Protocollo d'intesa tra Ufficio esecuzione penale esterna e dipartimento salute mentale Asl provincia di Bari - 29 settembre 2014

29 settembre 2014

PROTOCOLLO D'INTESA
TRA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA UFFICIO ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI BARI
E
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE ASL BA

Per la presa in carico (cura e riabilitazione) delle persone affette da disturbi psichiatrici di competenza territoriale dellAzienda Sanitaria Locale BARI sottoposte a misure limitative e privative della libertà personale, eseguite anche in forma non detentiva, o comunque soggette a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.
Visti

  • la Legge n. 354/1975 (ordinamento penitenziario) e s.m.i.
  • il D. Lgs. 230/1999 (Riordino della Medicina Penitenziaria) e s.m.i.
  • la Legge n. 328/2000 (legge quadro sul sistema integrato di interventi e servizi sociali) e s.m.i.
  • il DPR n. 230/2000 (regolamento penitenziario) e s.m.i. il D. Lgs. n. 196/2003 (protezione dei dati personali) e s.m.i.
  • la Legge Regionale n. 19/2006 (sistema integrato interventi e servizi sociali) e s.m.i. e il regolamento di attuazione n. 4/2007 e s.m.i.
  • il DPCM del 1 aprile 2008 (attuazione passaggio di tutte le funzioni sanitarie alle Regioni)
  • il Protocollo tra il Ministero Giustizia e Regione Puglia del 20 febbraio 2008
  • la Delibera di Giunta Regionale n. 2081 del 23/09/2011
  • il D. Lgs. n. 52 del 31.04.2014 recante disposizioni vigenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari
  • la Legge n. 81 30/05/2014 disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari
  • la nota Dipartimentale n. 0198990 DAP - Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento - Ufficio VI Roma
  • la Legge n. 67 del 28.04.2014 Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie-disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.

Premesso

  • che l'attività istituzionale dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Bari, d'ora in poi UEPE, attraverso gli interventi di aiuto e controllo nei confronti dei condannati in esecuzione penale esterna previsti dalla normativa sull'esecuzione penale, si configura come intervento volto sia alla rieducazione e al reinserimento sociale dei reo sia a garantire la sicurezza e tutela del territorio;
  • che il Centro di Salute Mentale svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche;
  • che la collaborazione tra UEPE e CSM ricadenti sul territorio di competenza, consente la realizzazione di programmi di intervento riabilitativo e socio trattamentale congiunti in ambito territoriale sia ambulatoriale che presso strutture riabilitative psichiatriche. Tali programmi devono necessariamente tener conto delle specificità del soggetto che vi si sottopone, nel comune obiettivo del recupero sociale delle persone in esecuzione penale esterna o in misura di sicurezza con problematiche relative alla patologia psichiatrica

tra

Il Dirigente Dott.ssa Paola Ruggeri nella sua qualità di Direttore Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE) di Bari - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

e

L'Azienda ASL nella figura del suo rappresentante legale Direttore Generale Dott. Angelo Domenico Colasanto e del Dott. Domenico Semisa quale Direttore del Dipartimento di Salute Mentale ASL BA

si condivide il presente Protocollo, che impegna UEPE - DSM ASL BA a

  1. sviluppare comuni modalità di collaborazione e di dialogo, nel rispetto delle reciproche competenze, per la realizzazione dei programmi Terapeutico-Riabilitativi Individualizzati, d'ora in poi PTRI, a favore dei soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria privativi e limitativi della libertà personale, la cui esecuzione e/o controllo sia demandata all'UEPE;
  2. individuare gli operatori dell'UEPE, del CSM e della CRAP di riferimento al fine di garantire la presa in carico congiunta e la multidisciplinarietà dell'intervento, raccordando le esigenze giudiziarie con quelle terapeutico - riabilitative;
  3. concordare, nel corso delle esecuzioni penali e delle misure di sicurezza, periodici incontri fra i servizi cointeressati, di norma con cadenza non superiore a sei mesi, per verificare i programmi d'intervento, esaminare i risultati e formulare proposte operative al fine di migliorare continuamente la qualità delle prestazioni;
  4. proporre all'Autorità Giudiziaria le eventuali modifiche al PTRI previsto, più rispondenti all'evoluzione del medesimo progetto riabilitativo;
  5. promuovere iniziative congiunte finalizzate all'inclusione sociale in rapporto alle risorse disponibili, approfondendo la conoscenza dei bisogni dei soggetti in esecuzione penale esterna o in misura di sicurezza, delle loro famiglie e del territorio;
  6. favorire con regolarità la circolarità di ogni notizia utile allo svolgimento del PTR;
  7. riconoscere che in nessun caso la normativa sulla tutela della privacy, potrà valere relativamente alle comunicazioni sulle violazioni delle prescrizioni previste dalla magistratura in ordine all'esecuzione penale.

Al fine di dare attuazione agli impegni assunti nel presente protocollo, si concorda altresì che:

l'UEPE

  1. avvierà, con il CSM ed eventualmente la CRAP, contatti anche informali, al fine di definire le linee di azione relative allo specifico procedimento: indagine dalla libertà e arresti domiciliari in via provvisoria, misure alternative e di sicurezza, ecc.;
  2. fornirà al CSM ed eventualmente alla CRAP, ogni informazione utile sulle diverse tipologie di esecuzione penale e di misure di sicurezza per costruire un percorso idoneo che contempli i vari aspetti della situazione personale, sanitaria e sociale del condannato;
  3. provvede a trasmettere all'A.G. i PTRI in esito all'indagine sociale per l'accesso alla misura alternativa o per l'accertamento della pericolosità sociale;
  4. relazionerà periodicamente alla Magistratura di Sorveglianza sull'andamento della misura in esecuzione, acquisite dettagliate notizie sull'evoluzione del PTRI, anche rispetto ad eventuali modifiche

    il CSM
     
  5. il CSM di competenza, che è quello di residenza dell'utente o del domicilio abituale dell'utente o, in mancanza, quello del luogo di commissione del reato, avvierà gl'interventi di competenza di seguito elencati in funzione delle risorse disponibili;
  6. valuterà la necessità di predisporre per il soggetto, affetto da patologia psichiatrica il PTRI;
  7. condividerà, di concerto con l'UEPE, il PTRI e collaborerà all'individuazione degli enti coinvolti nella sua gestione, le sedi degli interventi e le conseguenti modalità di svolgimento, inclusa l'individuazione della struttura più idonea per l'esecuzione;
  8. promuoverà nell'ambito dei Piani Sociali di Zona, iniziative finalizzate all'inclusione sociale in rapporto alle risorse disponibili, approfondendo la conoscenza dei bisogni dei soggetti psichiatrici in esecuzione di pena o in misura di sicurezza, delle loro famiglie e del territorio;
  9. effettuerà il trattamento terapeutico e provvedere al relativo monitoraggio, fornirà indicazioni utili al procedimento penale;
  10. ove sia accertato consumo di stupefacenti o alcool da parte del paziente, segnalerà in caso al SERT che se ne assumerà la competenza, mentre il CSM diviene consulente per la parte richiesta;
  11. segnalerà all'UEPE gli inadempimenti e le violazioni degli obblighi derivanti dall'esecuzione penale.

Nella condivisione dell'obiettivo comune e con la consapevolezza che anche una buona intesa tra i servizi favorisce un positivo percorso riabilitativo per un efficace reinserimento nella comunità di appartenenza:

UEPE e DSM ASL BA si impegnano a:

  1. dare rilevanza al momento di avvio della misura, con le modalità specifiche delle diverse tipologie di esecuzione;
  2. concordare, di volta in volta valutando la specificità del caso, lo svolgimento degli incontri periodici durante l'esecuzione presso l'UEPE, il CSM o lo Sportello Territoriale, a cui potranno partecipare le CRAP e gli altri servizi socio-sanitari coinvolti;
  3. attribuire valore formale alle riunioni periodiche di valutazione, attraverso lo strumento del verbale sottoscritto dagli operatori, dall'interessato e dai familiari, se presenti;
  4. fatte salve gravi e urgenti ragioni di salute del paziente, pianificare congiuntamente, nell'ambito degli incontri periodici, le proposte trattamentali ed istanze connesse alla svolgimento del programma (verifiche familiari, uscite in autonomia, attività laboratoriali, obbligo di firma, ecc.) oggetto di valutazione da parte del Magistrato di Sorveglianza. Tali istanze potranno essere inviate direttamente all'A.G., previa valutazione congiunta.
  5. promuovere iniziative di formazione congiunte e di aggiornamento del personale, al fine di consentire una sempre più adeguata attuazione di quanto previsto dal presente documento;

Il presente protocollo sarà attuato avvalendosi delle risorse umane e finanziarie di cui sono dotate le parti e si intende che i costi necessari alla sua esecuzione resteranno a carico della parte che li ha sostenuti.

Il presente protocollo è reso immediatamente efficace dalla sua sottoscrizione per la durata di 3 (tre) anni e si intende tacitamente rinnovato se non disdetto da una delle parti.

Ciascuna delle parti si riserva la facoltà di recesso, comunicato per iscritto con preavviso di almeno sei mesi rispetto alla data di scadenza. Ogni iniziativa avviata prima che l'altra parte abbia ricevuto tale comunicazione formale sarà comunque portata a termine.

Le parti concordano che il presente Protocollo potrà essere modificato in ogni tempo, di comune intesa, e che esso sia automaticamente modificato e integrato da intervenienti modifiche legislative o da patti di livello nazionale, nonché da eventuali disposizioni di carattere generale che dovessero essere fissate dal Ministero della Giustizia e/o dal Ministero della Salute e/o Ente Regione in materia di esecuzione penale o di trattamento di soggetti affetti da disturbi psichiatrici.

Il presente Protocollo si compone di n. 5 pagine e viene sottoscritto in doppio originale. Non è soggetto all'imposta di registro poiché non comporta alcun corrispettivo economico.

Bari, 29 settembre 2014