Protocollo per l’attivazione di forme di accoglienza dei bambini in carcere con la madre nella provincia di Venezia - 29 aprile 2015

29 aprile 2015

PROTOCOLLO D’INTESA

Procedure per l’attivazione di forme di accoglienza dei bambini in carcere con la madre

TRA

Pubblico Tutore dei minori del Veneto

Ministero della Giustizia, Direzione dell’I.C.A.M. della Casa di Reclusione Femminile di Venezia

Ministero della Giustizia, Direzione dell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Venezia

Questura di Venezia

Comune di Venezia

Conferenza dei Sindaci dei Comuni di Cavallino Treporti, Marcon, Quarto d’Altino, Venezia

Associazione “La Gabbianella e altri animali”

PREMESSO CHE

La legge Italiana n. 62 del 2011 fissa a sei anni il limite di età dell’accoglienza dei bambini con le loro madri ristrette in un Istituto di pena. Dopo tale età i bambini vengono dimessi e affidati ai loro familiari o a terzi (Comunità educative o famiglie affidatarie).

La scelta del limite di età precedentemente fissato a tre anni per la permanenza dei bambini in carcere con le loro madri rispondeva coerentemente all’esigenza dei bambini di costruire le proprie rappresentazioni interne della loro relazione con la madre, rappresentazioni fondamentali che si costruiscono nei primi anni di vita e che fungono da modello e da base per le esperienze future.

Il prolungamento a sei anni della loro permanenza in carcere impone di considerare che le esigenze dei bambini già prima dei tre anni di età si ampliano e le relazioni sociali e i rapporti con il mondo esterno acquistano per loro sempre maggiore importanza.

Gli ambienti carcerari, anche nelle situazioni migliori come gli Istituti a custodia attenuata (I.C.A.M.), sono luoghi che da soli non possono soddisfare pienamente le esigenze evolutive di un bambino che necessita di costruire una relazione nutritiva con la madre e di sperimentare le proprie capacità affettive e relazionali, acquisite attraverso tale relazione, anche con l’ambiente esterno, fonte di nuovi stimoli e occasione di nuove esperienze necessarie per un loro armonico sviluppo.

La crescita dei bambini ristretti con le loro madri in carcere va accompagnata e sostenuta attraverso interventi individuali e personalizzati di supporto, in primis, alla loro relazione con la madre, che rappresenta la figura di riferimento principale e fondamentale ma che, proprio per la sua condizione di detenuta, può trovarsi in uno stato emotivo di ansia, di preoccupazione o di depressione e, in secondo luogo, di supporto alla scoperta del mondo esterno attraverso la costruzione di nuove relazioni ed esperienze di socializzazione.

Il benessere psico-fisico di questi bambini richiede la sinergia di più soggetti istituzionali e della società civile che insieme costruiscono e sostengono la globalità degli interventi necessari per superare le limitazioni imposte da un ambiente di vita ristretto come gli istituti carcerari.

Nell’esperienza veneziana va evidenziata la preziosa opera dell’Associazione “La Gabbianella e altri animali” che da anni assicura l’accompagnamento dei bambini dal carcere all’asilo nido e ritorno, offre loro molteplici occasioni, esterne al carcere, di socialità con pari e con adulti significativi e agisce attivamente per la promozione della solidarietà e dell’affido familiare, anche attraverso l’individuazione di risorse per l’affido diurno dei bambini stessi.

Al fine di prevenire alcune problematiche evidenziate dalle Istituzioni competenti e dall’Associazione “La Gabbianella e altri animali”, che in questi anni ha collaborato con il carcere femminile della Giudecca e con il Comune di Venezia nell’ambito della cura dei bambini ristretti con le loro madri, il Tavolo inter-istituzionale attivato dall’Ufficio del Pubblico Tutore dei minori della Regione del Veneto ritiene di promuovere il presente Protocollo d’intesa affinché i bisogni dei bambini e delle loro madri vengano individuati fin dall’ingresso nell’I.C.A.M., vengano predisposti gli interventi sopra richiamati e, nel caso di persone straniere, vengano attivate le procedure necessarie per affrontare la loro condizione giuridica, anche in vista della loro dimissione.

VISTO CHE

La Legge 26 luglio 1975 n.354 recante norme sull’Ordinamento penitenziario e successive modifiche prevede:

  • all’articolo 17: “La finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all'azione rieducativa.”
  • all’articolo 45: “Il trattamento dei detenuti e degli internati è integrato da un'azione di assistenza alle loro famiglie. Tale azione è rivolta anche a conservare e migliorare le relazioni dei soggetti con i familiari e a rimuovere le difficoltà che possono ostacolarne il reinserimento sociale. E’ utilizzata, all'uopo, la collaborazione degli enti pubblici e privati qualificati nell'assistenza sociale.”
  • all’articolo 46: “I detenuti e gli internati ricevono un particolare aiuto nel periodo di tempo che immediatamente precede la loro dimissione e per un congruo periodo a questa successivo. Il definitivo reinserimento nella vita libera è agevolato da interventi di servizio sociale svolti anche in collaborazione con gli enti indicati nell'articolo precedente (…)”

Il D.P.R. n. 616/77 agli artt. 22 e 23 attribuisce al Comune le funzioni amministrative riguardanti sia l’assistenza post-penitenziaria che quella a favore dei minorenni in situazione di rischio sociale;

La Legge 184/83, modificata con legge 149/01, prevede all’art. 1, comma 1, “Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia”, e all’art. 2 che “Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.” E se ciò non fosse possibile “è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza (…)”

La Legge regionale n. 42/1988 prevede:

  • all’art. n. 2, comma 1, “L’Ufficio di Protezione e Pubblica Tutela dei minori svolge le seguenti funzioni: (…) promuove, in collaborazione con gli enti locali, iniziative per la prevenzione e il trattamento dell’abuso e del disadattamento; promuove, in collaborazione con gli enti locali e tramite collegamenti con la pubblica opinione e con i mezzi di informazioni, iniziative per la diffusione di una cultura dell’infanzia e dell’adolescenza che rispetti i diritti dei minori; (…) segnala ai servizi sociali e all’autorità giudiziaria situazioni che richiedono interventi immediati di ordine assistenziale o giudiziario; segnala alle competenti amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti ai minori a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo, urbanistico.”

La Convenzione Internazionale delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, ratificata dall’Italia con la Legge n. 176/1991, prevede:

  • all’art. 3 “In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle Autorità amministrative o degli organi legislativi l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei dover dei sui genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, ed a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi ed amministrativi appropriati.”

La legge 285/97 detta gli orientamenti per la promozione dei diritti ed opportunità per l’infanzia e l’adolescenza ed esprime indirizzi in ordine alla realizzazione di attività di aiuto alla crescita per i bambini e i ragazzi e di supporto della funzione educante degli adulti che se ne occupano;

la Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” dispone:

  • all’art. 2, comma 3: “I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali”
  • all’art. 19, comma 1, lett. e, “I Comuni associati, negli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), a tutela dei diritti della popolazione, d'intesa con le Aziende delle Unità sanitarie Locali, provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 4, per gli interventi sociali e socio-sanitari, secondo le indicazioni del piano regionale di cui all'articolo 18, comma 6, a definire il piano di zona, che individua (…) le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare riferimento all'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia;

La Legge Regionale n. 37/2013 “Garante regionale dei diritti della persona”:

  • all’art. 1, comma 2, “Il Garante esercita le seguenti funzioni: garantisce in ambito regionale, secondo procedure non giurisdizionali di promozione, di protezione e di mediazione, i diritti delle persone fisiche e giuridiche verso le pubbliche amministrazioni e nei confronti di gestori di servizi pubblici; promuove, protegge e facilita il perseguimento dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza; promuove, protegge e facilita il perseguimento dei diritti delle persone private della libertà personale.”
  • all’art. 7, comma 1, lettere b, d, “(il Garante) promuove iniziative per l’analisi delle problematiche giuridiche, socio-economiche, educative e psicosociali che influiscono sul soddisfacimento dei diritti fondamentali della persona, con particolare riferimento alle condizioni dei gruppi sociali maggiormente vulnerabili (…), promuove, anche in collaborazione con altre istituzioni e tramite collegamenti con la pubblica opinione e con i mezzi di informazione, iniziative per la sensibilizzazione e la diffusione della cultura dei diritti della persona”;
  • all’art. 19, comma 3, “Fino all’insediamento del Garante le funzioni di garanzia per le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale sono esercitate dal titolare dell’Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori.”

LE PARTI, CIASCUNA PER QUANTO DI COMPETENZA, CONVENGONO SUL PRESENTE PROTOCOLLO D’INTESA

Art. 1
OGGETTO

Il presente Protocollo d’intesa si prefigge di garantire ai bambini che si trovano in carcere con le loro madri fino al compimento del sesto anno di età e a quelli che al compimento di tale età, o anche prima se ne ricorrono le condizioni, vengono dimessi, tutti gli interventi necessari alla loro crescita e alla costruzione del loro benessere psico-fisico.
Delinea pertanto strategie di intervento da parte delle Istituzioni a supporto delle necessità dei bambini accolti con le loro madri - italiane, straniere regolari e irregolari- presso l’Istituto a custodia attenuata per madri con figli (I.C.A.M.) della Giudecca.

Art. 2
DESTINATARI

Destinatari del presente Protocollo sono i bambini di età compresa tra i 0 e 6 anni ristretti con le loro madri:

  1. residenti o stabilmente dimoranti nel Comune di Venezia
  2. residenti o stabilmente dimoranti in altri comuni italiani
  3. non residenti in Italia

Art. 3
IMPEGNI

I soggetti sopra richiamati, in virtù del presente Protocollo d’intesa, e a decorrere dalla data odierna, si impegnano a rispettare le procedure contenute nel documento “Accoglienza delle madri e dei bambini presso l’ICAM di Venezia” (allegato A), facente parte integrante del presente Protocollo.
Il Pubblico Tutore dei minori, quale promotore del Tavolo inter-istituzionale “Minori in carcere con le madri”, si impegna altresì a monitorare l’attuazione del Protocollo d’intesa e a proporne l’aggiornamento, anche su richiesta degli altri attori istituzionali coinvolti.

Art. 4
VALIDITA’

Il presente atto ha validità annuale a decorrere dalla data della sua sottoscrizione ed è tacitamente rinnovato alla scadenza, a meno di espressa rinuncia di una delle Parti.

Venezia, 29 aprile 2015

Il Pubblico Tutore dei minori del Veneto
Il Direttore dell’I.C.A.M. della Casa di Reclusione Femminile di Venezia
Il Direttore dell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Venezia
Il Questore di Venezia
Il Comune di Venezia
La Conferenza dei Sindaci dei Comuni di Cavallino Treporti, Marcon, Quarto d’Altino, Venezia
L’Associazione “La Gabbianella e altri animali”

Per presa d’atto,

Il Presidente del Tribunale per i minorenni di Venezia
Il Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Venezia

FASI DEL PROCESSO DI ACCOGLIENZA DELLE MADRI E DEI BAMBINI PRESSO L’I.C.A.M.

Nel processo di accoglienza dei minori presso l’I.C.A.M. vanno distinte quattro fasi:

  1. ingresso,
  2. restrizione,
  3. dimissione,
  4. post dimissione.

Ognuna di queste fasi richiede l’attivazione di diversi attori istituzionali che metteranno in campo, a partire dalle proprie funzioni, competenze, responsabilità e procedure che necessitano di essere coordinate.

I. FASE DI INGRESSO

PROCEDURE ALL’INGRESSO

La Direzione dell’ I.C.A.M., all’ingresso di una madre con il proprio bambino:

  1. informa e contatta:
    • l’ Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.) di Venezia
    • il Comune competente in riferimento all’ultima residenza in Italia o dove la madre e il minore risultano stabilmente dimoranti
    • Il Comune di Venezia – Servizio Politiche Cittadine per l’Infanzia e l’Adolescenza – per coloro che non hanno mai avuto alcuna residenza o stabile dimore in Italia
    • l’Ufficio immigrazione della Questura di Venezia.
  2. raccoglie le dichiarazioni della madre detenuta e la documentazione in suo possesso relativa alle relazioni tra il proprio figlio minore ed eventuali parenti;
  3. trasmette le informazioni raccolte all’ U.E.P.E. per gli eventuali interventi di competenza;
  4. verifica se si tratta di madre straniera irregolare o in possesso di permesso di soggiorno; nel caso di permesso di soggiorno in scadenza si attiva per la richiesta di rinnovo.

La Direzione dell’ U.E.P.E.:

  1. in assenza di informazioni si attiva per verificare l’esistenza di parenti entro il IV° grado del minore.

RUOLO DEI DIVERSI SOGGETTI E PROCEDURE PER L’ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SUPPORTO E ACCOGLIENZA

La Direzione dell’I.C.A.M.:

  1. promuove interventi di supporto e accompagnamento alla relazione tra madre e figlio e tra bambino e mondo esterno, sia all’interno dell’I.C.A.M. sia all’esterno, finalizzati a garantire le migliori condizioni per uno sviluppo affettivo e relazionale armonico dei bambini presenti nell’Istituto;
  2. prima del compimento dei sei anni d’età del bambino, e anche prima se ne ricorrono le condizioni per una dimissione anticipata, segnala all’U.E.P.E., che coinvolgerà, se ritenuto opportuno, il servizio sociale territorialmente competente, la necessità di provvedere alla cura dell’uscita del minore dal carcere.

La Direzione dell’U.E.P.E.:

  1. informa la madre sull’opportunità di far frequentare al bambino l’ambiente esterno ed eventuali servizi per la prima infanzia, anche con la collaborazione del personale educatore dell’I.C.A.M. e dei volontari dell’Associazione “La Gabbianella e altri animali”;
  2. acquisisce il consenso esplicito e sottoscritto della madre per l’attivazione degli interventi e dei supporti ritenuti necessari per il benessere del bambino;
  3. qualora ci sia il consenso della madre:
    • se il minore non ha né residenza né stabile dimora in un Comune italiano, inoltra la richiesta per il reperimento di una risorsa accogliente e/o per la valutazione di una risorsa già individuata al Servizio Politiche Cittadine per l’Infanzia e l’Adolescenza del Comune di Venezia;
    • se il minore è residente o stabilmente dimorante nel Comune di Venezia o in altro Comune italiano, inoltra la richiesta di reperimento di una risorsa accogliente o per l’affido diurno e/o per la valutazione di una risorsa già individuata al Comune competente per il progetto di cura, protezione e tutela;
    • segnala ai Servizi l’eventuale presenza e disponibilità di persone di fiducia della madre.
  4. In assenza del consenso della madre:
    • se gli operatori ritengono che ciò possa essere di grave nocumento per il bambino avendo rilevato una situazione complessiva di rischio di pregiudizio per lo stesso, esperiti gli interventi volti a farle comprendere i bisogni del figlio, segnalano alla Procura presso il Tribunale per i minorenni per un’eventuale limitazione della responsabilità genitoriale.

I Servizi del Comune di Venezia:

destinatari:

  • bambini residenti o stabilmente dimoranti nel Comune di Venezia;
  • bambini che non hanno mai avuto una precedente residenza o stabile dimora in Italia.

Il Comune di Venezia (in base anche al Protocollo già siglato con il Ministero della Giustizia - Direzione della Casa di Reclusione Donne di Venezia e Direzione dell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Venezia, il 28.12.2012) si impegna a garantire le forme più adeguate di cura, protezione e tutela ai bambini che vivono in carcere con le loro madri fino all’età di sei anni e a quelli che raggiunta tale età vengono dimessi senza la madre che non ha ancora finito di scontare la pena; si impegna inoltre a favorire l’esercizio del diritto di relazione con i genitori ai bambini e ai ragazzi con genitore detenuto:

  1. riserva n. 2 posti negli asili nido comunali e n. 2 posti nelle scuole per l’infanzia comunali siti nella Municipalità di Venezia-Murano-Burano per l’inserimento dei bambini che vivono in carcere con le madri detenute. Disponibilità per individuare consone procedure al fine di assicurare la più opportuna precedenza per gli inserimenti;
  2. gestione dei progetti di cura, protezione e/o tutela e della temporanea accoglienza educativa del bambino che esce dal carcere senza la madre al compimento dei sei anni, o prima se ritenuto opportuno nel suo superiore ed esclusivo interesse, privilegiando l’attivazione delle diverse tipologie di affidamento familiare, così come previsto dalle prassi operative individuate nel documento “Orientamento e prassi condivise per l’attivazione di forme di accoglienza di bambini in carcere con la madre” che è parte integrante del Protocollo d'intesa già richiamato;
  3. orientamento, formazione e supporto alle associazioni di volontariato del territorio e ai singoli volontari disponibili ad effettuare l’accompagnamento dei bambini che vivono in carcere alle attività e/o offerte esterne al fine di favorire la loro integrazione e socializzazione;
  4. orientamento, formazione e supporto alle associazioni di volontariato del territorio e ai singoli volontari disponibili ad accogliere ed accompagnare i bambini/ragazzi in visita al genitore detenuto.

I Servizi Sociali di altri Comuni:

destinatari:

  • bambini residenti o stabilmente dimoranti.

I Comuni italiani qui considerati ma non firmatari del presente Protocollo, sono invitati a considerare e osservare quanto disposto nel testo in funzione dei propri compiti di istituto relativi alla garanzia dei diritti di cura e protezione di tutte le persone minori di età residenti sul suolo nazionale:

  1. elaborano e gestiscono i progetti di accoglienza, cura, protezione e/o tutela del bambino che esce dal carcere senza la madre al compimento dei 6 anni o anche prima se ritenuto utile per il suo superiore ed esclusivo interesse. Privilegiando, se privo di una famiglia allargata idonea e disponibile, l’attivazione di un affido etero-familiare o altre forme di supporto;
  2. assumono la retta prevista dal Comune di Venezia per il servizio Nido, previo accordo con la Direzione dell’I.C.A.M. e il Comune di Venezia, e qualora non sia riscontrata l’indigenza dei civilmente obbligati con la possibilità di rivalsa;
  3. collaborano (nelle forme e nei modi che la distanza fisica dalla sede dell’I.C.A.M. consente) per la realizzazione degli interventi di solidarietà e di affidamento diurno, predispongono la formalizzazione e l’assunzione del contributo come da proprio regolamento e procedono come segue:
    • contattano l’Associazione “La Gabbianella e altri animali” per individuare un volontario disponibile ad effettuare gli interventi di solidarietà necessari alla promozione del benessere del bambino (accompagnamento, altro);
    • contattano il Centro per l’Affido e la Solidarietà familiare della Conferenza dei Sindaci dei Comuni di Cavallino Treporti, Marcon, Quarto d’Altino, Venezia per avviare un affido diurno o residenziale etero-familiare, attraverso il reperimento della risorsa affidataria più adeguata;
    • erogano un contributo economico alle famiglie che si impegnano a svolgere il servizio richiesto in base al regolamento vigente nella propria Amministrazione;
    • formalizzano per i minori figli di madri straniere irregolari un provvedimento di affido, utile anche per la richiesta alla Questura di un permesso di soggiorno per il minore.

Il Centro per l’Affido e la Solidarietà Familiare della Conferenza dei Sindaci dei Comuni di Cavallino Treporti, Marcon, Quarto d’Altino, Venezia:

  1. su richiesta del Comune competente per la cura, protezione e tutela del minore effettua la valutazione di idoneità della potenziale famiglia affidataria residente nel territorio della Conferenza dei Sindaci;
  2. in accordo con il Comune competente per la cura, protezione e tutela del minore, la madre, la Direzione della casa di reclusione e l’U.E.P.E., elabora il progetto di affido del bambino, definendo gli obiettivi, le modalità, i tempi di attuazione e la sua durata, tenendo conto delle caratteristiche della pena della madre e delle sue effettive risorse per il post carcerazione.
    Nel caso in cui sia già presente una relazione significativa tra il bambino e un volontario attivo all’interno del carcere e quest’ultimo si renda disponibile ad accoglierlo in affido familiare, tale condizione costituirà preferenza, sempre previo percorso per l’acquisizione dell’idoneità all’affido familiare;
  3. accompagna e sostiene le persone/famiglie affidatarie per tutto il tempo dell’esperienza di affido diurno o residenziale.

L’Associazione “La Gabbianella e altri animali”:

  1. cura la sensibilizzazione e la formazione delle famiglie interessate all’affido e/o all’accompagnamento dei bambini in carcere con la madre;
  2. invia le famiglie interessate al percorso di idoneità all’affido, incluse quelle che hanno già stabilito una relazione significativa con il bambino, al Centro per l’Affido e la Solidarietà Familiare della Conferenza dei Sindaci dei Comuni di Cavallino Treporti, Marcon, Quarto d’Altino, Venezia;
  3. collabora con i Servizi dei Comune nell’attività di supporto alle famiglie che hanno esperienze di accompagnamento e solidarietà in atto;
  4. rileva e segnala eventuali criticità ai soggetti coinvolti nei singoli progetti.

L’Ufficio Immigrazione della Questura di Venezia:

  1. rilascia il permesso di soggiorno per il bambino (per il quale vi sia un provvedimento di affido, anche diurno, da parte del Comune competente).

La Procura presso il Tribunale per i minorenni di Venezia:

  1. su segnalazione dei Servizi, qualora la madre dimostri inadeguatezza genitoriale, inoltra ricorso al Tribunale per i minorenni per eventuale provvedimento limitativo o decadenza della responsabilità genitoriale.

Il Tribunale per i minorenni:

  • emette eventuale provvedimento giudiziario, ex art. 31 T.U. sull’immigrazione, su istanza della madre.

FASE DI RESTRIZIONE

RUOLO DEI DIVERSI SOGGETTI

I.C.A.M., U.E.P.E., Comuni, Centro per l’Affido e la Solidarietà Familiare della Conferenza dei Sindaci dei Comuni di Cavallino Treporti, Marcon, Quarto d’Altino, Venezia, Associazione “La Gabbianella e altri animali”.

La realizzazione dei progetti di accompagnamento o di accoglienza diurna o residenziale dei bambini finalizzati alla loro socializzazione e protezione prevedono la costituzione di un gruppo di lavoro inter-istituzionale, che si incontrerà periodicamente per monitorare l’andamento del percorso, in base alla tipologia di intervento ed al progetto quadro individuato:

  1. progetto di accompagnamento: dagli operatori dell’U.E.P.E. e dell’I.C.A.M. che seguono e supportano la madre detenuta, dagli operatori dei Servizi del Comune responsabile del progetto di cura, protezione e tutela del bambino e dall’Associazione “La Gabbianella e altri animali” (volontari coinvolti);
  2. progetto di affidamento diurno: dagli operatori dell’U.E.P.E. e dell’I.C.A.M. che seguono e supportano la madre detenuta, dagli operatori del Centro per l’Affido e la Solidarietà familiare della Conferenza dei Sindaci dei Comuni di Cavallino Treporti, Marcon, Quarto d’Altino, Venezia che individuano - anche con la collaborazione dell’Associazione “La Gabbianella e altri animali”- e supportano la famiglia affidataria, dagli operatori dei Servizi del Comune responsabile del progetto di cura e protezione del bambino;
  3. progetto di affidamento etero-familiare residenziale: dagli operatori del Centro per l’Affido e la Solidarietà familiare della Conferenza dei Sindaci dei Comuni di Cavallino Treporti, Marcon, Quarto D’Altino e Venezia che individuano la famiglia affidataria – anche con la collaborazione dell’Associazione “La Gabbianella e altri animali”-, valutano la sua idoneità, l’accompagnano e la sostengono nell’esperienza dell’affido, dagli operatori dell’I.C.A.M. e dell’U.E.P.E., dagli operatori del Comune responsabile del progetto di cura, protezione e tutela del bambino.

Il Tribunale per i minorenni:

  1. se ritenuto opportuno, rilascia autorizzazione ex art. 31 T.U. sull’immigrazione.

La Questura:

  1. doterà il minore - affidato con provvedimento amministrativo o giudiziale - di un permesso di soggiorno per motivi di affidamento (può essere anche un affido diurno di 15 ore settimanali); tale titolo avrà scadenza con il termine di scarcerazione della madre;
  2. se il Tribunale per i minorenni accoglierà l’istanza della madre del minore, rilascerà un permesso per assistenza minore ex art. 31 TU sull’immigrazione, che mediamente è di 24 mesi, nel quale verrà inserito il minore; il titolo di soggiorno consentirà alla madre, una volta dimessa dalla struttura carceraria, di lavorare e di sostenere le spese di un alloggio; al termine di questi mesi, alla madre potrà essere rilasciato un permesso per motivi umanitari ex art. 5, 6° comma T.U., convertibile in permesso per lavoro o altro.

FASE DELLA DIMISSIONE

RUOLO DEI DIVERSI SOGGETTI NELL’ATTUAZIONE E MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI

La Direzione dell’I.C.A.M.:

  1. procede, ai sensi dell’art. 43 della L. 354/75, a informare l’U.E.P.E, almeno tre mesi prima delle previste dimissioni.

Al momento dell’uscita della madre dall’Istituto di pena, qualora si valuti che l’affidamento debba continuare, il Gruppo di lavoro modifica la propria composizione:

  • in caso di fine pena, per le donne residenti o stabilmente dimoranti nel Comune di Venezia, gli operatori dell’U.E.P.E. contattano l’U.O.C. Area Penitenziaria - Servizio Promozione ed Inclusione Sociale - i cui operatori, integrandosi nel gruppo di lavoro già esistente, potranno predisporre una presa in carico per un periodo di 18 mesi;
  • in caso di fine pena, per le donne residenti o stabilmente dimoranti in altri Comuni italiani, sarà il servizio di riferimento che valuterà l’opportunità di chiedere la collaborazione dei servizi del Comune di Venezia;
  • in caso di uscita in misura alternativa, il Gruppo di lavoro sarà costituito da operatori U.E.P.E., Centro per l’Affido e la Solidarietà Familiare della Conferenza dei Sindaci dei Comuni di Cavallino Treporti, Marcon, Quarto d’Altino, Venezia e dagli operatori del Comune responsabile del progetto di cura, protezione e tutela del bambini;
  • in caso di madre straniera che ha ottenuto un permesso di soggiorno per motivi di cura ex art. 31 T.U. sull’immigrazione, e necessita di un supporto, è possibile l’accesso ai Servizi del Comune di Venezia.

FASE POST DIMISSIONE

RUOLO DEI DIVERSI SOGGETTI POST DIMISSIONE

La Direzione dell’U.E.P.E.:

  1. se a seguito delle dimissione si avvia una misura alternativa, viene individuata un’assistente sociale di riferimento che segue il programma di trattamento previsto;
  2. se le dimissioni sono legate a fine pena, qualora opportuno e richiesto dall’interessata, vi può essere una presa in carico per un congruo periodo, come previsto dall’art. 46 della legge n. 354/75.

Il Comune di Venezia:

Il Comune di Venezia sostiene le madri ex-detenute attraverso:

  1. la presa in carico per un periodo massimo di 18 mesi, se richiesto dall’U.E.P.E., tramite la predisposizione di progetti socio-educativi individualizzati, eventualmente accompagnati dalle misure di sostegno previste per le persone ex detenute;
  2. l’eventuale inserimento della sola madre nel Pensionato sociale destinato a donne lavoratrici ed ex-detenute per una loro temporanea accoglienza;
  3. tutti gli interventi volti alla cura, protezione e alla tutela del minore, nel caso rimanga sul territorio del Comune stesso con la madre, se ritenuti necessari.
  4. Il Centro per l’Affido e la Solidarietà Familiare della Conferenza dei Sindaci dei Comuni di Cavallino Treporti, Marcon, Quarto d’Altino, Venezia:

continua a sostenere il progetto di affido familiare in tutte le sue fasi fino alla sua conclusione.

Gli altri Comuni:

I Comuni competenti per residenza garantiranno:

  1. il sostegno e l’accompagnamento della madre se l’affido familiare rimane attivo o di madre e figlio dal momento in cui l’affido familiare si conclude;
  2. il sostegno alla madre ex-detenuta predisponendo eventuali interventi di reinserimento sociale in collaborazione con l’U.E.P.E. e le Associazioni;
  3. il mantenimento del contributo economico dovuto per l’affido in caso questo prosegua.

L’Associazione “La Gabbianella e altri animali”:

L’Associazione “La Gabbianella e altri animali” garantirà, integrandosi con le attività proprie deiServizi pubblici e in base al progetto complessivo di sostegno al bambino e ai suoi familiari:

  1. il sostegno alle persone che si sono rese disponibili all’accoglienza;
  2. eventuali altri supporti attraverso la messa a disposizione di volontari per attività di accompagnamento o altre attività necessarie concordate con il Servizio sociale responsabile del progetto.