Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra Tribunale di TREVISO e l'Associazione A.N.G.L.A.T. Treviso onlus - 8 giugno 2016 - 25 settembre 2019 - 15 aprile 2024

15 aprile 2024

TRIBUNALE DI TREVISO

 

ASSOCIAZIONE ANGLAT TREVISO ONLUS

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 54 DEL D. L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DELL’ ART.2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001, CON LE SUCCESSIVE MODIFICHE DI CUI ALLA L. 120/2010 E MESSA ALLA PROVA AI SENSI DELL’ART.3 L.67/2014.

Premesso

  • che, a norma dell’art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274, modificato dalla L.120/2010 il Giudice può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
  • che l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • che il decreto del Ministero della Giustizia 8 giugno 2015 n.88, che regolamenta le disposizioni dell’art. 8 della Legge 28/04/2014 n.67 riguardante la “messa alla prova” dell’imputato, amplia la possibilità di far ricorso al lavoro di pubblica utilità;
  • che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
  • che l’Associazione ANGLAT Treviso ONLUS presso la cui sede potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra gli enti indicati nell’art. 54 del citato Decreto legislativo e nella riunione del Direttivo n.1/2016 del 03/06/2016 ha deliberato di aderire alla convenzione;

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Aurelio Gatto Presidente del Tribunale di Treviso, giusta la delega di cui in premessa e l’Associazione ANGLAT ONLUS in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore sig. Luigino Vettori

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L’Ente consente, previa valutazione caso per caso della compatibilità con la sua organizzazione e dell’accettazione formale, che due condannati alla pena di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo citato in premessa e successive modificazioni e gli imputati “messi alla prova” di cui all’art.8 della L.67/2014, prestino, anche in contemporanea, la loro attività non retribuita in favore della collettività.
L’Ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, è così individuata:

  • Attività di segreteria
  • Attività di archiviazione atti e dati informatici

Art. 2

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel progetto redatto da UEPE di Treviso, o disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L’Ente che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nel seguente soggetto la persona incaricata di rapportarsi con UEPE e di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:
il Vice Presidente sig. Walter Garbillo
L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche del nominativo ora indicato.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e mentale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L’ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E’ fatto divieto all’ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
E’ obbligatoria ed è a carico dell’ente l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell’art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione da inviare all’UEPE che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.

Art. 8

L’Ente Associazione ANGLAT ONLUS di Treviso si impegna a segnalare tempestivamente al Giudice eventuali problemi, assenze ingiustificate, infortuni ed inadempienze da parte del condannato rispetto alle indicazioni contenute nella presente convenzione.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 1 e sarà rinnovabile previo accordo delle parti contraenti.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, all’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Treviso, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione generale degli Affari Penali.

Treviso, 8 giugno 2016

Per il Ministero della Giustizia
Il Presidente del Tribunale di Treviso
Dott. Aurelio Gatto

Per ANGLAT Treviso ONLUS
Il Presidente
Sig. Luigino Vettori

 


ASSOCIAZIONE ANGLAT di TREVISO A.P.S. ONLUS

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 54 DEL D. L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DELL’ ART.2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001, CON LE SUCCESSIVE MODIFICHE DI CUI ALLA L. 120/2010 E MESSA ALLA PROVA AI SENSI DELL’ART.3 L.67/2014.

Premesso

che, a norma dell’art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274, modificato dalla L.120/2010 il Giudice può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il decreto del Ministero della Giustizia 8 giugno 2015 n.88, che regolamenta le disposizioni dell’art. 8 della Legge 28/04/2014 n.67 riguardante la “messa alla prova” dell’imputato, amplia la possibilità di far ricorso al lavoro di pubblica utilità,

che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che l’Associazione ANGLAT Treviso A.P.S. ONLUS presso le cui sedi potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra gli enti indicati nell’art. 54 del citato Decreto legislativo e con provvedimento  del Consiglio di Amministrazione del 20/09/2019 ha deliberato di aderire alla convenzione;

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Presidente del Tribunale di Treviso, giusta la delega di cui in premessa  e l’Associazione ANGLAT Treviso A.P.S. ONLUS nella persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore sig. Walter Garbillo si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L’Ente consente, previa valutazione caso per caso della compatibilità con la sua organizzazione e dell’accettazione formale, che condannati alla pena di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo citato in premessa e successive modificazioni e gli imputati “messi alla prova” di cui all’art.8 della L.67/2014, prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività. Possono essere presenti fino ad un massimo di 6 soggetti in contemporanea.

L’Ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, è così individuata:

  • Attività di segreteria
  • Attività di archiviazione atti e dati informatici

Art. 2

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L’Ente che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nel seguente soggetto la persona incaricata di rapportarsi con UEPE e di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

  • responsabile del sig. Walter Garbillo

L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche del nominativo ora indicato.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e mentale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L’ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E’ fatto divieto all’ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

E’ obbligatoria ed è a carico dell’ente l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell’art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.

Art. 8

L’Ente l’Associazione ANGLAT di Treviso A.P.S. ONLUS si impegna a segnalare tempestivamente al Giudice eventuali problemi, assenze ingiustificate, infortuni ed inadempienze da parte del condannato rispetto alle indicazioni contenute nella presente convenzione.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 2 e sarà rinnovabile con l’accordo delle parti contraenti.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, all’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Treviso, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione generale degli Affari Penali.

Treviso, 25/09/2019

Per il Ministero della Giustizia
Il Presidente del Tribunale di Treviso ff
dott. Antonello FABBRO

Per l’ANGLAT di Treviso A.P.S. ONLUS
Il Presidente Walter Garbillo

 

 

ASSOCIAZIONE “A.N.G.L.A.T.” APS

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 54 DEL D. L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DELL’ ART.2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001, CON LE SUCCESSIVE MODIFICHE DI CUI ALLA L. 120/2010 E MESSA ALLA PROVA AI SENSI DELL’ART.3 L.67/2014.

Premesso

che, a norma dell’art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274, modificato dalla L.120/2010 il Giudice può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il decreto del Ministero della Giustizia 8 giugno 2015 n.88, che regolamenta le disposizioni dell’art. 8 della Legge 28/04/2014 n.67 riguardante la “messa alla prova” dell’imputato, amplia la possibilità di far ricorso al lavoro di pubblica utilità,

che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che l’Associazione “A.N.G.L.A.T.” APS presso le cui sedi potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra gli enti indicati nell’art. 54 del citato Decreto legislativo e con provvedimento del Consiglio di Amministrazione del 26/02/2024 ha deliberato di aderire alla convenzione;

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del dott. Francesco Sartorio, Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Treviso, giusta delega ex art. 2 delle Tabelle 2020-2022 del Tribunale di Treviso, e l’Associazione “A.N.G.L.A.T.” APS nella persona del suo presidente e legale rappresentante pro tempore sig. GARBILLO WALTER si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L’Ente consente, previa valutazione caso per caso della compatibilità con la sua organizzazione e dell’accettazione formale, che condannati alla pena di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo citato in premessa e successive modificazioni e gli imputati “messi alla prova” di cui all’art.8 della L.67/2014, prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività. Possono essere presenti fino ad un massimo di 6 soggetti in contemporanea.

L’Ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, è così individuata:

  • attività di segreteria
  • attività di archiviazione atti e dati informatici

Art. 2

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L’Ente che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nel seguente soggetto la persona incaricata di rapportarsi con UEPE e di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

- presidente: GARBILLO WALTER;

L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche del nominativo ora indicato.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e mentale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L’ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E’ fatto divieto all’ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

E’ obbligatoria ed è a carico dell’ente l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell’art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.

Art. 8

L’Associazione “A.N.G.L.A.T.” APS si impegna a segnalare tempestivamente al Giudice eventuali problemi, assenze ingiustificate, infortuni ed inadempienze da parte del condannato rispetto alle indicazioni contenute nella presente convenzione.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 2 e sarà rinnovabile tacitamente, salvo espresso recesso da parte di uno dei contraenti. .

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, all’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Treviso, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione generale degli Affari Penali.

Treviso, 15 aprile 2024

Per il Ministero della Giustizia
Il Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Treviso delegato
Francesco Sartorio

Per l’Associazione “A.N.G.L.A.T.” APS
Il Presidente
Walter Garbillo