Convenzione Quadro tra il Ministro della giustizia e l’ANCI - 27 agosto 2015

27 agosto 2015


Art. 21 quinques del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante "misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria", convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2015 n n. 132 (GU n.192 del 20-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 50)

tra

Il Ministero della Giustizia - in persona del Sig. Ministro, On. Andrea Orlando

e

L'ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani - in persona del Sig Presidente, On. Piero Fassino

PREMESSO CHE

  • la legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. I, comma 526, ha disposto che, a decorrere dal IO settembre 2015, le spese obbligatorie di cui all'art. 1 della legge 24 aprile 1941 , n. 392 siano trasferite dai Comuni al Ministero della Giustizia;
  • detta successione non scioglie i rapporti in corso e di cui è parte il Comune, ne' modifica la titolarità delle posizioni di debito e di credito sussistenti al momento del trasferimento stesso; il Ministero della Giustizia subentra nei rapporti in corso, fatta salva la facoltà di recesso;
  • le nuove disposizioni hanno inciso in un sistema consolidatosi nel tempo, la cui modifica richiede un inevitabile processo di adattamento ed accompagnamento al cambiamento;
  • si sono tuttavia allo stesso modo generate nel tempo realtà organizzative locali in cui, specie per gli uffici di maggiori dimensioni, un 'organica integrazione tra attività esternalizzate ed utilizzo di professionalità già in forze presso i singoli enti territoriali ha prodotto risultati di assoluta eccellenza;
  • si sono sviluppate, all ' interno del personale in servizio presso i Comuni, specifiche professionalità, soprattutto (ma non solo) di natura tecnica, delle quali il Ministero della Giustizia, ed in particolare il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, non dispone nell ' immediatezza; ciò stante l' inesistenza di uno specifico ruolo tecnico e la non semplice praticabilità di soluzioni alternative basate sull ' impiego di personale in servizio presso differenti strutture interne, ovvero presso altre Amministrazioni;
  • l' Associazione Nazionale Comuni Italiani - ANCI ha sin dall ' inizio mostrato la propria sensibilità all'importanza del cambiamento in atto, insistendo per una rapida attuazione delle nuove disposizioni e manifestando la propria disponibilità a processi di accompagnamento alla realizzazione del nuovo assetto in maniera ordinata ed efficiente;
  • l'ANCI, in base alle previsioni dell ' art. 1 del suo Statuto, costituisce il sistema di rappresentanza dei Comuni, ne promuove lo sviluppo e la crescita, ne tutela e rappresenta gli interessi, anche nei rapporti con le altre istituzioni e amministrazioni, svolge attività di sostegno, assistenza tecnica ed erogazione di servizi nell ' interesse e nei confronti dei Comuni italiani, promuove lo studio di problemi che interessino gli associati, presta informazione, consulenza e assistenza agli associati, direttamente o mediante altri soggetti, riceve e gestisce finanziamenti, pubblici e privati, gestisce progetti e programmi di diversa natura;
  • il regolare funzionamento delle strutture giudiziarie incide sul più generale assetto ed in particolare sul processo di sviluppo socio-economico della collettività territoriale di ogni singolo Comune interessato;
  • è stato istituito il Tavolo permanente sull'attuazione del modello di gestione degli uffici giudiziari introdotto dall’ articolo l , commi 526 e ss., della Legge 23 dicembre 2014, n.190;
  • in questo quadro è maturata l'adozione da parte del Parlamento Italiano delle disposizioni di cui all ' art. 21 quinques del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante "misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria", convertito con modificazioni in legge 6agosto 2015, n. 132 (GU n.l92 del 20-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 50), ed in vigore dal 21agosto 2015 ;
  • la norma recentemente introdotta prevede che: "Al fine di favorire la piena attuazione di quanto previsto dall 'art. 1, commi 526 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014,n. 190, fino al 31 dicembre 2015, per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria in precedenza svolte dal personale dei comuni già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari, i medesimi uffici giudiziari possono continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal predetto personale comunale, sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della Giustizia , in applicazione e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della Giustizia e l'Associazione nazionale dei comuni italiani.
    Nella convenzione quadro di cui al comma 1 sono fissati, secondo criteri di economicità della spesa, i parametri per la quantificazione del corrispettivo dei servizi di cui al medesimo comma 1.
    Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate secondo i criteri fissati nella convenzione quadro di cui al medesimo comma 1 e nei limiti massimi complessivi del quindici per cento della dotazione ordinaria del capitolo di nuova istituzione previsto dal! 'articolo 1,comma 527, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
    ";
  •  si ritiene fondamentale attuare una piena collaborazione istituzionale tra amministrazioni, e dare completa ed efficiente attuazione alle disposizioni testé citate ,assicurando un graduale ed ordinato passaggio tra il sistema originariamente delineato dalla legge 24 aprile 1941, n. 392 e quello risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 23dicembre 2014, n. 190, nonché riconoscendo l'importanza di definire accordi per un graduale ristoro delle spese sostenute dai Comuni per le annualità pregresse;

Tanto premesso, e richiamato tutto quanto precisato,

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

 

Articolo 1
(Scopo della Convenzione - Quadro)

  1. La presente Convenzione - Quadro è volta a dare attuazione al disposto dali 'art. 21 quinques del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante "misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria," convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2015, n. 132 (GU n.192 del 20-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 50).
  2. Il Ministero della Giustizia provvederà al rilascio della necessaria autorizzazione prevista per le convenzioni o gli accordi applicativi stipulati in sede locale solo in quanto questi ultimi assicurino il pieno rispetto di quanto indicato nella presente Convenzione - Quadro.

Articolo 2

(Definizioni)

1 - Ai fini del presente decreto:

  1. per "attività di custodia" si intendono : a) i servizi volti a garantire l' ordinaria sorveglianza degli immobili destinati ad utilizzo da parte degli uffici giudiziari, in particolare durante le ore di chiusura degli stessi;  b) i servizi di custodia delle chiavi e di apertura e chiusura dei medesimi immobili, di accoglienza degli utenti ed ospiti in ingresso ed accompagnamento alle operazioni di uscita, con eventuale rilascio  e successivo  ritiro di documento identificativo interno, nonché fornitura delle indicazioni generali necessarie per gli spostamenti interni; c) servizi di ricezione e smistamento della posta in arrivo. Sono espressamente esclusi da tale dizione i servizi di sorveglianza armata e, comunque, volti ad assicurare la sicurezza degli uffici giudiziari.
  2. per "attività di telefonia" si intendono: a) i servizi di centralino - intesi come gestione delle chiamate in ingresso ed in uscita - e generale indirizzamento dei flussi telefonici ,anche interni, degli uffici giudiziari. Sono espressamente esclusi da tale dizione tuti i servizi riguardanti la manutenzione ed il funzionamento tecnico degli impianti telefonici ,rientranti nella voce di cui al capo c).
  3. per "attività di riparazione e manutenzione ordinaria" si intendono: a) tutti i servizi di gestione, manutenzione edile e impiantistica e piccola riparazione riguardanti le sedi degli uffici giudiziari. Rientrano espressamente in questa dizione tutte le attività che comportino l'assunzione da parte del personale comunale di uno specifico ruolo tecnico od amministrativo in relazione a rapporti contrattuali con soggetti terzi instaurati allo scopo di assicurare lo svolgimento delle medesime attività di riparazione o manutentive.
  4. per "uffici giudiziari" si intendono: a) gli uffici di cui ali 'articolo I, primo comma, della legge 24 aprile 1941 n. 392, ad esclusione degli uffici giudiziari di cui all'articolo I, comma I, del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge Il febbraio 1994, n. 102.
  5. per "personale dei comuni già distaccato, comandato o comunque specificamente  destinato presso gli uffici giudiziari" si intende: a) il personale alle dirette dipendenze del Comune, che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83,svolgeva la propria attività lavorativa presso gli uffici giudiziari - in tutto od in parte, ed esclusivamente per i servizi sopra indicati - in forza di uno specifico provvedimento amministrativo  dell 'ente territoriale, comunque denominato e qualificato; b) il personale alle dirette dipendenze del Comune che, anche indipendentemente da uno specifico provvedimento amministrativo  dell 'ente territoriale, alla data indicata, era già destinato -in tutto od in parte, ed esclusivamente per i servizi sopra indicati - a svolgere attività comportanti l'assunzione di uno specifico ruolo tecnico od amministrativo in relazione a rapporti contrattuali con soggetti terzi, instaurati allo scopo di assicurare lo svolgimento dei servizi sopra indicati. Tutte le attività sopra indicate posso ritenersi rientranti nell ' oggetto della presente convenzione solo ed esclusivamente in quanto si tratti di servizi svolti direttamente dal personale comunale testé indicato, con espressa esclusione di qualsiasi ipotesi di affidamento da parte dell ' Ente territoriale dei medesimi servizi a terzi, anche ove questi ultimi si avvalgano - sulla base di qualsivoglia rapporto interno -di personale comunale.
  6. per "parametri per la quantificazione del corrispettivo dei servizi" si intendono: a) gli oneri retributivi e i costi di gestione in relazione alle specifiche qualifiche di riferimento ed alle ore di attività svolte dal personale comunale, in favore degli uffici giudiziari, per i servizi sopra indicati; b) i criteri eventualmente anche forfettari, prefissati allo scopo di determinare il tempo impiegato per lo svolgimento dei servizi sopra indicati, in favore degli uffici giudiziari, da parte del personale comunale.

 

Articolo 3
(Determinazione del corrispettivo per i servizi)

 

  1. I parametri per la determinazione dei corrispettivi per i servizi svolti da parte del  personale comunale, nonché i criteri, anche forfettari , sono quantificati sulla base del costo del personale relativo alla unità interessata del Comune di appartenenza, in relazione alle attività effettivamente svolte ed al tempo impiegato. 
  2. I parametri e i corrispettivi di cui al capo che precede sono indicati in una apposita Tabella, predisposta dal Comitato di monitoraggio di cui  all’articolo 6, entro il termine del 15 settembre 2015.

 

Articolo 4
(Procedimento di liquidazione dei corrispettivi)

 

  1. Il Comune interessato, successivamente alla scadenza del 3 J dicembre 20 J 5,provvede a trasmettere alla competente Conferenza Permanente il rendiconto delle attività svolte dal personale comunale in applicazione degli accordi stipulati in sede locale, nel rispetto della presente Convenzione - Quadro e, in particolare, dei parametri di determinazione dei corrispettivi ivi indicati.
  2. Il Ministero della Giustizia, attraverso la competente Direzione Generale per le Risorse Materiali e delle Tecnologie, provvede al versamento in favore dell'Ente territoriale interessato delle somme dovute a titolo di corrispettivo per i servizi svolti dal personale comunale, nella misura riconosciuta dalla competente Conferenza Permanente, entro il termine di mesi tre, decorrenti dall'avvenuta ricezione del provvedimento di quest'ultima che abbia provveduto alla verifica ed al riconoscimento dei corrispettivi richiesti .
  3. La competente Direzione Generale per le Risorse Materiali e delle Tecnologie, per la gestione di tutte le attività connesse all'obbligo di pagamento dei corrispettivi sopraindicati, potrà avvalersi della delega di funzioni di cui all ' art. 6, comma 4), del nuovo Regolamento di Organizzazione del Ministero della Giustizia (DPCM J 5/6/20 J 5 n. 84,pubblicato sulla GU - Serie Generale - del 29/6/2015).

 

Articolo 5
(Stipula di accordi o convenzioni in ambito locale)

 

  1. Gli uffici giudiziari, sulla base della presente Convenzione - Quadro e dei criteri tutti ivi indicati, possono stipulare con i Comuni nel cui ambito territoriale sono collocati appositi accordi o convenzioni al fine di continuare ad avvalersi - per le attività in precedenza svolte di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria - dei servizi forniti dal personale dell'Ente già destinato a dette attività per gli uffici giudiziari medesimi. Lo svolgimento di tali attività non instaura alcun rapporto di lavoro o di servizio, anche temporaneo, con il Ministero della Giustizia. Pertanto, tale personale non potrà in alcun modo  essere destinatario di provvedimenti dell ' Amministrazione giudiziaria, né tantomeno essere utilizzato in attività connesse alle funzioni giudiziarie.
  2. Il Ministero della Giustizia, con decreto a firma del Direttore Generale delle Risorse e delle Tecnologie e del Direttore Generale del Bilancio e della Contabilità, previo parere della competente Conferenza permanente, verificato il rispetto della presente Convenzione Quadro ed il mancato superamento del complessivo limite di spesa, provvede al rilascio della necessaria autorizzazione.
  3. In mancanza di autorizzazione ministeriale, nessuna pretesa potrà essere rivolta nei confronti del Ministero della Giustizia per il pagamento dei corrispettivi dei servizi che siano stati comunque resi in forza di accordi locali cui si sia data in ogni caso attuazione.


Articolo 6
(Comitato di monitoraggio)

 

Il Ministero della Giustizia e l'ANCI costituiranno un Comitato di monitoraggio composto da due membri designati per ciascuna delle parti. Il Comitato è responsabile delle attività previste dalla presente Convenzione - Quadro e valuta, in via preliminare tutte le questioni attinenti all ' interpretazione ed all 'esecuzione di quest' ultima, ivi comprese quelle riguardanti l' eventuale aggiornamento della tabella di cui all’articolo 3.

Le funzioni del comitato di monitoraggio, per quanto attiene agli accordi stipulati in  sede locale, sono svolte dalle Conferenze Permanenti, con la partecipazione obbligatoria del rappresentante designato dal Comune interessato

 

Articolo 7
(Risorse finanziarie)

 

  1. Il pagamento da parte del Ministero della Giustizia dei corrispettivi per i servizi  svolti dal personale comunale come sopra indicati dovrà avvenire entro il limite massimo complessivo del quindici per cento della dotazione ordinaria, per l'anno 2015, del capitolo di nuova istituzione 1550 - Spese relative al funzionamento degli uiffici  giudiziari – previsto Associazione Nazionale Comuni Italiani Ministero della Giustizia dall 'm1icolo l, comma 527, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. II Ministero della Giustizia provvederà al rilascio delle autorizzazioni previste per  gli accordi stipulati in sede locale solo nella ipotesi in cui ciò non comporti il superamento del tetto di spesa di cui al capo che precede. 3. A tale fine, ciascuna convenzione stipulata in sede locale dovrà contenere l'espressa indicazione dell’onere economico massimo dalla stessa derivante, calcolato secondo parametri della presente Convenzione - Quadro.

 

Articolo 8
(Procedura di composizione delle controversie)

 

  1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti in relazione alla presente convenzione - Quadro, comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, a seguito della preliminare valutazione da parte de Comitato di monitoraggio di cui al precedente articolo 6, saranno eventualmente deferite ad un Collegio arbitrale composto da tre arbitri, di cui uno designato da ciascuna delle parti ed il terzo, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, nei modi previsti all'articolo 810 c .p.c.
  2. II Collegio Arbitrale deciderà In via irrituale, secondo equità, senza formalità e regolando lo svolgimento del procedimento arbitrale nel modo che riterrà più opportuno, nel rispetto del principio del contraddittorio.
  3. Gli accordi e convenzioni stipulati in ambito locale dovranno obbligatoriamente prevedere la medesima forma di risoluzione di eventuali controversie, ed in caso contrario non potrà essere rilasciata la medesima autorizzazione ministeriale. 

27 agosto 2015

IL PRESIDENTE DELL' ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI
Piero Fassino  

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Andrea Orlando