Protocollo tra Procura Militare della Repubblica, Tribunale Militare e Ufficio esecuzione penale esterna di VERONA per l'applicazione della sospensione del processo per la messa alla prova - 11 novembre 2015

11 novembre 2015

Tribunale Militare di Verona
Procura Militare della Repubblica di Verona
Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Verona e Vicenza

PREMESSA

Le parti firmatarie, la Procura Militare della Repubblica di Verona, il Tribunale Militare di Verona e l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE) di Verona, sottoscrivono il presente Protocollo al fine di:

  • predisporre delle indicazioni per I'applicazione della nuova disciplina della messa alla prova e facilitare i1 compito dei diversi soggetti chiamati a dare attuazione all’istituto nell'interesse del singolo e della collettività e nel rispetto del principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
  • garantire all'imputato il diritto all'informazione sull’istituto e sulle modalità di accesso alla messa alla prova, in conformità alla normativa europea (Direttiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22maggto2012);
  • agevolare l'accesso all'istituto predisponendo una procedura trasparente e condivisa per l'attuazione della messa alla prova, anche rendendo fruibili i moduli per l'istanza e specificando la documentazione necessaria;
  • tenuto conto dell'ampia competenza territoriale del Tribunale Militare di Verona, delineare un modello di prassi da far conoscere e da proporre a tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nell'applicazione del nuovo istituto nelle Regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, per il raggiungimento degli obiettivi enunciati nei punti precedenti su tutto il territorio.

Ciò premesso,

LE PARTI FIRMATARIE CONVENGONO QUANTO SEGUE

  1. L'indagato/imputato o il suo difensore formulano e depositano presso I'UEPE la richiesta di elaborazione di un programma di messa alla prova.
    Nella suddetta richiesta dovranno essere espressamente indicati i seguenti dati:

    1. dati anagrafici dell'assistito: residenza e/o domicilio, recapito telefonico, grado ed ente militare di appartenenza, situazione di servizio (re in servizio effettivo, se in aspettativa, se in congedo ecc.);
    2. indicazione del difensore e recapiti telefonici e di studio del legale nel caso la richiesta sia formulata personalmente dall’indagato/imputato e dichiarazione cli elezione di domicilio presso il difensore, se nominato;
    3. se in congedo, documentazione attestante svolgimento attività lavorativa e/o disoccupazione. In caso di particolari inabilità lavorative, patologie invalidanti, si consiglia di fornire idonea documentazione al fine di evitare l'elaborazione di programmi non sostenibili in concreto da parte dell’indagato/imputato;
    4. indicazioni relative all'avvenuto risarcimento, anche parziale, nei confronti della parte offesa (p.o) o alla proposta di risarcimento alla p.o. ovvero, ove non sia possibile procedere al risarcimento, alle motivazioni di fatto e/o dí diritto (es. reati senza p.o.) che non consentono alcun risarcimento;
    5. dichiarazione di disponibilità dell'indagato/imputato a promuovere una mediazione penale con la persona offesa;
    6. sommaria enunciazione del fatto, con indicazione delle norme violate, ufficio giudiziario competente, numero di R.G., ed eventuale data udienza. Devono essere allegati gli atti più rilevanti del procedimento penale (es. capo di imputazione, comunicazione notizia di reato ecc...);
    7. dichiarazione dell'indagato/imputato con la quale 1o stesso attesta di non aver mai usufruito in precedenza dell’istituto della messa alla prova e di non avere già formulato richiesta di messa alia prova in altri procedimenti (nel caso in cui il medesimo soggetto abbia richieste pendenti di messa alla prova in altri procedimenti, occorre siano indicati il numero di R.G. e l'A.G. procedente) e di rendersi disponibile a svolgere, nel periodo di messa aila prova, un lavoro di pubblica utilità presso un ente convenzionato con il Tribunale ovvero altro ente convenzionato con l'Uepe, o che comunque garantisca la copertura assicurativa e consenta lo svolgimento di un'attività che presenti i caratteri di cui agli articoli 168-bis c.p. e 2 comma 4 del d.m. Giustizia 8.6.201,5 n. 88. 11 Tribunale Militare, inoltre, invierà all'Uepe un elenco di enti militari convenzionati presso i quali sarà possibile svolgere il lavoro di pubblica utilità.
       
  2. La richiesta deve essere sottoscritta personalmente dall'indagato/imputato, o dal difensore munito di procura speciale (in tal caso il difensore deve allegare, anche in mera fotocopia, la procura speciale) e presentata o via PEC, ovvero depositata personalmente Presso l'ufficio dell'UEPE competente per territorio rispetto al luogo di residenza dell'imputato (per Verona, indirizzo PEC: uepe.verona@giustiziacert.it).
    La richiesta dovrà essere presentata utilizzando la modulistica fornita dall'Uepe, che costituisce parte integrante del presente protocollo.
    In caso di invio tramite PEC la risposta del sistema vale come ricevuta che potrà essere validamente presentata avanti gli Uffici Giudiziari.
    In caso di deposito materiale presso gli uffici dell'UEPE, è previsto il rilascio di una ricevuta attestante la ricezione della richiesta(vedi modulo allegato).
    In questa fase potrà essere allegata anche una disponibilità dell'Ente presso il quale svolgere il lavoro di pubblica utilità, ovvero la stessa potrà essere acquisita dall’imputato/indagato durante la fase di indagine socio familiare che precede l'udienza per la concessione o meno della messa alla prova.
    L'UEPE, ricevuta l'istanza, ne dà notizia senza ritardo, a mezzo posta elettronica, al Tribunale /giudice/P.M. se dall’istanza risulta chiaramente la fase processuale in corso;
    altrimenti ne dà notizia, a mezzo posta elettronica, alla Cancelleria del Giudice per le Indagini Preliminari.
     
  3. Se l’imputato / indagato presenta istanza di rinvio dell'udienza per accedere alla messa alla prova o in ogni modo manifesta l'intenzione di accedere all’istituto al Tribunale /giudice/ P.M., senza aver preventivamente preso contatti con I'UEPE, il Tribunale / giudice/ P.M., effettuata la valutazione preliminare di cui al successivo punto 5 circa l'ammissibilità dell'istanza e la mancanza di evidenti profili di inopportunità, concede un breve termine (fua7 e 30 giorni) all'imputato/indagato per consentirgli di provvedere a Presentare, personalmente o per mezzo del proprio difensore, l'istanza all'UEPE come da punti 1. e 2; contestualmente dà mandato alla Cancelleria/Segreteria di avvisare immediatamente I'UEPE del rinvio/termine concesso a mezzo posta elettronica;
    I'UEPE a sua volta comunicherà a mezzo posta elettronica, entro il termine concesso dal Tribunale/giudice/P.M. all'imputato/indagato, al Tribunale/giudice/P.M. l'avvenuta o la mancata effettiva presentazione dell'istanza da parte dell'imputato/indagato.
     
  4. Dopo aver presentato richiesta di elaborazione del programma presso I'UEPE, entro il termine di cui all'art.464brs co. II c.p.p., f indagato/imputato o il suo difensore, munito di procura speciale, formulano richiesta di messa alla prova depositando (preferibilmente almeno 5 giorni prima dell'udienza) copra della richiesta di elaborazione del programma di messa alla prova, con attestazione di presentazione all'UEPE. La richiesta va depositata integralmente con tutte le indicazioni di cui al punto 1 dalla lett. a) alla f);
     
  5. Il Giudice effettua una verifica preliminare accertando che:

    1. non sussistano le condizioni per una pronuncia ex art. 129 c.p.p.;
    2. sussistano i presupposti di ammissibilità di cui agli artt.464 quater e 168 bis c.p.P. e, in particolare che si tratti di procedimento per reati puniti con pena edittale pecuniaria o detentiva non superiore nel massimo a quattro anni o dei delitti di cui al comma 2 dell'art. 550 delc.p.p.;
    3. l'indagato abbia espresso il suo consenso;
    4. l'indagato non sia stato già ammesso alla m.a.p.;
    5. non ricorra uno dei casi di cui agli articoli\1z,103,'1.04,105 e 108 c.p.;
    6. possa essere prevedibile, tenuto conto del reato contestato e della personalità dell'indagato e delle altre informazioni a disposizione (es.: tipo e durata disponibilità fornita, eventuali dichiarazioni spontanee, condotte riparatorie o risarcitorie in corso, ovvero programmate entro il termine di durata della messa alla prova), che questi " si asterrà dal commettere ulteriori reati".
       
  6. Il Giudice, all'esito di tale preliminare valutazione, eventualmente anche differendo la decisione ad altra udienza in camera di consiglio (vedasi art. 464 quater commi 1, e 2) pronuncia uno dei seguenti provvedimenti:

    1. pronuncia sentenza ex art.129 c.p.p.;
       
    2. rigetta la richiesta;
       
    3. richiede all'UEPE di formulare il programma di trattamento fornendo le indicazioni utili (in particolare indicando la durata del periodo in relazione al quale l’indagato ha dichiarato la propria disponibilità e segnalando quali prescrizioni siano specificamente applicabili al caso di specie) e fissa la nuova udienza ad almeno 120 giorni disponendola citazione della persona offesa.
      Tutti i provvedimenti emessi dal Giudice sono comunicati, a cura della cancelleria, all'UEPE nel più breve tempo possibile (che nel caso di sentenza ex art. 729 o di rigetto provvede ad archiviare la richiesta e nel caso di richiesta di formulazione del programma provvede a predisporre in tempo utile per l'udienza successiva la relazione socio-familiare e il programma di trattamento con relativo consenso dell’indagato).
      Il Giudice inoltre manda alla cancelleria l'acquisizione del certificato penale del casellario giudiziale aggiornato alla data della successiva udienza.

      Alla richiesta di programma rivolta dal Giudice all'UEPE devono essere allegati:
      • eventuale nuova documentazione relativa a fatti nuovi e/o sopravvenuti che si ritengono utili ai fini dell'elaborazione del programma (ad esempio il risarcimento alla p.o. avvenuto dopo l'istanza dell’indagato all'UEPE ma prima dell'udienza avanti il G.I.P.)
      • l'esito degli eventuali accertamenti disposti dall'A.G.;
      • l’imputazione;
      • le generalità ed i recapiti della p.o. e del suo eventuale difensore;
      • l'invito a comunicare l'esistenza dt altre domande eventualmente pendenti presso l'Uepe presentate dallo stesso soggetto.
  7. L'Uepe, solo dopo aver acquisito notizia della data d'udienza, procede con l’assegnazione del caso al funzionario di servizio sociale che verrà incaricato di redigere la relazione socio-familiare e il programma di trattamento con il consenso dell’interessato
    L'Uepe dopo aver concluso la relazione socio familiare e il programma di trattamento con il consenso dell'interessato, la invia tramite mail alla Cancelleria/Segreteria del Tribunale/giudice/P.M. che ha inviato la richiesta di elaborazione del Programma entro la data dell'udienza
     
  8. Alla successiva udienza il Giudice, sentite le parti presenti e la persona offesa citata ed esaminato il programma di trattamento elaborato e trasmesso dall'UEPE all'Ufficio Dibattimento del Tribunale, al P.M.:
    • respinge la richiesta
      ovvero
    • fissa nuova udienza per l'eventuale necessità di ulteriori approfondimenti e comunica per conoscenza all'Uepe il contenuto di tale determinazione e, qualora previsto, indicherà a gli eventuali approfondimenti da svolgersi da parte dell'Uepe;
      ovvero
    • dispone la sospensione con messa alla prova, indicando il periodo complessivo della messa alla prova, nonché imponendo le relative prescrizioni e fissando un termine entro cui adempiere agli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie imposti, nonché un termine (di regola giorni 15) entro il quale presentarsi all'UEPE per la firma del verbale e dichiara sospeso il corso della prescrizione.

      Tali provvedimenti sono comunicati all'UEPE, che nel primo caso dispone l'archiviazione della richiesta, nel secondo invia l'integrazione richiesta al Giudice, mentre nell'ultimo caso provvede a far sottoscrivere il verbale di accettazione delle prescrizioni ed a trasmetterlo al Giudice.

      Qualora l'indagato/imputato non si presentasse per la firma del verbale sarà cura dell'Uepe comunicarlo quanto prima al Giudice titolare del procedimento.
  9. L'ordinanza che dispone la sospensione con messa alla prova deve essere inserita al più presto nel casellario.
    L'UEPE, nei suoi contatti con l'ente presso il quale l'imputato /indagato svolge il lavoro di pubblica utilità, al fine di assicurare la serietà della misura ed il raggiungimento dei suoi scopi, richiede ai responsabili dell'ente di comunicare immediatamente ogni violazione delle prescrizioni, nonché l'eventuale scarso impegno o rendimento nello svolgimento delle previste attività da parte dell’imputato/indagato; in generale I'UEPE dovrà comunicare senza ritardo al Tribunale/giudice ogni circostanza che potrebbe dar luogo alla revoca della misura ai sensi dell'art. 464 octies c.p.p.
    Nel corso dello svolgimento della misura, nessuna modifica delle prescrizioni è ammissibile se non su autorizzazione del Tribunale/ giudice ai sensi dell'art. 464 quinquies comma 3 c.p.p.; a tal fine f imputato/indagato presenterà istanza all'UEPE che la trasmetterà al Tribunale/ giudice.
    Stanti evidenti esigenze organizzative dell'UEPE e del Tribunale, le istanze dovranno essere presentate in ragionevole anticipo (15 gg.); in mancanza, esse non potranno essere prese in considerazione.
     
  10. L'UEPE, al termine de1 periodo di messa alla prova, trasmette la relazione finale relativa all'andamento della messa alla prova.
     
  11. Il Giudice, ricevuta la relazione finale, fissa l'udienza per l'esito della messa alla prova e, in caso di:
    • esito positivo: dichiara estinto il reato con sentenza;
    • grave o reiterata trasgressione al programma o alle prescrizioni o di rifiuto alla prestazione del lavoro pubblica utilità: revoca la messa alla prova.

Le parti, inoltre, in ossequio ai principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza nonché al fine di permettere agli interessati di valutare l'opportunità di accedere al nuovo rito della messa alla prova, intendono qui fornire un'indicazione di massima circa la durata della sottoposizione alla messa alla prova.
Appare ragionevole attendersi, alla luce delle prime applicazioni dell'istituto, che la durata della messa alla prova sarà vicina e non inferiore all'entità della pena detentiva che mediamente viene applicata ai sensi dell'art. M4 c.p.p. (c.d. "patteggiamento") aumentata fino alla metà. Ciò costituisce un'indicazione del tutto generale ed è fatto salvo il prudente apprezzamento del giudice che, in casi particolari, può discostarsene.
Tale indicazione non deve considerarsi vincolante in quanto ogni programma trattamentale dovrà comunque specificatamente attagliarsi al caso concreto tenendo principalmente in considerazione parametri quali la personalità del soggetto e la gravità del reato.
Il Tribunale/giudice, a seguito di Udienza conclusiva del procedimento, trasmetterà all'Uepe l'Ordinanza con la quale si dispone l'estinzione del reato, al fine di consentire l'archiviazione del procedimento stesso.

Il seguente Protocollo viene assunto a carattere sperimentale, prevedendo una verifica circa l'adeguatezza e la sostenibilità di tale procedura entro 12 mesi.

Si allega modulistica.

Verona, lì 11 novembre 2015

Per il Tribunale Militare
Massimo Bocchini

Per la Procura Militare della Repubblica
Enrico Buttitta

Per l'U.E.P.E.
Francesca Paola Lucrezi


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