Protocolli tra i Tribunali, le Procure della Repubblica, gli Ordini degli avvocati, le Camere penali di Catanzaro e di Lamezia Terme con l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Catanzaro per l'applicazione dell'istituto della messa alla prova - 16 marzo 2016 e 13 dicembre 2016

16 marzo 2016

13 dicembre 2016 - è stato firmato un identico Protocollo per lo svolgimento della messa alla prova ai sensi della legge 67/2014 nonché del lavoro di pubblica utilità previsto all’art. 54 del d.l. 28 agosto 2000 n. 274, tra il Tribunale, la Procura della Repubblica, l'Ordine degli Avvocati, la Camera penale di Lamezia Terme e l'Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna di Catanzaro.

 

Protocollo per lo svolgimento della messa alla prova ai sensi della legge 67/2014 tra il Tribunale di Catanzaro , la Procura della Repubblica di Catanzaro, l’Ordine degli avvocati di Catanzaro, la Camera penale di Catanzaro e l’Ufficio di esecuzione penale esterna di Catanzaro

  • Premesso che è entrata in vigore la legge 67/20015 che istituisce la sospensione del procedimento penale con messa alla prova;
  • considerato quanto previsto dall’articolo 141 ter cpp (attività dei servizi degli adulti ammessi alla prova);
  • visto il decreto del Ministero della Giustizia 8 giugno 2015 n.ro 88 pubblicato;

tutto ciò premesso

tra gli attori intervenuti in rappresentanza delle Istituzioni in alto indicate si stipula quanto segue

Art. 1

La competenza dell’Uepe di Catanzaro, d’ora in poi solo Uepe, ai sensi della norma, riguarda gli imputati o gli indagati che risiedono o e/o domiciliano nella provincia di Catanzaro e che intendano eseguire la messa alla prova nel territorio di cui trattasi.

L’UEPE di Catanzaro, ai sensi dell’ar. 141 ter disp.att.c.cp. riceve dall’imputato personalmente o tramite il difensore in forza di procura speciale da esibire in originale, la richiesta di elaborazione di un programma di trattamento che deve essere corredata dalla sottoscrizione dal modulo cd MAP 1 dai:

  1. dati anagrafici dell’imputato/indagato;
  2. autocertificazione relativa alla residenza o al domicilio;
  3. recapito telefonico e/o di cellulare dell’imputato/indagato
  4. indicazione relative allo svolgimento di attività lavorativa, di studio, di disoccupazione, inabilità lavorative riconosciute
  5. eventuale documentazione proveniente dai servizi sociali o sanitari che consenta di ritenere superabili condizioni che potrebbero essere considerate ostative all’ammissione al benefico, quali lo stato di tossico - alcooldipendenza o la presenza di patologie;
  6. dichiarazione di assenza di condizioni ostative che di fatto non consentano di attivare la copertura assicurativa indispensabile allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità (es. straniero extracomunitario privo di permesso di soggiorno, inabilità assoluta a prestare attività lavorativa)
  7. indicazioni relative all’eventuale risarcimento alla persona offesa/proposta di risarcimento alla persona offesa/proposta adesione ad un programma di mediazione penale;
  8. R.G. notizia di reato , norme violate, riferimenti ufficio giudiziario procedente
  9. eventuale data di udienza
  10. dichiarazione dell’Ente ad accogliere l’interessato per lo svolgimento del Lavoro di Pubblica utilità (acquisibile anche nel corso del procedimento)

Solo nei casi di direttissima l’UEPE accetterà anche le istanze fatte pervenire dal legale per pec , all’indirizzo uepe.catanzaro@giustiziacert.it , oltre a quanto sopra indicato, allegando anche il documento di riconoscimento sottoscritto del’imputato/indagato. L’attestato sarà rilasciato dall’uepe per pec all’indirizzo del legale.
 

Art. 2

Il Giudice del Tribunale di Catanzaro , d’ora in poi solo Tribunale o Giudice, nel corso della prima udienza, ricevuta l’attestazione di richiesta sospensione del procedimento con richiesta del benefico di messa alla prova, presentata all’Uepe da parte dell’indagato/imputato verifica l’ammissibilità della domanda rispetto ai seguenti elementi:

  1. che non ricorrano le condizioni per una pronuncia ex art. 129 cpp;
  2. che sussistano i presupposti di ammissibilità di cui agli artt. 464 quater e 168 bis, si tratti di procedimento per reati puniti con pena edittale pecuniaria o detentiva nel massimo a quattro anni o dei delitti di cui al comma 2 dell’art. 550;
  3. l’imputato/indagato abbia espresso il suo consenso;
  4. l’imputato /indagato non sia stato già ammesso alla prova;
  5. non ricorra uno dei casi di cui agli articoli 102,103,104,105 e 108 c.p.
  6. la valutazione di ammissibilità soggettiva sarà trasmessa da parte della cancelleria del Tribunale all’Uepe con richiesta di formulazione del programma di trattamento per la successiva udienza all’indirizzo pec : uepe.catanzaro@giustiziacert.it. Il giudice potrà richiedere all’UEPE una relazione socio familiare sull’imputato/indagato da allegare al programma. L’udienza sarà rinviata , nel rispetto della prescrizione e delle attività da espletare a cura dell’Uepe, di regola a distanza di tre (3) / quattro (4) mesi.
    Al fine di uniformare il più possibile le indicazioni relative alla durata della messa alla prova e fornire dei limiti temporali , in modo che il programma di trattamento predisposto dall’uepe di Catanzaro sia personalizzato e attagliato all’imputato/indagato, si suddividono i reati in fasce di cui all’allegata tabella, facendo riferimento alla pena edittale massima prevista per i reati per i quali l’istituto è applicabile.
    La valutazione dell’ammissibilità soggettiva, corredata dall’individuazione della suddetta fascia temporale, sarà trasmessa da parte del Tribunale all’Uepe per la richiesta di formulazione del programma di trattamento per la successiva udienza, via pec.
     
Le fasce determinate dal Tribunale di Catanzaro
Fasce Minimo Massimo
Fascia A - contravvenzioni punite con la ammenda 10 gg 1 mese
Fascia B - Contravvenzioni punite con pena alternativa o congiunta,
delitti puniti con la pena della sola multa
1 mese 4 mesi
Fascia C - Delitti puniti con la pena della reclusione non superiore a 2 anni 3 mesi 6 mesi
Fascia D - Delitti puniti con la pena della reclusione da 2 a 3 anni 5 mesi 8 mesi
Fascia E - Delitti puniti con la pena della reclusione da 3 a 4 anni 8 mesi 12 mesi
Fascia F – Delitti puniti con la pena della reclusione superiore a quattro anni
(talune ipotesi di cui all’art. 5500 comma 2 c.p.p.)
10 mesi 18 mesi


Art. 3

L’uepe, preso atto dell’attivo coinvolgimento dell’imputato/indagato – manifestato nel fornire documentazione ed ogni altro elemento utile allo svolgimento dell’elaborazione del programma di trattamento e all’indagine socio familiare, richiesta dal Giudice, nel produrre attestazione rilasciata da un Ente convenzionato con il tribunale, presso cui svolgere il lavoro di pubblica utilità – trasmette in tempo utile per lì’udienza , per via pec alla cancelleria del Tribunale che lo ha richiesto il programma di trattamento elaborato d’intesa con l’imputato/indagato che lo sottoscrivere in segno di condivisione.


Art. 4

Il Tribunale, rivenuto il piano di trattamento lo allega all’ordinanza , se condiviso ovvero può integrarlo, modificarlo e inserire prescrizioni concernenti la riparazione del danno attraverso condotte riparatorie/o e se ritenute utile anche opere di mediazione. Il Tribunale può anche richiedere una nuova formulazione all’Uepe indicando quali siano gli elementi da integrare entro 30 gg ovvero può respingere l’istanza di messa alla prova. Dei provvedimenti assunti sarà reso edotto anche l’uepe pel tramite pec.

In caso di accoglimento dell’istanza e di approvazione del programma di trattamento viene dato obbligo all’imputato e/o indagato di recarsi, entro 15 giorni dall’udienza ovvero entro una data prefissata dal Giudice, all’uepe per l’avvio del programma di messa alla prova.

Dalla data del verbale sottoscritto dal Direttore dell’uepe o da suo delegato e dall’indagato/imputato decorrerà il periodo di messa alla prova. Il verbale, in duplice originale, sarà trasmesso al Giudice che ha emesso il provvedimento, all’Ente nel quale l’imputato/indagato svolgerà il lavoro di pubblica utilità., alla procura e se presenti anche all’associazione dove svolgerà il volontariato e l’ente dove sarà effettuata l’opera di mediazione, per via pec se in possesso, ovvero per email normale, solo per gli enti privati.

Della sottoscrizione del verbale sarà inserita notizia a cura dell’Uepe alla banca data dello SDI.

Il programma di trattamento non potrà contenere prescrizioni orari o territoriali. In ogni caso le eventuali deroghe saranno autorizzate dal Direttore dell’UEPE, che ne darà immediata notizia al Giudice, eccetto quella relativa al cambiamento del domicilio o eventuali modiche che variano sostanzialmente il provvedimento di messa alla prova . Le deroghe dovranno essere richieste all’Uepe entro 10 gg e le richieste modifiche, sempre tramite uepe, al giudice entro 20 gg.

L’uepe riferisce al giudice, con cadenza almeno trimestrale, sull’andamento del programma una volta raccolta da parte dell’Ente dove l’imputato/indagato svolge il programma di messa alla prova la relazione sull’andamento.

L’uepe riferisce di eventuali trasgressioni che potrebbero determinare la sospensione della prova, in caso di grave inosservanza delle prescrizioni o di commissione di nuovi reati non colposi. L’uepe redige anche relazione finale.
Al termine del periodo fissato, il giudice valuta in udienza, che sarà fissata , di regola, circa trenta giorni dopo detto termine, e in caso di esito positivo dichiarerà l’estinzione del reato. Detto provvedimento sarà comunicato a cura della cancelleria all’Uepe anche ai fini della successiva comunicazione alla banca data dello SDI.
 

Art.5

Le comunicazioni tra gli Uffici avverranno pel tramite e-mail certificata

Catanzaro,16 marzo 2016

il Presidente del Tribunale di Catanzaro dr. Domenico Ielasi
Il Procuratore della Repubblica di Catanzaro Vincenzo Luberto
Il Presidente della sezione prima penale del Tribunale di Catanzaro dr. Alessandro Bravin
Per il Presidente della sezione prima penale del Tribunale di Catanzaro dr.ssa Assunta Majore
Per l’Ordine degli Avvocati di Catanzaro Avv. Pantaleone Pallone
Per la Camera Penale di Catanzaro Avv. Vincenzo Savaro
Il Direttore l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Catanzaro Dr. Emilio Molinari