAP n. 0129113 del 14/04/2008, del Provveditorato della Regione Puglia dell'Amministrazione Penitenziaria.

Premesso che:

  • l'art. 1 del D.M. 13.1.1992 n. 239 stabilisce che all'Esame di Stato per l'esercizio della professione di psicologo sono ammessi i laureati nei Corsi di Laurea dell'Area Psicologica, che abbiano compiuto il tirocinio pratico post-lauream e che tale tirocinio post-lauream sia stato effettuato presso strutture pubbliche o private ritenute idonee dalle Autorità Accademiche;
    al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1,lettera a) della Legge 24,6.1997 n.l96 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della Legge 31.12.1962, n. 1859;
  • che l'art. 7 comma 1 lettere "c" e "d" del Decreto dei Ministri del Lavoro del 25 marzo 1998 n. 142 - in attuazione della citata legge 24 giugno 1997 n. 196 - prevede lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento sia per studenti universitari che per laureati e diplomati entro 18 mesi successivi al termine degli studi;
    l'art. 6 del D.P.R. 328/01 affida a una Convenzione stipulata tra gli Ordini e le Università l'indicazione delle modalità di organizzazione del tirocinio;
  • Vista la convenzione tra il tra l'Università degli Studi di Bari-Dipartimento For.Psi.Com. e l'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia;
  • Visto il Regolamento Tirocinio Professionalizzante in Psicologia;
  • Vista lettera circolare DAP n. 0129113 del 14/04/2008 -Tipo di convenzione per l'effettuazione di tirocini formativi e di orientamento tra l'Amministrazione Penitenziaria e le Università;
    il Consiglio di Amministrazione e il Senato Accademico dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" hanno approvato, rispettivamente nella seduta del 13/06/2014 e del 19/05/2014, il testo regolamentare della presente Convenzione da attivare con Enti/Aziende pubblici e privati, presso cui favorire stage, tirocini di formazione e professionalizzanti;
  • Visti i criteri indicati dalla Commissione Paritetica Ordine/Università prevista dal punto 7 della convenzione sopraindicata;
  • Considerata la Convenzione per tirocinio formativo ed orientamento sottoscritta il 25/6/2015 tra il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - Provveditorato regionale della Puglia e la stessa Università degli Studi di Bari, "Aldo Moro", Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione;
  • Considerato infine che la Direzione della Casa Circondariale di Bari ha in essere due Convenzioni col predetto Dipartimento dell'Università degli Studi di Bari, ima per il tirocinio pre laurea sottoscritta il 27/05/2014 ed approvata dal Provveditorato Regionale della Puglia dell'Amministrazione Penitenziaria con nulla osta n.13681 del 24/04/2014 ed una convenzione per il tirocinio del Master in Psicologia Giuridica sottoscritta il 19/03/2013 ed approvata dal Provveditorato Regionale della Puglia dell'Amministrazione Penitenziaria con nulla osta n.5738 del 20/02/2013; che Pertanto le due Direzioni, quella della Casa Circondariale di Bari e del la Direzione dell' Ufficio dell'Esecuzione Penale Esterna di Bari, ritengono utile estendere in forma congiunta la positiva esperienza dei tirocini in atto, in modo da offrire un tirocinio completo, relativamente alle rispettive operatività e professionalità sia all'interno dell'Istituto penitenziario sia all'esterno con l'esecuzione penale seguita nelle molteplici forme nel territorio e presso gli ambiti familiari degli utenti dall'UEPE;

Convengono quanto segue:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della Legge 24.6.1997, n. 196, la Direzione della Casa Circondariale di Bari e la Direzione dell' Ufficio dell'Esecuzione Penale Esterna di Bari si rendono disponibili ad accogliere presso le loro strutture, rispettivamente n. tre soggetti per semestre in tirocinio di formazione ed orientamento nelle rispettive Direzioni, per un totale di 6 tirocinanti per semestre. Tutti i servizi e/o settori in cui operino organicamente uno o più psicologi, e che comunque svolgono attività di rilevanza psicologica, sono riconosciuti dalle Autorità Accademiche come strutture idonee allo svolgimento del tirocinio pratico.

Art. 2

Le attività di tirocinio formativo post-lauream per l'ammissione all'Esame di Stato non costituiscono rapporto di lavoro.

Art.3

La Direzione della Casa Circondariale di Bari e la Direzione dell'Ufficio dell'Esecuzione Penale Esterna di Bari, prendono atto che il periodo di tirocinio necessario per sostenere gli Esami di Stato, stante l'attuale normativa, deve avere ima durata di:
12 mesi, due semestri continuativi, per un totale di 1000 ore, per l'accesso all'Esame di Stato valevole per l'iscrizione alla Sez. A dell'Albo.

Il tirocinio sarà svolto alternativamente presso le due Direzioni per il periodo di un semestre ciascuno, pari a 500 ore per semestre, nel rispetto della differenziazione dei contenuti e delle attività in riferimento alle aree che caratterizzano il progetto di tirocinio; le ore di tirocinio potranno essere distribuite nei 5/6 giorni della settimana, per un minimo di 3 ore ed un massimo di 6 ore giornaliere, per un totale di 20/30 ore settimanali;

Art.4

  1. Le attività di tirocinio, articolate nei due semestri continuativi, devono riguardare gli aspetti applicativi ed operativi sia nella Casa Circondariale sia nell'Ufficio Esecuzione Penale estemo di Bari, in relazione alle aree professionali riportate nel seguente art. 5;
  2. In deroga a quanto stabilito dal D.M. 239/92, l'inizio del tirocinio è svincolato dalle date di inizio di semestre - 15 marzo-15 settembre - riportate dal decreto.
  3. La frequenza alle attività di tirocinio è obbligatoria. I tirocinanti che siano risultati assenti per un periodo superiore ad un terzo della frequenza prevista non possono accedere all'Esame di Stato e devono ripetere il tirocinio pratico.

Art. 5

La Direzione della Casa Circondariale di Bari e la Direzione dell'Ufficio dell'Esecuzione Penale Estema di Bari prendono atto che:

  • le attività di tirocinio, articolate in due semestri continuativi, devono riguardare gli aspetti applicativi di due delle seguenti aree:
    • Psicologia generale e sperimentale,
    • Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni,
    • Psicologia clinica,
    • Psicologia dello sviluppo;

Le attività di tirocinio, defunte in base a specifici Progetti Formativi, alle competenze professionali specifiche richieste dai singoli CdS di Area Psicologica ed alle attività della struttura stessa, sono seguite da un docente di disciplina psicologica designato dalla Commissione Tirocini di Area Psicologica del Dipartimento For.Psi.Com., iscritto all'albo A da almeno tre anni, che affiancherà i referenti interni nella definizione del Progetto Formativo e nella valutazione della sua realizzazione. I referenti interni sono designati rispettivamente dalla Direzione della Casa Circondariale di Bari e dalla Direzione dell'Ufficio dell'Esecuzione Penale Esterna di Bari.

Art.6

Per ciascun tirocinante, inserito nelle strutture ospitanti, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un Progetto Formativo e/o un piano di attività contenente:

  • il nominativo del tirocinante;
  • il nominativo del tutor interno e del supervisore docente universitario;
  • il periodo di svolgimento del tirocinio
  • le aree dei due semestri di tirocinio;
  • gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio;
  • gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
  • gli obblighi del tirocinante.

Il Progetto Formativo e/o piano di attività deve essere debitamente firmato dal tirocinante, dal tutor assegnato e dal supervisore universitario del tirocinio, dal responsabile dell'Ente/Azienda che accoglie il tirocinante e dal soggetto promotore.
Il Progetto Formativo dovrà essere presentato, contestualmente alla domanda di tirocinio, presso il competente Ufficio, secondo le scadenze previste.

Art.7

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a;

  1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
  2. rispettare le nonne e le prescrizioni in vigore presso la sede penitenziaria della Casa Circondariale di Bari e dell' Ufficio dell'Esecuzione Penale esterna di Bari, in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
  3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, alle informazioni e/o conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio ed in particolare in merito a processi interni alla struttura penitenziaria.

Art. 8

L'utente informato dovrà in ogni caso dare il proprio assenso all'attività che il tirocinante svolge. Quest'ultimo è tenuto ad osservare rigorosamente il segreto professionale sugli elementi conoscitivi personali degli utenti del Servizio Penitenziario. Sono esclusi dall'incontro coi soggetti tirocinanti i detenuti sottoposti al regime del 41 bis O.P. e quelli sottoposti al circuito ex E.I.V. (Elevato indice di Vigilanza) e A.S. (Alta sicurezza).

Art. 9

Le attività e le presenze dei tirocinanti dovranno essere documentate nel libretto personale,  rilasciato al tirocinante dall'ufficio competente dell'Area Tirocini dell'Università di Bari, a firma del tutor designato (o dal supervisore del tirocinio), che si assume la responsabilità formativa, e del responsabile dell'Ente/Azienda ospitante.
Al termine del periodo di tirocinio, lo studente dovrà consegnare all’ufficio di competenza:

  • libretto personale;
  • una relazione sulle attività svolte, contro fumata dal tutor (o dal supervisore del tirocinio);
  • questionario di valutazione finale redatto a cura del tutor; questionario di autovalutazione a cura dello studente.

Art. 10

Il tirocinante è tenuto a concordare con il Tutor intemo ed il supervisore docente universitario assegnatogli il Progetto Formativo individualizzato di tirocinio, a rispettare le nonne previste dalla Convenzione, a predisporre la documentazione delle attività svolte, a redigere un elaborato conclusivo scritto.
In particolare il tirocinante si impegna a:

  • svolgere le attività previste dal Progetto Formativo ;
  • seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento allo stesso per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
  • rispettare gli obblighi di riservatezza e a non rivelare notizie o informazioni relative agli utenti, gli operatori e la struttura ospitante, apprese durante e dopo lo svolgimento del tirocinio;
  • rispettare i regolamenti delle sedi di tirocinio e le nonne di Igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Al fine di assumere gli atteggiamenti appropriati alla professione, il tirocinante avrà il compito di approfondire la conoscenza del Codice Deontologico degli Psicologi, uniformando progressivamente il suo comportamento all'insieme delle sue regole e dei principi che lo ispirano. Al termine del periodo di tirocinio, il tirocinante dovrà dimostrare l'acquisizione delle competenze professionali iniziali concordate con il tutor e riportate nel Progetto Formativo individualizzato di tirocinio, avvalendosi di un portfolio in cui registra il lavoro svolto, valuta le competenze acquisite e identifica i bisogni di sviluppo professionale.

Art. 11

L'Università "soggetto promotore", assicura il/i. tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento, del tirocinio, l'Azienda/Ente si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dai soggetto promotore) ed all'Università.
 
D soggetto promotore, nell'ambito dei contratti assicurativi stipulati in favore dei tirocinanti, garantisce la copertura relativamente a infortuni, invalidità e morte sopravvenute a causa dello svolgimento del tirocinio entro i limiti e le previsioni del DPR 1124/65.
Il soggetto promotore esonera l'Amministrazione Penitenziaria da ogni responsabilità inerente ogni evento che possa pregiudicare o comunque recare nocumento ai. tirocinanti. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Direzione Regionale del Lavoro copia di ciascun progetto formativo e di orientamento.

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, ha la durata di cinque anni ed è tacitamente rinnovabile. Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dalla stessa con un preavviso di almeno sei mesi da effettuarsi mediante lettera raccomandata A/R.

Art. 12

Il soggetto promotore s'impegna a prevedere la partecipazione dei direttori e tutors o dei responsabili designati dalle Direzioni degli istituti per lo svolgimento del tirocinio, alle attività di formazione programmazione e verifica promossi in ordine alle attività di tirocinio disciplinate dal presente accordo consentendo la partecipazione degli stessi, secondo le disposizioni vigenti, a seminari di aggiornamento ed alle conferenze scientifiche organizzate del soggetto promotore.

Art. 13

Qualora il tirocinante attui comportamenti inosservanti delle disposizioni o mancanze deontologiche, nonché qualora l'esperienza di tirocinio contrastanti con le necessità organizzative della struttura penitenziaria della Casa Circondariale di Bari e l'Ufficio dell'Esecuzione Penale di Bari, i "soggetti ospitanti" potranno adottare congiuntamente, in qualsiasi momento la sospensione e/o la revoca del tirocinio. Altresì potranno, sempre congiuntamente, interrompere, con le stesse modalità, il tirocinio qualora l'esperienza non risponda alle esigenze formative del tirocinante.

Art. 14

Qualora si ravvisi la necessità di effettuare una ricerca nell'ambito del tirocinio dovrà essere richiesta apposita autorizzazione al Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria competente per territorio.

Successivamente all'approvazione della Convenzione da parte di questo Provveditorato, saranno trasmesse dalla Direzione della Casa Circondariale di Bari notizie aggiornate circa l'avvio delle attività, con i relativi Progetti Formativi dei tirocinanti, i nominativi dei tutor dell'Amministrazione Penitenziaria e l'autorizzazione ex art. 17 O.P. per l'ingresso della comunità esterna come da disposizioni vigenti.

Bari, 1° agosto 2016

F.to Il Direttore CC Bari
Dott.ssa Lidia De Leonardis

F.to Il Direttore UEPE Bari
Dott.ssa Paola RUGGERI

F.to Il Direttore del Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione
Dott.ssa Rosalinda Cassibba