Protocollo operativo tra Tribunale, Procura della Repubblica, Ufficio esecuzione penale esterna, Ordine degli Avvocati e Camera Penale di ORISTANO e linee guida per la sospensione del procedimento e contestuale messa alla prova per imputati maggiorenni - 15 dicembre 2015

15 dicembre 2015

PROTOCOLLO OPERATIVO E LINEE GUIDA PER LA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO E CONTESTUALE MESSA ALLA PROVA PER IMPUTATI MAGGIORENNI
(LEGGE 28 APRILE 2014 N. 67)

Le parti firmatarie (il Tribunale di Oristano, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Oristano, l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna - UEPE - di Cagliari/ sede di servizio di Oristano, L'Ordine degli Avvocati di Oristano, la Camera Penale di Oristano aderente all'UCPI) ritenendo opportuno la condivisione e l'adozione di linee d'indirizzo atte a perseguire le finalità sottese all'istituto della messa alla prova per ottenere i risultati che il legislatore si è proposto, nonché di ottimizzare le limitate risorse disponibili, anche in riferimento all'art. 7 della legge n. 67 del 28 aprile 2014, riguardante le "disposizioni in materia di pianta organica degli Uffici locali di esecuzione penale esterna"

sottoscrivono il presente protocollo per:

  1. Informare, orientare e coordinare i giudici, i pubblici ministeri, i difensori, gli indagati/imputati, i funzionari dell'UEPE di Cagliari - sede di servizio di Oristano e tutti gli altri soggetti chiamati dalla legge a dare attuazione all'istituto della messa prova, nel rispetto dei principi della trasparenza e della buona amministrazione;
  2. Garantire all'indagato/imputato il diritto all'informazione sull'istituto e sulle modalità di accesso alla messa alla prova in conformità della normativa europea (Direttiva 2012/13/UL del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012);
  3. Agevolare e incentivare l'accesso all'istituto predisponendo una procedura trasparente e condivisa per l'attuazione della messa alla prova, anche rendendo fruibili i moduli per l'istanza e specificando la documentazione necessaria;
  4. Assicurare che la funzione rieducativa della messa alla prova operi fin dalla fase della cognizione, come auspicato dalla Corte Costituzionale;
  5. Deflazionare il sistema giudiziario e contrastare il sovraffollamento carcerario, mediante un percorso alternativo al dibattimento, che, se svolto con esito positivo, comporterà l'estinzione del reato;
  6. Promuovere e diffondere nella collettività il modello ripartivo-conciliativo per creazione della cultura della riconciliazione.

Tutto ciò premesso
le parti convengono che il percorso procedurale si componga di sei fasi:

FASE l
Verifica dei presupposti di accesso alla messa alla prova

Il difensore verifica che l'assistito si trovi nelle condizioni oggettive e soggettive e nei termini per richiedere la messa alla prova. Se tale verifica ha esito positivo, il difensore informa l'assistito della disciplina, dei benefici e degli oneri della misura, precisando che essa è concedibile una sola volta, che comporta, tra l'altro, l'affidamento all'U.E.P.E e che l'esito negativo o la revoca della stessa implica la ripresa del processo.
Se l'assistito decide di richiedere la messa alla prova, il difensore lo aiuta nell'espletamento delle attività necessarie alla richiesta di accesso alla misura, consistenti nell'istanza di messa alla prova da presentare al Tribunale Ordinario, corredata dal programma di trattamento che verrà rilasciato dall'UEPE, competente per il domicilio dell'interessato.

L'istanza di messa alla prova dovrà indicare i seguenti elementi:

  1. Dati anagrafici dell'interessato;
  2. Recapiti telefonici/e mail;
  3. Imputazione di reato;
  4. Dichiarazione di disponibilità ad espletare il lavoro di pubblica utilità in un Ente già convenzionato con il Tribunale;
  5. Ogni altro elemento rilevante per il procedimento.

FASE II
Richiesta di elaborazione del programma di trattamento

L'interessato o il difensore, munito di procura speciale, si dovrà rivolgere all'U.E.P.E territorialmente competente, ovvero quello del domicilio dell'interessato, per presentare la richiesta del programma e l'elaborazione dello stesso, utilizzando il modulo MAP l, che fa parte integrante del presente protocollo operativo. Tale documentazione dovrà essere depositata all'Autorità giudiziaria procedente, unitamente alla richiesta di messa alla prova.

Per agevolare l'attività dell'U.E.P.E l'interessato o il difensore presenterà la documentazione rilevante per il procedimento:

  1. Provvedimento giudiziario riguardante l'imputazione;
  2. Eventuale fissazione della data di udienza per messa alla prova;
  3. Nominativo del giudice competente per il procedimento;
  4. Documentazione relativa alla situazione personale, familiare e lavorativa;
  5. Eventuali certificati e programmi terapeutici rilasciati dal Servizio per le Dipendenze, Centro di Salute Mentale o Comunità Terapeutica;
  6. Dichiarazione di disponibilità dell'Ente per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità;
  7. Impegno e disponibilità ad eseguire attività di volontariato;
  8. Impegno e disponibilità a svolgere azioni riparatorie o risarcitorie del danno arrecato;
  9. Impegno e disponibilità ad intraprendere, ove possibile, un percorso di mediazione con la persona offesa.

La richiesta di elaborazione del programma di trattamento deve essere inviata:

  • a mezzo p.e.c. all'indirizzo e-mail uepe.oristano@giustiziacert.it
  • mediante consegna diretta all'indirizzo: U.E.P.E Cagliari, Via Petri, n.9, dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e il martedì e il giovedì anche dalle 15.00 alle 16.30.

FASE III
Ruolo dell'U.E.P.E

L'U.E.P.E rilascerà l'attestazione dell'avvenuta presentazione della richiesta di cui alla Fase II.
L'U.E.P.E provvederà all'assegnazione del caso ad un funzionario di servizio sociale, che avvierà l'inchiesta per la messa alla prova. Detta inchiesta dovrà prevedere l'elaborazione di due documenti: la relazione di indagine socio familiare ed il programma di trattamento, avvalendosi del contributo dello psicologo che collabora con l'V.E.P.E, in considerazione della peculiarità del caso.

La relazione di indagine socio familiare, oltre alle notizie e valutazioni sulla sfera personale, familiare e lavorativa, conterrà anche la verifica sulla concreta possibilità dell'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, in termini di fattibilità.
Tale documentazione dovrà essere trasmessa all’autorità giudiziaria procedente dieci giorni prima della data dell'udienza.

FASE IV
Ruolo del giudice

Il giudice, sentite le parti e la persona offesa (se compare), ed esaminata la richiesta di messa alla prova, corredata dall'istanza di attestazione del programma, rilasciata dall'VEPE, fissa dopo quattro mesi l'udienza per la decisione, dandone tempestiva notizia all'U.E.P.E e fornendo gli opportuni elementi per facilitarne gli interventi:

  1. Dati anagrafici;
  2. Residenza/domicilio;
  3. Eventuale recapito telefonico /email (se conosciuto);
  4. Nominativo del legale di fiducia;
  5. Imputazione di reato.

Successivamente, il giudice delibererà con ordinanza l'ammissione della messa alla prova, o provvederà al rigetto della richiesta del beneficio in caso di mancanza degli elementi necessari. Tale rigetto andrà comunicato all'UEPE.

L'Ordinanza di ammissione conterrà:

  • la durata della misura con l'indicazione del periodo di lavoro di pubblica utilità, quantificata discrezionalmente a partire da un minimo di l mese ad un massimo di 18 mesi;
  • il termine (20 giorni) entro cui l'indagato/imputato dovrà sottoscrivere il verbale di sottoposizione alla messa alla prova presso l'U.E.P.E di Cagliari - sede di servizio di Oristano;
  • la data dell'udienza di valutazione della misura, in cui verrà determinato l'esito della stessa, fissata almeno I mese e 20 giorni dopo la scadenza del termine della messa alla prova.

FASE V
Esecuzione della messa alla prova

Il giudice trasmette, senza indugio, l'ordinanza all'U.E.P.E e all'indagato/imputato.

L'U.E.P.E informa il giudice della decorrenza della misura all'atto della sottoscrizione delle prescrizioni della messa alla prova da parte dell'indagato/imputato.

Successivamente, con cadenza non superiore ai tre mesi, l'U.E.P.E comunica al giudice l'andamento della misura, proponendo, ove necessario, modifiche al programma di trattamento.

In caso di proroga, il provvedimento è comunicato tempestivamente all'U.E.P.E, all'indagato/imputato e/o al suo difensore.

Alla scadenza del periodo di messa alla prova, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'udienza di valutazione, l'U.E.P.E trasmette al giudice una relazione finale sul decorso e sull' esito della prova medesima.

Nell'udienza all'uopo fissata, il giudice, se la messa alla prova ha avuto esito positivo, pronuncia una sentenza dichiarativa dell' estinzione del reato; se la messa alla prova ha avuto esito negativo, emette ordinanza con cui dispone la ripresa del processo, rinviando ad udienza successiva, informandone l'U.E.P.E.

FASE VI
Clausola di sperimentazione

Viene istituito presso il Tribunale Ordinario un osservatorio di sperimentazione sulla messa alla prova, ove verranno indirizzati da parte dei giudici, dell'avvocatura e dell'U.E.P.E tutte le questioni e i problemi collegati all'attuazione delle norme dell'istituto della messa alla prova.

In quella sede verranno prese le iniziative opportune sentiti anche tutti gli operatori coinvolti.

Il presente protocollo viene assunto a carattere sperimentale, prevedendo una verifica circa l'adeguatezza e la sostenibilità della procedura in esso contenuta ogni 12 mesi.

Oristano, 15 dicembre 2015

Le Parti firmatarie:

per il Tribunale di Oristano
Il Presidente Leopoldo Sciarrillo

per la Procura della Repubblica Presso il Tribunale di Oristano
Il Procuratore ff Paolo de Falco

per l'UEPE
Carla Barontini (delegata dal Dirigente)

per l'Ordine degli Avvocati di Oristano
Il Presidente Donatella Pau

per la Camera Penale di Oristano
Il Presidente Rosaria Manconi