Protocollo d'intesa tra il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria per le Marche e il Centro per la giustizia minorile per l'Abruzzo, le Marche e il Molise per un sistema integrato di interventi tra U.e.p.e. e U.s.s.m. - 23 ottobre 2014

23 ottobre 2014


PROTOCOLLO DI INTESA
tra
Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria

MARCHE

Rappresentato dal Provveditore regionale dott.ssa Ilse Runsteni
e
Il Centro per la Giustizia Minorile per
L’ABRUZZO – MARCHE - MOLISE
Rappresentato dal dirigente dott. Concetto Zanghi
“PER UN SISTEMA INTEGRATO
DI INTERVENTI TRA U.E.P.E. E U.S.S.M.”

Premesso che
 

  • Il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per le Marche , di seguito denominato P.R.A.P. è un organo decentrato del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (D.A.P.), con competenza regionale. In tale ambito territoriale coordina le attività degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna ( U.E.P.E.) , sulla base di programmi, indirizzi e direttive disposte dal Dipartimento
  • Il Centro per la Giustizia Minorile per l'Abruzzo, le Marche e il Molise , di seguito denominato C.G.M., è un organo decentrato del Dipartimento Giustizia minorile avente competenza interregionale, con funzioni di indirizzo, controllo e verifica nei confronti degli Uffici di Servizio Sociale per i minorenni ( U.S.S.M), di attività di formazione e di coordinamento con la Regione, gli Enti locali e l’associazionismo;

Visti

  1. L’art. 27 della Costituzione che ribadisce il principio che “ le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”;
  2. La legge n. 354/75 “Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”
  3. Il D.P.R. 230/2000 “Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”
  4. Il D.P.R. 448/1988 intitolato “Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni”
  5. Il D.Lgs. 272/89 recante norme di attuazione , di coordinamento e transitorie del DPR 448/88;
  6. Il D.L. n.92/2014 recante norme su: “Interventi in materia penitenziaria” e in particolare estensione delle competenze dei servizi minorili fino al compimento del 25^ anno di età, per coloro che hanno commesso un reato da minore ;
  7. La circolare 26 luglio 2006 del Dipartimento per la Giustizia Minorile e Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria “ Continuità trattamentale dei giovani adulti sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria”;
  8. La Legge 28/04/2014 n. 67 “ Deleghe al governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del processo con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.
  9. La Legge 8 novembre 2000 n. 328 recante “ Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”.

Considerato

  • Le situazioni di giovani adulti sottoposti contemporaneamente a procedimenti penali ed a misure che rientrano nella competenza dei due sistemi di Servizi, tra cui anche la m.a.p. ai sensi della L.67/2014 che prevede la sospensione del processo e m.a.p. anche per gli adulti e l’art.28 del D.p.R. 448/88, che prevede la sospensione del processo e m.a.p. per i minori, determina la necessità di coordinare eventuali programmi di intervento contemporanei e/o consequenziali, predisposti in applicazione di misure previste dall’Autorità Giudiziaria Minorile e da quella Adulta
  • La necessità di programmare azioni integrate finalizzate ad un’ampia interconnessione fra il P.R.A.P. e il C.G.M. e che tale finalità è percorribile con la costruzione di un accordo di programma, che possa realizzare sinergie tese a superare la separatezza tra i sistemi;
  • potenziare le forme di collaborazione già esistenti e favorire unitarietà di interventi tra i Servizi della Giustizia Minorile e i Servizi dell’Amministrazione Penitenziaria della regione Marche nei confronti dei soggetti giovani adulti sottoposti a provvedimenti penali;

Tutto ciò premesso

Il P.R.A.P. Marche e il C.G.M. per l'Abruzzo, le Marche e il Molise convengono quanto segue:
 

  1. promuovere interventi per lo sviluppo di una sensibilità civica verso l’esecuzione penale e per un coinvolgimento attivo della società nell’azione di risocializzazione;
  2. prevenire la recidiva dei giovani adulti favorendo la rapida fuoriuscita dal circuito penale, attraverso l’intervento precoce e le attività di risocializzazione;
  3. tutelare i diritti del giovane adulto in misura alternativa o sostitutiva o altra misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge;
  4. assicurare interventi finalizzati al trattamento della giovane utenza durante tutto l’iter penale, prevedendo una gestione integrata e continuativa tra le parti firmatarie del presente accordo, nonché una verifica congiunta periodica;
  5. stimolare gli U.E.P.E. e gli U.S.S.M. a promuovere programmi e progetti in proprio o di concerto con altre risorse locali, per il reinserimento lavorativo e sociale dei soggetti in esecuzione penale esterna, o con altre misure, anche stipulando appositi accordi operativi e/o convenzioni;
  6. collaborare per la promozione e il potenziamento delle reti primarie e secondarie dell’utenza, rafforzando i rapporti con la comunità di appartenenza, con l’obiettivo di sostenere il reinserimento sulla base di una progettualità condivisa e orientata alla modifica degli atteggiamenti devianti;
  7. promuovere una efficace presa in carico dei soggetti da parte dei Servizi Territoriali, tale da favorirne il reinserimento sociale, mediante attività di studio, orientamento professionale, inserimento lavorativo guidato e, ove occorra, prevedendo anche interventi economici temporanei mirati;
  8. promuovere attività di giustizia riparativa , implementando accordi sulla mediazione penale attraverso intese programmatiche con Enti locali, Volontariato, Associazionismo e Privato Sociale;
  9. diffondere il presente accordo di programma;
  10. verificare annualmente l’attuazione del presente accordo di programma attraverso il tavolo tecnico permanente, tramite il quale si potranno proporre eventuali integrazioni o modifiche al presente accordo.
     

LE PARTI CONCORDANO DI RISPETTARE GLI ARTICOLI
QUI DI SEGUITO RIPORTATI

Art. 1
Finalità

L’accordo mira ad assicurare continuità e coerenza di trattamento a soggetti in età evolutiva,anche se già maggiorenni, anche sottoposti a misure previste dalla legislazione minorile e adulti attraverso percorsi articolati che presuppongono un sistema integrato di interventi tra UEPE e USSM, in ossequio alle Linee Guida in materia di inclusione sociale a favore delle persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria.
Inoltre, in ossequio alle nuove disposizioni previste dalla L.92/2014, il presente accordo si pone l’obiettivo di assicurare continuità e coerenza di trattamento ai giovani adulti che, già passati nel circuito dei servizi per gli adulti, rientreranno nella competenza trattamentale dei servizi minorili
 

Art. 2
Obiettivi

Si definiscono di seguito gli obiettivi del presente accordo:
 

  1. Sviluppare un rapporto di collaborazione tra gli Uffici UEPE e USSM che operano nella realtà sociale, finalizzato ad elaborare ed attuare progetti individualizzati in favore di giovani adulti in esecuzione penale, o altra misura predisposta dall’Autorità Giudiziaria, quando di competenza di entrambi i servizi;
  2. Rendere visibile la collaborazione anche in relazione ai rapporti con l'Autorità Giudiziaria, con i Servizi del territorio e con il Privato sociale;
  3. Favorire uno spazio comune di approfondimento e riflessione sulla tematica e lo scambio di esperienze sulla materia anche con obiettivi formativi.
     

Art. 3
Presa in carico integrata

Si concorda la seguente procedura di presa in carico integrata tra gli Uffici dell’Esecuzione Penale Esterna della Regione Marche e l’Ufficio di Servizio Sociale Minorenni di Ancona:
 

  1. I due Uffici provvedono, per situazioni in carico ad entrambi, allo scambio di informazioni utili a conoscere le condizioni personali, familiari e sociali della propria utenza, mediante la produzione di copie delle relazioni di servizio sociale e di ogni materiale utile ( perizie psichiatriche, relazioni psicologiche, ecc..), con incontri diretti, ma anche attraverso mezzi informatici e accesso agli archivi, adottando comunque nella fase di trasmissione e della conservazione dei dati personali, ogni misura volta a tutelare la riservatezza dei dati stessi.
  2. Nella fase di passaggio dal settore adulti al settore minorile, come previsto dalla L.92/2014, saranno definite le modalità di aggiornamento e/o di conoscenza del caso e delle risorse attivate, al fine di favorire il passaggio efficace della presa in carico fra i due servizi dell’Amministrazione.
  3. I due servizi si accorderanno , nell’attuale fase di applicazione della legge 92/2014, al fine di assicurare un passaggio graduale del caso che tenga conto del percorso psicologico e sociale intrapreso;
  4. Per i giovani adulti in età compresa tra i 18 e i 25 anni, sottoposti a procedimenti penali o sospensione del procedimento per messa alla prova da parte del Tribunale ordinario , o che a seguito di sentenza passata in giudicato siano destinatari di un provvedimento del Tribunale di Sorveglianza, di competenza dell’UEPE locale, quest’ultimo verificherà presso l’USSM, l’esistenza di eventuali procedimenti da minore o altre notizie utili per la conoscenza del caso.

Art. 4
Valutazione e monitoraggio

Si concordano incontri periodici tra i direttori o loro delegati dell’UEPE locale e dell’USSM al fine di monitorare la metodologia di gestione integrata del caso  e le eventuali difficoltà e criticità sopraggiunte durante lo svolgimento del percorso di reinserimento sociale.
 

Art. 5
Formazione degli operatori

Le parti promuovono a livello locale e o regionale, progetti e iniziative formative mirati alla gestione integrata e volti a favorire la conoscenza delle reciproche prassi operative, alla valorizzazione delle esperienze nel settore e allo sviluppo di metodologie e modelli organizzativi.
Concordano di proporre percorsi formativi tra il personale della Giustizia, gli operatori degli Enti locali e del Terzo settore coinvolte nelle iniziative per la costruzione di una comune cultura operativa e di metodologie condivise finalizzate al raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Si concorda di agevolare lo scambio di informazioni sulle iniziative formative di aggiornamento promosse nell’ambito delle proprie competenze e/o da agenzie ed enti del territorio, al fine di favorire la partecipazione reciproca.
 

Art. 6
Durata del protocollo

Il presente Accordo ha validità di due anni, si configura a carattere sperimentale e prevede verifiche periodiche.

Ancona, 23 ottobre 2014

Il Provveditore Regionale per l’Amministrazione Penitenziaria
Dott.ssa Ilse Runsteni

Il Dirigente del Centro per la Giustizia Minorile
Dott.Concetto Zanghi