Accordo tra Ministero della giustizia e Banca d’Italia per l’attività di liquidazione degli indennizzi di cui alla legge n. 89/2001 in carico alle corti d’appello - 5 agosto 2016

5 agosto 2016

ACCORDO TRA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E BANCA D’ITALIA  PER L’ATTIVITA’ DI LIQUIDAZIONE  DEGLI INDENNIZZI DI CUI ALLA LEGGE N. 89/2001  IN CARICO ALLE CORTI D’APPELLO

Il  Ministero della Giustizia e  la Banca d’Italia

 

VISTO l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, disciplinante gli accordi tra pubbliche amministrazioni;

VISTA la legge 24 marzo 2001, n. 89, disciplinante il diritto a una equa riparazione di chi ha subìto un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione;

CONSIDERATO che la Banca d’Italia e il Ministero della Giustizia, allo scopo di favorire il regolare ed efficiente funzionamento del sistema dei pagamenti pubblici, in forza dell’Accordo del 18 maggio 2015, collaborano per la gestione del pagamento degli indennizzi e delle spese riconosciuti dalle Corti d’Appello agli aventi diritto ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89 in carico al Dipartimento degli Affari di Giustizia, Direzione generale degli affari giuridici e legali;

CONSIDERATO che per la medesima finalità è opportuno estendere temporaneamente tale collaborazione anche ai pagamenti degli indennizzi arretrati rimasti in carico alle singole Corti d’appello;

sottoscrivono l’Accordo seguente

1. Oggetto dell’Accordo

Il presente Accordo disciplina le modalità attraverso le quali la Banca d’Italia presta collaborazione temporanea al Ministero della Giustizia, e per esso alle Corti d’appello, nelle attività preparatorie del pagamento delle somme riconosciute agli aventi diritto  dalle medesime Corti d’Appello a titolo di indennizzo  previsto dalla L. n. 89/2001 e delle relative spese processuali. Tale collaborazione consiste nella compilazione delle minute dei titoli di spesa da sottoporre alla firma del competente Dirigente della Corte d’appello con le modalità indicate negli articoli seguenti e con l’accordo esplicito che né il Ministero né alcun altro potranno mai addebitare alla Banca d’Italia errori, anche di calcolo, omissioni o ritardi. La collaborazione verrà prestata dal personale delle Filiali della Banca presenti nei distretti di Corte d’appello che saranno di volta in volta individuate congiuntamente dalla Banca medesima e dal Ministero con apposito scambio di corrispondenza.

2. Contenuto delle prestazioni

Il personale della Banca eseguirà le attività preparatorie del pagamento delle somme riconosciute agli aventi diritto dai decreti delle Corti d’appello a titolo di indennizzo previsto ai sensi della citata L. n. 89/2001 e delle relative spese processuali, di regola, presso gli uffici di ragioneria delle singole Corti d’appello e sotto la direzione del funzionario contabile.

Prima dell’avvio della collaborazione, ciascuna Corte d’appello trasmetterà alla Banca (Servizio Tesoreria dello Stato) e al Ministero (Dipartimento per gli affari di giustizia) un piano di smaltimento degli indennizzi arretrati e, durante lo svolgimento dell’attività, un resoconto trimestrale contenente dati sui risultati ottenuti.

Il personale della Banca – sulla base delle indicazioni fornite dal funzionario contabile o dal personale da questo dipendente addetto agli Uffici di Ragioneria e nel rispetto dei profili mansionistici del personale della Banca - collaborerà agli atti preparatori del pagamento, escluse la formazione o il prelievo dei fascicoli.

Al personale della Banca sarà assegnata un’apposita postazione di lavoro e saranno concesse le abilitazioni necessarie all’utilizzo delle funzionalità del sistema informativo per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria (SICOGE).

Il personale della Banca  in particolare:

  • riscontra la completezza e la regolarità della documentazione prescritta per il pagamento nonché, occorrendo, predispone la minuta di richiesta, al legale del creditore, delle informazioni necessarie per il pagamento medesimo;
  • effettua il calcolo dell’importo da corrispondere per ciascun decreto sulla base di uno schema di liquidazione predisposto dalla Corte di Appello che evidenzia, distintamente, per l’equo indennizzo: sorte liquidata dalla Corte d’Appello, misura del tasso degli interessi e importo dovuto a tale titolo; per le spese processuali: compenso, rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, esborsi e, in caso di distrazione delle spese al legale, ritenuta d’acconto;
  • sottopone all’approvazione del funzionario contabile il prospetto di liquidazione;
  • provvede - accedendo alla procedura SICOGE - a redigere le minute dei mandati di pagamento, da sottoporre ai controlli di competenza e alla firma del competente Dirigente.

Gli interessi sono conteggiati con decorrenza dalla data indicata nel decreto della Corte d’Appello e, in mancanza, della data che sarà indicata dal funzionario contabile.

Concluse le attività precedenti, i fascicoli cartacei sono archiviati a cura del personale della Corte d’appello.

3. Personale della Banca

La collaborazione si svolgerà nel rispetto degli ambiti mansionistici dei dipendenti della Banca, avrà inizio presso ciascuna Corte d’appello alla data che sarà concordata tra il Presidente della Corte d’appello e il Direttore della coesistente Filiale della Banca e comporterà l’impiego contemporaneo di un numero massimo di quattro risorse.

L’attività potrà essere prestata dal personale delle singole Filiali per un massimo di 20 ore settimanali per ciascuna risorsa, per giornate intere (per un massimo di 7,30 ore) o frazioni di esse.

I Presidenti delle Corti d’appello comunicheranno, con cadenza mensile, alle Filiali con le quali collaborano l’orario di lavoro prestato dai dipendenti di Banca.

Le Corti d’appello forniranno al Direttore della Filiale interessata il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) di cui agli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nonché una tempestiva informativa su tutte le situazioni contingenti che possano verificarsi e incidere sulla valutazione dei rischi formalizzata nel cennato DVR. Le Corti forniranno altresì al Direttore della Filiale e al personale che presterà l’attività presso gli uffici di ragioneria il piano di emergenza o, comunque, indicazioni sulla gestione dell’emergenza.

4. Responsabilità delle parti

Il presente Accordo non comporta alcuna modifica delle competenze e delle responsabilità che fanno capo al Ministero, al personale da questo dipendente e ai Presidenti di Corte d’appello a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti e non esonera gli stessi dall’onere di controllare, nella forma e nella sostanza, i singoli mandati predisposti con le modalità previste dal presente Accordo.

La Banca e i suoi dipendenti non assumono, né nei confronti del Ministero né nei confronti dei Presidenti delle Corti d’appello o del personale ivi addetto, responsabilità per errori, anche di calcolo, omissioni o ritardi.

5. Durata e modifiche

Il presente Accordo ha la durata di due anni decorrenti dalla data del primo utilizzo, in ciascuna Corte d’appello, di personale della Banca.

La Banca d’Italia e il Ministero della Giustizia si riservano di rivedere i termini del presente Accordo, in base alla concreta esperienza di collaborazione, anche con scambi di corrispondenza.

Roma, 5 agosto 2016


BANCA D’ITALIA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA