Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità e messa alla prova, tra il Tribunale e Associazione pubblica assistenza Croce Blu Carpi di MODENA - 13 ottobre 2015 - 9 aprile 2018 - 9 febbraio 2024

9 febbraio 2024

TRIBUNALE DI MODENA

 

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 8 della legge 28 aprile 2014 n. 67 e dell’art. 2 del decreto ministeriale 9 giugno 2015

premesso che

  1. la legge 28 aprile 2014 n. 67, pubblicata sulla G.U. n. 100 in data 2 maggio 2014 ed entrata in vigore il 17 maggio 2014 ha introdotto l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova;
  2. il nuovo istituto consente all’imputato di reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni di reclusione – nonché per i delitti specificamente individuati nell’art. 550 co. 2 c.p.p. – di richiedere la messa alla prova che consiste – anche – nello svolgimento del lavoro di pubblica utilità;
  3. a norma dell’art. 464quater c.p.p. il Giudice dispone, su richiesta dell’imputato e con il programma di trattamento elaborato d’intesa con l’UEPE competente per territorio, la messa alla prova con sospensione del processo;
  4. tale istituto prevede condotte riparatorie risarcitorie e l’affidamento del richiedente al servizio sociale ma soprattutto lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità che consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato (art. 168bis co. 3 c.p.);
  5. in data 9 giugno 2015 è stato emesso il regolamento del Ministro della Giustizia previsto dall’art. 8 della legge n. 67 del 2014, che disciplina il lavoro di pubblica utilità e stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1 del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  6. il predetto regolamento prevede che nelle convenzioni debbano essere specificate le mansioni cui i soggetti che prestano lavoro di pubblica utilità posso essere adibiti (art. 2) e che comunque esse debbano rientrare nelle seguenti tipologie: per finalità sociali e socio-sanitarie; per finalità di protezione civile; per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale; per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale ed archivistico; per la manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici; infine, inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto;
  7. il Ministro della Giustizia con l’allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni;

considerato che

l’ente presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 168-bis c.p. e nell’art. 54 del decreto legislativo n. 274/00,

si stipula

la presente convenzione (di seguito “la Convenzione”) tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del Dr. Vittorio Zanichelli Presidente del Tribunale ordinario di Modena, giusta la delega di cui in premessa (di seguito “il Tribunale”) e l’Ente, nella persona del legale rappresentante sig. GIANNINA PANINI (di seguito “l’Ente”), nonché giusta la delega di cui in premessa il sig. GIANNINA PANINI quale responsabile dell’Associazione PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BLU CARPI (di seguito “il Coordinatore”).
La presente convenzione potrà essere estesa alle seguenti Pubbliche Assistenze, che ne faranno richiesta tramite il Coordinamento Provinciale e previa conferma dell’adesione da parte del Tribunale di Modena:

  • P.A. Bastiglia
  • P.A. Castelfranco Emilia
  • P.A. Castelnuovo Rangone
  • P.A. Fanano
  • P.A. Fiumalbo
  • P.A. Mirandola
  • P.A. Montecreto
  • P.A. Montefiorino
  • P.A. Montese
  • P.A. Palagano
  • P.A. Pavullo
  • P.A. Polinago
  • P.A. Roccamalatina di Guiglia
  • P.A. Rovolo
  • P.A. San Felice sul Panaro
  • P.A. Sassuolo
  • P.A. Serramazzoni
  • P.A. Cavezzo
  • P.A. S. Prospero
  • P.A. Concordia
  • P.A. Camposanto
  • P.A. Modena
  • P.A. Formigine
  • P.A. Fiorano
  • P.A. Maranello
  • P.A. Sassuolo
  • P.A. Lama Mocogno
  • P.A. Alta Val Dolo
  • P.A. Sestola
  • P.A. Soliera
  • P.A. Riolunato
  • P.A. Vignola
  • P.A. Zocca

Art. 1
Attività da svolgere

L’Ente consente che gli imputati, ammessi con ordinanza pronunciata dal Giudice ex art. 464-quater c.p.p. alla messa alla prova con svolgimento del lavoro di pubblica utilità, prestino presso le proprie strutture la loro attività non retribuita in favore della collettività.
In conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, l’Ente specifica che l’attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto le seguenti prestazioni:

  • Organizzare il soccorso e il trasporto di ammalati e feriti mediante ambulanze ed altri mezzi idonei;
  • Organizzare servizi di assistenza medica e ambulatoriale direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;
  • Promuovere la raccolta del sangue e la donazione di organi;
  • Promuovere iniziative di formazione e informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;
  • Organizzare iniziative di protezione civile e di tutela dell’ambiente;
  • Promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo atti a favorire una migliore qualità della vita;
  • Organizzare la formazione del volontariato in collaborazione anche con i progetti dell’A.N.P.AS.;
  • Promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti e alla programmazione del loro soddisfacimento;
  • Organizzare forme di intervento istitutivo di servizi conseguenti al precedente punto A;
  • Promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore, istituendo anche specifici servizi;
  • Organizzare servizi sociali e assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini e anziani, handicappati e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
  • Organizzare momenti di studio ed iniziative di informazione in attuazione dei fini del presente Statuto anche mediante pubblicazioni periodiche;
  • Organizzare servizi di mutualità.

Art. 2
Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dagli imputati in conformità con quanto disposto nell’ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova pronunciata dal Giudice e nella quale verrà indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, con riferimento a quanto indicato all’art.1.
L’articolazione della prestazione lavorativa gratuita dovrà tenere conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato.
La prestazione, inoltre, è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato.

Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

I soggetti indicati dal comma 2 dell’art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 incaricati di coordinare la prestazione lavorativa dell’imputato e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni sono:

  1. il dirigente dell’Ente nonché direttore dei servizi sociali, nella qualità di responsabile, sig.ra GIANNINA PANINI (di seguito “il Coordinatore”);
  2. i soggetti dei settori indicati in precedenza, per le attività da svolgere presso le rispettive strutture dell’Ente, con specifico incarico di coordinare l’attività del singolo imputato inserito/assegnato nella struttura, di impartire le istruzioni, di provvedere alle verifiche di cui all’art. 6 della presente convenzione e di provvedere alla redazione della prevista relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall’imputato, da trasmettersi al Coordinatore cui compete la trasmissione della medesima all’UEPE di Modena, è: il delegato con facoltà di sub-delega sig. STEFANO MAZZALI .
  3. i soggetti individuati dal Coordinatore per le attività da svolgere presso le strutture dell’Amministrazione con specifico incarico di coordinare l’attività del singolo condannato affidato alla struttura e di impartire le istruzioni.

L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati.

La disponibilità dell’Ente potrà essere verificata contattando la Sig.ra Alessandra TRABUCCO o telefonicamente sull’utenza mobile cell. 348/7828208, oppure al numero fisso 059/510569 o tramite mail: trabucco.alle@gmail.com, ed una volta ottenuta la disponibilità dell’Ente, come prevede il protocollo sulla messa alla prova, andrà contattato l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, c.d. UEPE (Via Sigonio n. 50/4 in 40124 Modena, tel. 059/212230-059/210973), per la redazione del programma o agli indirizzi mail uepe.modena@giustiziacert.it, uepe.modena@giustizia.it, o via fax 059/214611.

Art. 4
Modalità del trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dell’imputato, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo.
L’imputato impegnato in attività che richiedono l’uso di dispositivi di sicurezza e/o protezione individuale, è tenuto a dotarsene secondo le istruzioni fornite dall’Ente, che provvederà a riscontrarne la conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
L’Ente si impegna altresì a che gli imputati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere agli imputati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. E' obbligatoria ed è a carico dell’Ente ospitante l'assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni e le malattie professionali nonchè riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto

L’Ente ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’UEPE le eventuali violazioni degli obblighi inerenti la prestazione lavorativa dell’imputato (ad es., se egli, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.) e che possono comportare la revoca della messa alla prova ex art. 168quater c.p..
Al termine del programma di lavoro previsto, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione da inviare all’UEPE, che ha sottoscritto il verbale delle prescrizioni e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall’imputato.

Art. 7
Risoluzione della Convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Ente.

Art. 8
Durata della Convenzione

La Convenzione avrà la durata di anni 3 a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti.
Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale per gli affari penali.

Modena, lì 13 ottobre 2015

Per il Tribunale di Modena
Il Presidente
Dr. Vittorio Zanichelli

Per la CROCE BLU di Carpi anche quale Coordinatrice
Giannina Panini

 

Verbale di adesione di Fiorano (formato pdf, 55 Kb)

Verbale di adesione di Formigine (formato pdf, 47 Kb)

Verbale di adesione di Avap di Sestola (formato pdf, 166 Kb)

 

 

VERBALE DI CONFERMA DELLA ADESIONE DELLA P.A. MONTESE ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 13.10.2015, P. 440/INT. FRA LA CROCE BLU DI CARPI ED IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI MODENA AVENTE PER OGGETTO ”CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D. L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DELL’ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001”

Premesso che

  1. La Legge 28 Aprile 2014 n. 67, pubblicata sulla G.U. n. 100 in data 2 maggio 2014 ed entrata in vigore il 17 maggio 2014, ha introdotto l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova;
  2. In data 13.10.2015 è stata sottoscritta fra il reggente Presidente del Tribunale di Modena dott. Vittorio Zanichelli e l’Ente Associazione PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BLU CARPI, la CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ AI SENSI DELL’ART. 8 DELLA LEGGE 28 APRILE 2014 N. 67 E DELL’ART. 1 DEL DECRETO MINISTERIALE 9 GIUGNO 2015;
  3. Detta Convenzione a pag. 2 prevede che la stessa “potrà essere estesa alle Pubbliche Assistenze che ne faranno richiesta tramite il Coordinamento Provinciale”; tra le P.A. elencate nella ridetta Convenzione che hanno la facoltà di adesione è espressamente prevista anche la P.A. di Montese;
  4. Gli accordi prevedono anche la necessità di conferma della adesione da parte del Tribunale.
  5. Con delibera straordinaria, che si allega al presente atto, del giorno 10/07/2017 la P.A. di Montese, attraverso il suo Direttivo, ha deciso di aderire a detta Convenzione, delegando il Presidente Sig.ra Laura Stagni Degli Esposti alla sottoscrizione del presente atto.
     

considerato che

l’Ente presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del decreto legislativo,

si stipula

quanto segue.

La convenzione sottoscritta in data 13.10.2015 è estesa anche alla P.A. di Montese, qui rappresentata dalla Sig.ra Laura Stagni Degli Esposti e troverà applicazione lo stesso capitolato che qui si riporta con indicazione delle referenze cui l’utenza potrà rivolgersi per avere accesso al beneficio.

Art. 1
Attività da svolgere

Il Coordinamento consente che un massimo di n. 60 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino contemporaneamente presso le proprie associazioni, suddivisi secondo le specifiche (disponibilità) allegate, la loro attività non retribuita in favore della collettività. In conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, il Coordinamento specifica che l’attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto le seguenti prestazioni. Lavori nelle Pubbliche Assistenze rappresentate dal Coordinamento nel ramo sociale e per quanto concerne le ipotesi di cui all’art. 186 comma 9-bis del Codice della Strada, in via prioritaria nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale. La disponibilità dell’Ente potrà essere verificata contattando la Sig.ra Laura Stagni Degli Esposti o telefonicamente sull’utenza mobile cell.3389175418 oppure al numero fisso 059/982424 tramite mail: presidente@avapmontese.org

Art. 2
Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai condannati in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2 del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

I soggetti indicati dal comma 2 dell’art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni sono: 1) il delegato delle Pubbliche Assistenze, nella qualità di referente sig.ra Laura Stagni Degli Esposti  (di seguito “l'Organizzatore), 2) nonché il direttore dei servizi sociali, nella qualità di responsabile sig.re Massimiliano Pedrucci (di seguito “il Coordinatore”), 3) il delegato con facoltà di sub-delega, per ogni Associazione, è indicato nelle schede consegnate dalle Pubbliche Assistenze, 4) i soggetti individuati dall' Organizzatore per le attività da svolgere presso le strutture dell’Amministrazione con specifico incarico di organizzare l’attività del singolo condannato affidato alla struttura e di impartire le istruzioni. Il Coordinamento si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati.

Art. 4
Modalità del trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità le Associazioni, in collaborazione con il Coordinamento, si impegnano ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione. In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2,3 e 4 dal citato decreto legislativo. Le Associazioni, in collaborazione con il Coordinamento, si impegnano altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

E’ fatto divieto alle Associazioni o al Coordinamento di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta. E’ obbligatoria da parte dell’Associazione ospitante l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi. L’assicurazione sarà a carico dell’Associazione.

Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto

Le Associazioni, tramite Il Coordinamento, hanno l’obbligo di comunicare quanto prima all’Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al Giudice che ha applicato la sanzione le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l’art. 56 del decreto legislativo (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc…) Al termine dell’esecuzione della pena, i soggetti incaricati ai sensi dell’art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione da inviare al giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7
Risoluzione della Convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Amministrazione.

Art. 8
Durata della Convenzione

La convenzione avrà la stessa durata della convenzione sottoscritta il 13/10/2015. Copia della convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli Enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia - direzione Generale per gli affari penali.

Modena, 9 aprile 2018

Per il Tribunale di Modena
Il Presidente reggente
Pasquale Liccardo

Per la P.A. di Montese
Laura Stagni Degli Esposti

 

Convenzione n. 122 Prot. n. 94/I

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’

AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D. LGS. 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DELL’ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

TRA

il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del dott.ssa Emilia Salvatore, Presidente f.f. del Tribunale Ordinario di Modena, giusta delega di cui in premessa (di seguito “il Tribunale”)

E

la Pubblica Assistenza CROCE BLU CARPI – ODV – Organizzazione di Volontariato, corrente in Carpi (MO), Via Marchiona n. 1, codice fiscale 90020400363), (di seguito "l'Ente"), nella persona del legale rappresentante Sig.ra Giannina PANINI, che interviene in proprio e in rappresentanza dell’Ente,

PREMESSO CHE

  • a norma dell’art. 54 del D. Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, richiamato dall’art. 165 c.p. così come modificato dalla Legge 11 giugno 2004 n. 145, nonché degli artt. 186 comma e 187 del Codice della Strada così come modificato dalla legge 29 luglio 2010 n. 120, il Giudice può applicare, su richiesta dell’imputato o se l’imputato non si oppone, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
  • l’art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54 comma 6 del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di Convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui Circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1 del Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • il Ministro della Giustizia con l’allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle Convenzioni;
  • che l’Ente firmatario della presente Convenzione, presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto Legislativo n. 274/2000.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante della presente Convenzione

SI CONVIENE E STIPULA

la presente Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 e dell’art. 2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001

Art. 1
Attività da svolgere

Si conviene che i soggetti condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 54 del Decreto Legislativo citato in premessa, prestino la propria attività lavorativa non retribuita in favore della collettività.

In conformità a quanto previsto dall’articolo 1 del Decreto Ministeriale citato in premessa, l’Ente specifica che l’attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto le prestazioni di seguito elencate:

  • lavori nelle strutture dell’Associazione nel ramo sociale e sanitario in conformità dello Statuto della Croce Blu di Carpi che all’art. 4 prevede che l’Associazione svolga le seguenti attività di interesse generale:
    1. interventi e prestazioni sanitarie:
      • servizi di trasporto sanitario,
      • servizi di trasporto socio sanitario anche a mezzo di ambulanza,
      • servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche,
    2. interventi e servizi sociali ai sensi dell’art. 1 commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 e alla legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni:
      • organizzazione e gestione dei servizi sociali e assistenziali, anche domiciliari per il sostegno a persone anziane o disabilità e comunque in condizioni anche di temporanea difficoltà,
    3. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale:
      • iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa,
      • iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni e pubbliche amministrazioni,
      • organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento,
    4. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,
    5. protezione civile ai sensi delle leggi vigenti,
    6. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti:
      • promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale nel rispetto delle competenze di ANPAS nazionale,
      • assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell’infanzia,
    7. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata,
    8. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco,
    9. attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali.

L’Ente si riserva la discrezionalità in merito alla disponibilità ad accogliere il lavoratore presso le proprie strutture, anche con riferimento alla compatibilità degli orari lavorativi con l’organizzazione dei servizi dell’Ente.

Art. 2
Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai condannati in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33 comma 2 del citato Decreto Legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, con riferimento a quanto indicato all’art.1.

Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

I soggetti indicati dal comma 2 dell’art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 incaricati di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni è per l’Ente in qualità di Responsabile la Sig.ra Giannina PANINI.

Il Responsabile dei servizi indicati in precedenza, per le attività da svolgere presso i rispettivi servizi dell’Ente ha lo specifico incarico di coordinare l’attività del singolo condannato affidato al servizio, di impartire le istruzioni, di provvedere alle verifiche di cui all’art. 6 della presente Convenzione e di provvedere alla redazione della prevista relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato, da trasmettersi al Coordinatore cui compete la trasmissione della medesima al giudice che ha applicato la sanzione.
La disponibilità dell’Ente potrà essere verificata contattando la Sig.ra Giannina PANINI telefonicamente al 059/698585 oppure al _______________ oppure tramite email presidenza@croceblucarpi.org.

L’inserimento potrà essere preceduto da un colloquio volto a valutare il curriculum dell’interessato ai fini di una idonea collocazione all’interno della struttura.

L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati.

Art. 4
Modalità del trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato Decreto Legislativo.

Il condannato impegnato in attività che richiedono l’uso di dispositivi di protezione individuale, è tenuto a dotarsene secondo le istruzioni fornite dall’Ente, che provvederà a riscontrarne la conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

L’Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. È obbligatoria ed è a carico dell’Ente ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto

L’Ente ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al Giudice che ha applicato la sanzione le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l’art. 56 del Decreto Legislativo (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).

Al termine dell'esecuzione della pena, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere una relazione da inviare al giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7
Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Ente.

Art. 8
Durata della Convenzione

La Convenzione avrà durata fino al 31/12/2026 dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti e si intende tacitamente rinnovata per lo stesso periodo, fatta salva la facoltà di recesso di una delle parti da comunicare entro tre mesi prima della scadenza originaria o rinnovata.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli Enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generali per gli Affari Penali.

Modena li, 09.02.2024

Per il Tribunale di Modena
Il Presidente del Tribunale f.f.
Emilia Salvatore

Per Ente
La Presidente
Giannina PANINI

 

Convenzione n. 62 Prot. n. 95/I

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ CON MESSA ALLA PROVA

AI SENSI DEGLI ARTT. 168 BIS C.P., ART. 464 BIS C.P.P., ART. 8 DELLA L. 28 APRILE 2014 N. 67 E ART. 2, COMMA 1 DEL D. M. 8 GIUGNO 2015, N. 88 DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

TRA

il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del dott.ssa Emilia Salvatore, Presidente f.f. del Tribunale di Modena, giusta delega di cui in premessa (di seguito “il Tribunale”)

E

la Pubblica Assistenza CROCE BLU CARPI – ODV – Organizzazione di Volontariato, corrente in Carpi (MO), Via Marchiona n. 1, codice fiscale 90020400363), (di seguito "l'Ente"), nella persona del legale rappresentante Sig.ra Giannina PANINI, nata a Carpi il 25.9.1949 (codice fiscale PNNGNN49P65B819B ), che interviene in proprio e in rappresentanza dell’Ente,

PREMESSO CHE

  • la Legge 28 aprile 2014 67, pubblicata sulla G.U. n. 100 in data 2 maggio 2014 ed entrata in vigore il 17 maggio 2014 ha introdotto l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova;
  • il nuovo istituto consente all'imputato di reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni di reclusione - nonché per i delitti specificamente individuati nell'art. 550 2 c.p.p. - di richiedere la messa alla prova che consiste - anche - nello svolgimento del lavoro di pubblica utilità;
  • a norma dell'art. 464 quater p.p. il Giudice dispone, su richiesta dell’imputato e con il programma di trattamento elaborato d’intesa con l'UEPE competente per territorio, la messa alla prova con sospensione del processo;
  • tale istituto prevede condotte riparatorie risarcitorie e l'affidamento del richiedente al servizio sociale ma soprattutto lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità che consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, aziende sanitarie o presso enti od organizzazioni anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato (art. 168bis co. 3 c.p.);
  • con il Decreto del Ministero della Giustizia dell'8 giugno 2015, n. 88, è stato approvato il Regolamento recante disciplina delle Convenzioni in materia di pubblica utilità ai fini della messa alla prova dell'imputato, e stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di Convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui Circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1 comma 1 del Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • il predetto Regolamento prevede che nelle Convenzioni debbano essere specificate le mansioni cui i soggetti che prestano lavoro di pubblica utilità possono essere adibiti (art. 2) e che comunque esse debbano rientrare nelle seguenti tipologie: per finalità sociali e socio-sanitarie; per finalità di protezione civile; per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale; per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale ed archivistico; per la manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici; infine, inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto;
  • il Ministro della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle Convenzioni;
  • che l’Ente firmatario della presente Convenzione, presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità con messa alla prova, rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante della presente Convenzione

SI CONVIENE E STIPULA

la presente Convenzione (di seguito "la Convenzione") per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità con messa alla prova ai sensi degli artt. 168 bis c.p., art. 464 bis c.p.p., art. 8 della L. 28 aprile 2014 n. 67 e art. 2, comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia.

Art. 1
Attività da svolgere

L’Ente consente che gli imputati, ammessi con ordinanza pronunciata dal Giudice ai sensi dell’art. 464 quater c.p.p. alla messa alla prova con svolgimento del lavoro di pubblica utilità, prestino presso le proprie strutture la loro attività non retribuita in favore della collettività.

In conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del Decreto Ministeriale citato in premessa, l’Ente specifica che l’attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto le seguenti prestazioni:

  • lavori nelle strutture dell’Associazione nel ramo sociale e sanitario in conformità dello Statuto della Croce Blu di Carpi che all’art. 4 prevede che l’Associazione svolga le seguenti attività di interesse generale:
    1. interventi e prestazioni sanitarie:
      • servizi di trasporto sanitario,
      • servizi di trasporto socio sanitario anche a mezzo di ambulanza,
      • servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche,
    2. interventi e servizi sociali ai sensi dell’art. 1 commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 e alla legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni:
      • organizzazione e gestione dei servizi sociali e assistenziali, anche domiciliari per il sostegno a persone anziane o disabilità e comunque in condizioni anche di temporanea difficoltà,
    3. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale:
      • iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa,
      • iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni e pubbliche amministrazioni,
      • organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento,
    4. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,
    5. protezione civile ai sensi delle leggi vigenti,
    6. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti:
      • promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale nel rispetto delle competenze di ANPAS nazionale,
      • assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell’infanzia,
    7. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata,
    8. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco,
    9. attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali.

Art. 2
Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dagli imputati in conformità con quanto disposto nell’Ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova pronunciata dal Giudice e nella quale verrà indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, con riferimento a quanto indicato all’art. 1.

L’articolazione della prestazione lavorativa gratuita dovrà tenere conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato.

La prestazione, inoltre, è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato.

Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

I soggetti indicati dal comma 2 dell’art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 di coordinare l’attività dell’imputato e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni sono:

  • ra Giannina PANINI.

I Dirigenti pro tempore dei Settori e/o Servizi indicati in precedenza, per le attività da svolgere presso le rispettive strutture dell’Ente, con specifico incarico di coordinare l’attività del singolo imputato affidato alla struttura, di impartire le istruzioni, di provvedere alle verifiche di cui all’art. 6 della presente convenzione e di provvedere alla redazione della prevista relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall’imputato, da trasmettersi al Coordinatore cui compete la trasmissione della medesima all’UEPE di Modena, relazione integrata anche dai nominativi dei Dirigenti responsabili dei Settori indicati.

La disponibilità dell’Amministrazione/Ente potrà essere verificata contattando la Sig.ra Giannina PANINI telefonicamente sull’utenza 059/698585 o tramite mail presidenza@croceblucarpi.org ed una volta ottenuta la disponibilità dell’Ente, come prevede il protocollo sulla messa alla prova, andrà contattato l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, c.d. UEPE (Via Sigonio n. 50/4 in 40124 Modena, tel. 059/212230 - 059/210973), per la redazione del programma o agli indirizzi mail prot.uepe.modena@giustiziacert.it, uepe.modena@giustizia.it , o via fax 059/214611.

Art. 4
Modalità del trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dell’imputato, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato Decreto Legislativo.

L’imputato impegnato in attività che richiedono l’uso di dispositivi di sicurezza e/o protezione individuale, è tenuto a dotarsene secondo le istruzioni fornite dall’Ente, che provvederà a riscontrarne la conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

L’Ente si impegna altresì a che gli imputati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

È fatto divieto all'Ente di corrispondere agli imputati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. 

È obbligatoria ed è a carico dell’Ente ospitante l'assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto

L’Ente ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’UEPE le eventuali violazioni degli obblighi inerenti alla prestazione lavorativa dell’imputato (ad es., se egli, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.) e che possono comportare la revoca della messa alla prova ex art. 168 quater c.p.

Al termine del programma di lavoro previsto, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione, da inviare all’UEPE che ha predisposto il programma di trattamento nel quale si inserisce la prestazione di lavoro gratuita, che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti al lavoro svolto dall’imputato.

Art. 7
Risoluzione della Convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, in termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Ente.

Art. 8
Durata della Convenzione

La Convenzione avrà durata fino al 31/12/2026 dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti e si intende tacitamente rinnovata per lo stesso periodo, fatta salva la facoltà di recesso di una delle parti da comunicare entro tre mesi prima della scadenza originaria o rinnovata.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli Enti convenzionati di cui all’art. 7 del Decreto Ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale per gli affari penali.

Modena li, 09.02.2024

Per il Tribunale di Modena
Il Presidente del Tribunale f.f. 
Dott.ssa Emilia Salvatore

Per l’Ente La Presidente
Sig.ra Giannina PANINI