Protocollo d’intesa tra il Tribunale di Sorveglianza di Cagliari e l’Ufficio esecuzione penale esterna di CAGLIARI per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità per i condannati sottoposti a misure alternative alla detenzione

8 febbraio 2013

Premesso che

  • L’art. 27 comma 3 della Costituzione, che recita: “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”;
     
  • Il D.P.R. 230/2000, riguardante il regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, che prevede:
    • All’art. 68 comma 6, che le Direzioni degli U.E.P.E curino la partecipazione della comunità esterna al reinserimento sociale dei condannati e le possibili forme di essa,
    • All’art. 118 che il Servizio Sociale si adoperi a favorire “una sollecitazione ad una valutazione critica adeguata, da parte della persona, degli atteggiamenti che sono stati alla base della condotta penalmente sanzionata, nella prospettiva di un reinserimento sociale compiuto e duraturo”;
       
  • La Legge n. 328/2000  per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali che prevede, all’art. 6, che i comuni “nell’esercizio delle loro funzioni provvedano a promuovere, nell’ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse della collettività tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell’ambito della vita comunitaria”;

Considerato

che l’U.E.P.E di Cagliari contribuisce a realizzare percorsi di osservazione, trattamento, riabilitazione, reinserimento sociale nei confronti di persone condannate, in detenzione o in misura alternativa;
che lo svolgimento di attività a beneficio della collettività può costituire un’attività di indubbia valenza per il reo, in quanto effetto e momento di un processo dinamico di reintegrazione sociale, che assume significato quale atto teso a rinsaldare il patto di cittadinanza;       
che il recupero e il reinserimento sociale di persone coinvolte in attività illecite passa attraverso la partecipazione di istituzioni ed associazioni, al fine di sostenere la costituzione di legami sociali improntati alla solidarietà;
che l’attività in favore della collettività consiste nella prestazione di un’attività non retribuita da svolgersi presso Enti Pubblici, Privati e del Terzo Settore;

Tutto ciò premesso e considerato

Il Tribunale di Sorveglianza di Cagliari, rappresentato dal Presidente, Dott. Paolo Cossu e
L’U.E.P.E di Cagliari, rappresentato dal Dirigente, Dott.ssa Rossana Carta,
stipulano il presente protocollo d’intesa

Art. 1
Finalità

Il presente protocollo ha lo scopo di:

  • Promuovere azioni di sensibilizzazione nei confronti della comunità locale rispetto al sostegno e al reinserimento di persone in esecuzione penale esterna;
  • Promuovere la conoscenza e lo sviluppo di attività di volontariato a favore della collettività da parte dei condannati in esecuzione penale esterna;
  • Favorire la costituzione di una rete di risorse che accolgano i condannati aderenti ad un progetto di reinserimento che preveda attività di volontariato;
  • Avviare convenzioni operative con gli Enti pubblici, privati e del Terzo Settore per la concretizzazione del presente protocollo.

Art. 2
Impegno delle parti

L’U.E.P.E si impegna a:

  • Segnalare al Tribunale di Sorveglianza di Cagliari il nominativo dei soggetti istanti per misura alternativa che aderiscono all’attività a favore della collettività, previa acquisizione di impegno scritto degli interessati e dell’autorizzazione degli stessi ad utilizzare i dati sensibili;

Il Tribunale di Sorveglianza di Cagliari si impegna a:

  • Prendere in considerazione il nominativo dei soggetti, di cui al precedente comma, per la concessione delle misure alternative alla detenzione;
  • Inserire nell’Ordinanza di concessione della misura alternativa il progetto predisposto dai Funzionari di Servizio Sociale dell’U.E.P.E. per i condannati aderenti all’attività a favore della collettività.

Art. 3
Durata e diritto di recesso

Il presente protocollo ha efficacia dal momento della sottoscrizione. E’ da intendersi tacitamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta scritta, da comunicarsi da una delle parti con almeno novanta giorni di preavviso.
Ciascuna parte può recedere dal protocollo fornendo preavviso scritto di almeno novanta giorni all’altra parte contraente.

Cagliari, 8 febbraio 2013

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Cagliari
Paolo Cossu

Il Dirigente dell’U.E.P.E di Cagliari
Rossana Carta