Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra Tribunale di LECCE e il Comune Parabita - 26 maggio 2011 e successiva estensione 4 giugno 2014

4 giugno 2014

TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE

Convenzione con il Comune Parabita per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ai sensi degli artt. 54 d.lgs. 28.8.2000 n. 274 e 2 d.m. giustizia 26.3.2001 stipulata in data 26 maggio 2011 – Aumento numero condannati alla pena del lavoro pubblica utilità

PREMESSO

  • che, in data 26 maggio 2011 è stata stipulata la convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e 2 del D. M. Giustizia 26 marzo 2001 con il Comune di Parabita;
  • che, il suddetto Ente aveva consentito che numero 5 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme su citate, prestassero presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività, con il numero massimo di lavoratori impiegabili contemporaneamente di n. 5 unità (Art. 1 convenzione)
  • che il Comune di Parabita, nella persona del Sindaco avv. Alfredo Cacciapaglia, nato il 7 dicembre 1958 a Parabita(Le), fa richiesta di aumentare il numero dei condannati da n. 5 a n. 20 ;
  • che la richiesta può trovare accoglimento non essendovi motivi che vi ostano;

P.Q.M.

a modifica dell’art. 1 della convenzione stipulata in data 26 maggio 2011 , fissa nel numero massimo di 20 unità, i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, presso il Comune di Parabita.
Copia della presente viene trasmessa alla cancelleria del tribunale, all’Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna competente.

Lecce, 4 giugno 2014

Il Presidente del Tribunale
dott. Roberto Tanisi

Per l’Ente Comune di Parabita
Il Sindaco
avv. Alfredo Cacciapaglia

 

TRIBUNALE DI LECCE 

Convenzione con­ il Comune di Parabita

per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ai sensi degli artt. 54 D. Lgs. 28.8.2000 n. 274 e 2 D.M. Giustizia 26.3.2001

PREMESSO

che varie disposizioni di legge (fra le altre: art. 54 D. Lgs. 274/00; art. 73, comma 5-bis DPR n. 309/90; artt. 186, c. 9-bis e 187 c. 8.bis c.d.s.) prevedono che il Giudice possa applicare, su richiesta dell’imputato, in luogo della pena tradizionale, la sanzione del lavoro di pubblica utilità (secondo le modalità ed alle condizioni di legge);

che il lavoro di pubblica utilità (L.P.U.) consiste nella prestazione di attività lavorativa non retribuita in favore della collettività, da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, ovvero nelle strutture autorizzate ai sensi dell’art. 116 DPR n. 309/90;

che, ai sensi dell’art. 2 D.M. 26.3.2001, la prestazione di lavoro viene svolta a favore di persone affette da virus HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti, extra-comunitari, ovvero nel settore della protezione civile, nella tutela del patrimonio pubblico e ambientale, in altre attività pertinenti alla specifica professionalità del condannato, ovvero ancora, ai sensi degli artt. 186 e 187 c.d.s., prioritariamente nel settore della sicurezza e dell’educazione stradale;

che, a norma del citato art. 2 D.M. 26.3.01, l’attività lavorativa non retribuita è svolta sulla base di Convenzioni da stipularsi con il Ministro della Giustizia o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale o suo Delegato nel cui Circondario sono presenti le amministrazioni, gli Enti o le Associazioni presso le quali può essere svolto il Lavoro di Pubblica Utilità;

che, ai sensi dell’art. 73 comma 5-bis DPR n. 309/90, nonché degli artt. 186, c. 9-bis e 187 c. 8-bis c.d.s., con la Sentenza o il Decreto penale di condanna il Giudice incarica l’Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.) di verificare l’effettivo e corretto svolgimento del L.P.U., in ordine al quale l’Ufficio riferisce periodicamente al Giudice;

che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle Convenzioni in questione e, a sua volta, il Presidente del Tribunale ha delegato il dott. Roberto Tanisi, Presidente della seconda Sezione Penale;

che l’Ente presso il quale potrà essere svolto il Lavoro di Pubblica utilità rientra tra quelli indicati dalla normativa di riferimento;

tutto ciò premesso, tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del dott. Roberto Tanisi, delegato dal Presidente del Tribunale di Lecce, e l’Ente in epigrafe, nella persona del legale rappresentante : Sindaco di Parabita, avv. Alfredo Cacciapaglia, nato a Parabita (Le), il 7 dicembre 1958,si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

L’Ente consente che nr. 5 condannati alla pena del Lavoro di Pubblica Utilità, ai sensi delle norme in premessa richiamate, prestino presso di sé attività lavorativa non retribuita in favore della collettività.

L’Ente specifica che presso le sue strutture l’attività in parola avrà ad oggetto le sotto indicate prestazioni:

Si rimette a quelle di cui in premessa

Art. 2

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto dal Giudice nel provvedimento che la applica.

Art. 3

L’Ente che consente alla prestazione dell’attività lavorativa non retribuita individua nei soggetti sotto indicati le persone incaricate di coordinare la relativa prestazione da parte del(i) condannato(i) e di impartire le conseguenti istruzioni:

Dott.ssa Rosaria Baldari Assistente sociale telf. 0833/392359 – cell. 3394007250

Sig.ra Maria Addolorata Leopizzi – impiegata comune Parabita.

 telef. 0833/392310

e-mail servizisociali@comune.parabita.le.it

L’Ente si impegna, attraverso le suddette persone, a segnalare immediatamente al Giudice che ha applicato la misura o all’Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.) di Lecce, (piazza Mazzini n.42 –tel.0832/312147- e-mail uepe.lecce@giustizia.it) ove competente (ex artt. 73 c. 5-bis DPR 309/90, 186, c. 9-bis e 187, c.8-bis c.d.s.), qualsiasi violazione, inosservanza, irregolarità nell’esecuzione del L.P.U. da parte dei soggetti inseriti presso di sé, nonché a consentire in qualsiasi momento le attività di controllo da parte del personale di detto Ufficio.

Eventuali modifiche, sostituzioni, integrazioni dei nominativi innanzi indicati saranno tempestivamente segnalate dall’Ente al Presidente del Tribunale e all’U.E.P.E. (se tenuto al controllo).

Art. 4

Durante lo svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità l’Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla presente Convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L’Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico, delle misure profilattiche, prevenzionali e di pronto soccorso previste dalla legge ed alle stesse condizioni praticate al proprio personale dipendente.

È obbligatoria ed è a carico dell’Ente l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

Art. 5

È fatto divieto all’Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell’art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni, terminata l’esecuzione della pena, dovranno redigere una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi imposti al condannato; qualora l’attività di controllo sia stata svolta dall’U.E.P.E locale, la relazione andrà trasmessa a detto Ufficio, che, a sua volta, ne riferirà al Giudice.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale delegato, fatte salve eventuali responsabilità.

Art. 8

La presente Convenzione avrà la durata di anni tre a decorrere dal 26 maggio 2011 e si intende tacitamente rinnovata per analogo periodo di tempo, salvo disdetta da parte di una delle parti contraenti.

La convenzione viene redatta in triplice copia, da conservarsi presso l’Ente contraente e presso la Segreteria della Presidenza del Tribunale, nonché da inviarsi al Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari Penali, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Direzione Generale Esecuzione Penale Esterna.

Lecce, 26 maggio 2011

Il Presidente del Tribunale Delegato
Dott. Roberto Tanisi

Per l’Ente il Sindaco
Avv. Alfredo Cacciapaglia