Protocollo per lo svolgimento della messa alla prova ai sensi della legge 67/2014 tra il Presidente del tribunale di Ferrara e l’Ufficio di esecuzione penale esterna di BOLOGNA - 13 luglio 2015

13 luglio 2015

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Ufficio di Esecuzione Penale Esterna
BOLOGNA e FERRARA

Prot. 1375/15

Protocollo per lo svolgimento della messa alla prova ai sensi della legge 67/2014 tra il Presidente del tribunale di Ferrara e l’Ufficio di esecuzione penale esterna di Bologna
 

Visti gli art 168bis, 168 ter c.p. 464bis, 464 ter, 464 quater, 464 quinquies, 464-sexies, 464-septies, 464-octies, 464-novies c.p.p. e 141 ter introdotti dalla legge 67 del 28 aprile 2014 .

Visto il regolamento del Ministro della Giustizia dell’8/6/2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2/7/2015
 

TRA

il Presidente del Tribunale di Ferrara, dott. Pasquale Maiorano, ed il Direttore dell’UEPE, dott.ssa Maria Paola Schiaffelli si conviene e si stipula quanto segue:
 

Art.1

Nel subprocedimento avviato dalla richiesta di sospensione del procedimento penale con messa alla prova, la competenza dell’UEPE di Bologna-Ferrara, riguarda gli imputati o gli indagati che risiedono o domiciliano nella provincia di Ferrara, o che intendano eseguire la messa alla prova nel territorio della provincia;

L’UEPE di Bologna e Ferrara riceve dall’imputato personalmente o tramite il difensore in forza di procura speciale, la richiesta di elaborazione di un programma di trattamento che deve essere corredata di:
 

  1. dati anagrafici dell’assistito;
  2. certificazione anagrafica attestante la residenza o il domicilio;
  3. recapito telefonico;
  4. indicazioni relative allo svolgimento di attività lavorativa - stato di disoccupazione - inabilità lavorative riconosciute;
  5. eventuale documentazione proveniente dai servizi sociali o sanitari che consenta di ritenere superabili condizioni potenzialmente ostative all’ammissione al beneficio, quali lo stato di tossico-alcoldipendenza o la presenza di altre patologie rilevanti;
  6. indicazioni relative all’eventuale risarcimento eseguito, offerto o proposto in favore della persona offesa o in alternativa la disponibilità ad aderire ad un programma di mediazione penale;
  7. indicazioni specifiche per l’identificazione del procedimento: numero di iscrizione nel R.G. delle notizie di reato; numero del procedimento penale; fatti per cui si procede e disposizioni penali che si assumono violate ovvero capo d’imputazione; Tribunale competente;
  8. udienza nella quale la richiesta è stata o nella quale sarà avanzata e giudice avanti al quale il richiedente è chiamato a comparire;
  9. documentazione relativa al permesso di soggiorno;
  10. indicazione sintetica della situazione personale e familiare;
  11. dichiarazione di disponibilità dell’Ente ad accogliere il lavoro di pubblica utilità o indicazione della struttura o ente convenzionato presso la quale svolgere il lavoro di pubblica utilità, se individuati o la riserva di ricerca e indicazione, entro un termine definito, dell’Ente presso cui svolgere il lavoro di p.u.

L’UEPE rilascia all’imputato/indagato o al difensore, l’attestazione di avvenuta richiesta di programma di trattamento, da presentare  all’Autorità Giudiziaria procedente.
 

Art.2

A seguito della richiesta, il giudice alla prima successiva udienza, verifica
l’ammissibilità della domanda rispetto ai criteri e alle prescrizioni di legge previsti dall’art.464 quater cpp:
 

  • che non ricorrano le condizioni per una pronuncia ex art. 129 c.p.p.;
  • che si tratti di procedimento per reati puniti con pena edittale pecuniaria o detentiva anche alternativa non superiore nel massimo a quattro anni o dei delitti di cui al comma 2 dell'art. 550 del cpp;
  • che l’imputato abbia espresso il suo consenso al programma di trattamento e che la domanda sia effettivamente volontaria;
  • che  l’imputato non sia stato già ammesso alla messa alla prova;
  • che non ricorra uno dei casi di cui agli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 c.p.

Ove il programma non sia stato ancora presentato il giudice lo richiederà all’UEPE per una udienza successiva e tale provvedimento sarà comunicato all’UEPE tramite mail con immediatezza. La fissazione dell’udienza successiva è fissata a distanza di 2 mesi, prorogabili su richiesta dell’Ufficio fino al massimo di quattro mesi per giustificati motivi.
 

Art.3

L’UEPE, preso atto dell’attivo coinvolgimento dell’utente - manifestato nel fornire documentazione e ogni altro elemento utile allo svolgimento dell’indagine ed all’elaborazione del programma di trattamento, nonché nel produrre attestazione rilasciata da uno degli Enti Convenzionati con il Tribunale, presso cui svolgere il Lavoro di Pubblica Utilità, trasmette in tempo utile per l’udienza comunicata dal Tribunale il programma di trattamento di cui al fac-simile allegato, elaborato “d’intesa con il soggetto”.
Il programma di trattamento redatto con il consenso dell’imputato/indagato, è elaborato sulla base degli elementi indispensabili e necessari per costruire e condividerne con l’utente il contenuto, in considerazione della diversità dei soggetti, ed escludendo di massima prescrizioni orarie o limitazioni alla circolazione sul territorio.
Il programma di trattamento è firmato dal soggetto per condivisione formale ed è trasmesso, a cura dell’UEPE, al Tribunale di Ferrara insieme all’indagine socio-familiare, nella quale possono essere evidenziate anche le eventuali criticità che potranno essere tradotte dal Giudice in limiti o divieti durante il periodo di messa alla prova.
 

Art.4

Il Giudice, ricevuto il piano di trattamento, può integrarlo e inserire le prescrizioni concernenti la riparazione del danno, le condotte riparatorie e/o la eliminazione delle conseguenze dannose del reato e valuta l’ opportunità di prevedere percorsi di mediazione. In caso di accoglimento dell’istanza e di approvazione del programma di trattamento, nel provvedimento emesso dal Tribunale è fatto obbligo all’imputato/indagato di recarsi all’UEPE entro 10 giorni dalla data dell’udienza, per la sottoscrizione del verbale.
La misura e quindi i termini di cui al comma quinto dell’art. 464 quater c.p.p. decorrono dal momento della sottoscrizione del verbale di messa alla prova da parte dell'imputato, presso l’UEPE. Da tale momento il termine di prescrizione è sospeso.
Copia del medesimo verbale è immediatamente trasmessa a cura dell’UEPE al Tribunale di Ferrara e all’Ente convenzionato per il Lavoro di Pubblica Utilità.
L’UEPE segnalerà altresì prontamente al giudice la mancata presentazione dell’interessato per la sottoscrizione del verbale ed eventuali ritardi.
Il Tribunale di Ferrara comunica all’UEPE anche l’eventuale rigetto dell’istanza di messa alla prova.
 

Art.5

Durante la fase di esecuzione della prova, l’UEPE svolge gli interventi necessari con le modalità previste dall’art.72 della legge n. 354/1975 e riferisce al giudice, con cadenza almeno trimestrale, sull’andamento del programma, sul comportamento tenuto, sulle proposte di modifica e sulle eventuali trasgressioni che potrebbero determinare la sospensione della prova.
Redige inoltre la relazione finale.
Al termine del periodo fissato, il giudice valuta in udienza l’esito della prova e, in caso positivo, dichiara l’estinzione del reato.
Il giudice può revocare anticipatamente la misura, con ripresa del processo, per grave e reiterata trasgressione del programma di trattamento o delle prescrizioni.
 

Art.6

Le comunicazioni tra gli Uffici firmatari del presente protocollo avverranno attraverso le caselle di posta elettronica:

gip.penale.tribunale.ferrara@giustizia.it
dibattimento.penale.tribunale.ferrara@giustizia.it
segreteria.uepe.bologna@giustizia.it
uepe.bologna@giustiziacert.it

N. B. La messa alla prova è subordinata alla prestazione di un lavoro di pubblica utilità che l’imputato deve reperire.

Ferrara, 13 luglio 2015

Il Presidente del Tribunale

Il Direttore dell’UEPE