Protocollo d'intesa tra l'Ufficio di esecuzione penale esterna di Bari e l'Azienda asl di Bari per la presa in carico (cura e riabilitazione) delle persone con dipendenza patologica da alcol, da sostanze psicotossiche e da comportamenti particolari, di competenza territoriale dell’Azienda Sanitaria Locale BA e sottoposte a misure limitative e privative della libertà personale, eseguite anche in forma non detentiva, o comunque soggette a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria - 14 giugno 2013

14 giugno 2013


PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA UFFICIO ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI BARI

E

AZIENDA ASL DI BARI

Per la presa in carico (cura e riabilitazione) delle persone con dipendenza patologica da alcol, da sostanze psicotossiche e da comportamenti particolari, di competenza territoriale dell’Azienda Sanitaria Locale BA e sottoposte a misure limitative e privative della libertà personale, eseguite anche in forma non detentiva, o comunque soggette a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria.

Visti

la legge n.354/1975 (ordinamento penitenziario) e s.m.i.

il DPR 309/1990 (Testo Unico sugli stupefacenti) e s.m.i.

il DM Sanità 186/1990 (accertamenti di tossicodipendenza)

il DM Sanità 448/1990 (verifica trattamento tossicodipendenti in sospensione procedimento o pena)

il D. Lgs 230/1999 (Riordino della Medicina Penitenziaria) e s.m.i.

la legge"n. 328/2000 (legge quadro sul sistema integrato di interventi e servizi sociali) e s.m.i.

il DPR 230/2000 (regolamento penitenziario) e s.m.i:

il D.Lg. 196/2003 (protezione dei dati personali) e s.m.i.

la legge regionale n. 19/2006 (sistema integrato interventi e servizi sociali) e s.m.i. e il regolamento di attuazione n. 4/2007 e s.m.i.

l'art. 187 c. 8 bis D. Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) e s.m.i.

il Protocollo d'Intesa tra Ministero Giustizia e Regione Puglia del 20 febbraio 2008

il DPCM 1 aprile 2008 (attuazione passaggio di tutte le funzioni sanitarie alle Regioni)

la Delibera di Giunta Regionale n. 2081 del 23/09/2011

Premesso

  • che l'attività istituzionale dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Bari, d'ora in poi U.E.P.E, attraverso gli interventi di aiuto e controllo nei confronti dei condannati in esecuzione penale esterna previsti dalla normativa sull'esecuzione penale, si configura come intervento volto sia alla rieducazione e al reinserimento sociale dei reo sia a garantire la sicurezza e tutela della Comunità;
  • che il Servizio per le Dipendenze patologiche svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore dei tossicodipendenti e\o alcol dipendenti,
  • che la collaborazione tra Dipartimento Amministrazione Penitenziaria - Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Bari e le ASL ricadenti sul territorio di competenza consente la realizzazione di programmi di intervento riabilitativo e socio trattamentale congiunti in ambito territoriale, programmi che tengano conto delle caratteristiche della realtà locale e delle specificità del soggetto che vi si sottopone, nel comune obiettivo del recupero sociale delle persone in esecuzione penale esterna con problematiche relative alle dipendenze patologiche,

tra

Il Dirigente Dott.ssa Paola Ruggeri nella sua qualità di Direttore Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE) di Bari - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

e

il Dirigente Dott. Antonio Taranto, nella sua qualità di Direttore Dipartimento Dipendenze Patologiche ASL BARI

si condivide il presente Protocollo, che impegna UEPE e ASL BA a:

  1. sviluppare comuni modalità di collaborazione e di dialogo, nel rispetto delle reciproche competenze, per la realizzazione dei programmi terapeutici e trattamentali a favore dei soggetti sottoposti a provvedimenti dell' autorità giudiziaria limitativi della libertà personale, la cui esecuzione e/o controllo sia demandata all'UEPE;
  2. individuare gli operatori dell'UEPE e del SERT di riferimento al fine di garantire la presa in carico congiunta e la multidisciplinarietà dell'intervento, così come previsto dalla normativa vigente, raccordando le esigenze giudiziarie con quelle terapeutiche;
  3. concordare periodiche riunioni di servizio, di norma con cadenza non superiore a tre mesi, per verificare i programmi d'intervento, esaminare i risultati e formulare proposte operative al fine di migliorare continuamente la qualità delle prestazioni;
  4. proporre all'Autorità Giudiziaria eventuali modifiche al programma di trattamento previsto, più rispondenti all'evoluzione del progetto terapeutico;
  5. promuovere iniziative congiunte, individuando regole e criteri condivisi, finalizzate all'inclusione sociale e lavorativa in rapporto alle risorse disponibili, approfondendo la conoscenza dei bisogni dei soggetti in EPE e delle loro famiglie;
  6. comunicare reciprocamente con regolarità informazioni sullo svolgimento del programma terapeutico, nel rispetto del segreto professionale e  della più generale normativa sulla tutela della privacy, dandosi reciprocamente atto che in nessun caso tali limiti potranno valere nel caso di comunicazioni inerenti la violazione delle prescrizioni previste dalla magistratura in ordine all'esecuzione penale.

Al fine di dare attuazione agli impegni assunti, si concorda altresì che:

l'UEPE

Il Ser.T. territorialmente competente (compreso quello operante all'interno del carcere, su segnalazione di un esperto dell'osservazione e trattamento ai sensi dell' art. 23 del DPR 30 giugno 2000 n. 230)

UEPE e Ser.T territorialmente competente

  1. invierà al Sert comunicazione scritta inerente l'inizio del procedimento di esecuzione penale esterna relativo all'interessato;
  2. avvierà tempestivi contatti, anche informali, al fine di definire le linee di azione relative allo specifico procedimento (indagine dalla libertà e in detenzione; misure alternative, ecc.);
  3. fornirà al Sert, laddove necessario, ogni informazione utile a costruire una progettualità comune, che contempli i vari aspetti della situazione personale e sociale del condannato;
  4. relazionerà periodicamente alla Magistratura di Sorveglianza sull'andamento della misura in esecuzione, acquisite dettagliate notizie sull'attualità della dipendenza e sull'evoluzione del programma terapeutico (sul punto, v. anche n. 9), proponendone le eventuali modifiche.
  5. verificherà lo stato di tossicodipendenza/alcoldipendenza o di dipendenza senza sostanze (es. gioco d'azzardo), seguendo i criteri individuati nel D.M. 186/1990 e, per quanto riguarda il gioco d'azzardo patologico, nel DSM IV TR tra i "Disturbi del controllo degli impulsi" non classificati altrove; i detenuti da lunga data, che risultino negativi agli esami tossicologici, saranno valutati in base all'osservazione di segni indiretti dell'esistenza di craving, quali la ricorrenza di specifici episodi onirici, l'oggettivo bisogno psichico e fisico dimostrabile con alterazioni significativi nei principali test psicodiagnostici e con il frequente ricorso a visite mediche ed insistenti richieste di farmaci, le difficoltà relazionali;
  6. valuterà la necessità di sottoporre il soggetto, risultato affetto da tossicodipendenza e/o alcodipendenza, o da dipendenza senza sostanza, al trattamento clinico;
  7. predisporrà, di concerto con l'UEPE, il programma terapeutico personalizzato, che comprende l'individuazione degli enti (SER.T., UEPE. Enti Ausiliari) coinvolti nella sua gestione, le sedi degli interventi e le conseguenti modalità di svolgimento, inclusa l'individuazione della struttura (Comunità terapeutica o Ser.T.) più idonea per l'esecuzione. Il programma sarà predisposto per ciascun soggetto che richieda di essere ammesso all'affidamento in prova ai sensi dell'art. 94 T.U. 309/90 o al lavoro di pubblica utilità di cui al'art. 187 c. 8 bis C.d.S. e che, su valutazione dell'Autorità Giudiziaria, abbia i requisiti giuridici per esservi ammesso (limiti di pena, numero di concessione dei benefici, condizione patologica e trattamento terapeutico non preordinati al'ottenimento del beneficio);
  8. effettuerà il trattamento terapeutico e provvederà al relativo monitoraggio;
  9. segnalerà senza indugio all'UEPE le inadempienze relative al programma terapeutico tali da motivare la revoca dei provvedimenti alternativi o sostitutivi della pena detentiva, con le modalità previste dal DM Sanità 448/1990, per quanto applicabili;
  10. segnalerà agli appositi Presidi Sanitari l'eventuale condizione di comorbilità, medica o psichiatrica, che richiede una presa in congiunta
  11. attribuiranno valore formale ai verbali delle riunioni di servizio, purché sottoscritti dagli operatori presenti, ai fini delle comunicazioni e relazioni in adempimento a obblighi istituzionali (con particolare riguardo a quanto previsto al n. 4); dai verbali risulterà sia l'adesione del paziente alle regole terapeutiche, sia i risultati degli esami tossicologici, sia i margini di riabilitabilità della persona in cura.
  12. Per semplificare il procedimento, il soggetto sottoposto a sanzione penale dovrà preventivamente sottoscrivere presso il Ser.T. esplicito consenso informato allo svolgimento del programma terapeutico, ivi compresa l'autorizzazione a fornire dati sensibili agli altri presidi sanitari e la dichiarazione di essere a conoscenza del fatto che i dati raccolti e detenuti non necessitano di consenso al trattamento, se esso viene effettuato per ragioni di giustizia, in base al combinato disposto dell'art. 1 comma 3 del D.M. Giustizia n.306/2006 e dell'art. 47 del D.L. n. 196/2003;
  13. si attiveranno affinché il programma terapeutico svolto presso le strutture convenzionate di cui all'art. 116 del DPR 309/1990 o, in alternativa con l'assistenza del medico di fiducia, in collaborazione con i centri di cui agli art 114 e 115 del citato D.P.R. 309/1990, sia gestito e monitorato con le stesse modalità sopra descritte;
  14. cureranno la capillare diffusione del presente protocollo al proprio personale dipendente.

UEPE e Dipartimento Dipendenze Patologiche ASL BA promuoveranno, di intesa con le rispettive Amministrazioni, iniziative di formazione congiunte e di aggiornamento del personale, al fine di consentire una sempre più adeguata attuazione di quanto previsto dal presente Protocollo d'intesa.

Il presente protocollo sarà attuato avvalendosi delle risorse umane e finanziarie di cui sono dotate le parti e si intende che i costi necessari alla sua esecuzione resteranno a carico della parte che li ha sostenuti.

Il presente protocollo è reso immediatamente efficace dalla sua sottoscrizione per la durata di 3 (tre) anni e si intende tacitamente rinnovato se non disdetto da una delle parti.

Ciascuna delle parti si riserva la facoltà di recesso, comunicato per iscritto con preavviso di almeno sei mesi rispetto alla data di scadenza. Ogni iniziativa avviata prima che l'altra parte abbia ricevuto tale comunicazione formale sarà comunque portata a termine.

Le parti concordano che il presente Protocollo potrà essere modificato in ogni tempo, di comune intesa, e che esso sia automaticamente modificato e integrato da intervenienti modifiche legislative o da patti di livello nazionale, nonché da eventuali disposizioni di carattere generale che dovessero essere fissate dal Ministero della Giustizia in materia di esecuzione penale o di trattamento di soggetti affetti da dipendenze patologiche.

Per l’Azienda Sanitaria Locale BA  

Bari,14 giugno 2013

Per il Ministero della Giustizia
Dipartimento  Amministrazione Penitenziaria
IL DIRETTORE
Ufficio Esecuzione Penale Esterna BARI
dott.ssa Paola Ruggeri

IL DIRETTORE
Dipartimento Dipendenze Patologiche
dott.Antonio Taranto