Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di UDINE ed il Comune di Bagnaria Arsa - 30 marzo 2018 - 20 aprile 2023

20 aprile 2023

TRIBUNALE DI UDINE

 

Convenzione

ai sensi dell' art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n°274, degli artt. 186 e 187 del D.Lgs.30 aprile 1992 n. 285, dell'art.73 comma 5 bis del DPR 309/1990, dell'art. 165 del codice penale e dell'articolo 2 del D.M. 26 marzo 2001

Premesso:

che, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 22 agosto 2000, n° 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

  • che, a norma degli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada) il giudice del Tribunale può sostituire la pena detentiva e pecuniaria, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del d. Lgs. N. 274/2000;
  • che a norma dell'art.73, comma 5 bis del DPR 309/1990 (Testo unico sugli stupefacenti) il giudice del tribunale può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quelle del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del decreto legislativo n. 274/2000, secondo le modalità ivi previste;
  • che a norma dell'articolo 165 del Codice penale il giudice del Tribunale può concedere la sospensione condizionale della pena subordinandola alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa;
  • che con decreto ministeriale del 26 marzo 2001 sono state introdotte norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità;
  • che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001 stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma l, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • che il Ministero della Giustizia con nota del 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
  • che il Comune di Bagnaria Arsa con deliberazione n. 52 del 19.03.2018 ha approvatolo schema di convenzione di che trattasi;
  • che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato decreto legislativo;

TRA

Il Tribunale di Udine, Codice fiscale 80016640304 nel seguito indicato come Tribunale, nella persona del Presidente, dott. Paolo Corder, domiciliato per la carica in Largo Ospedale Vecchio n. 1,

E

Il Comune di Bagnaria Arsa C.F. 00461800302, nel seguito indicato come Comune, nella persona del Sindaco sig Cristiano Tiussi, domiciliato per la carica in Bagnaria Arsa-Piazza S. Andrea, n. 1-33050 Bagnaria Arsa (UD).

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Il Comune, salve ulteriori specifiche disponibilità evidenziate dagli Uffici, consente che un numero massimo di 3 (tre) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo n. 274/2000, degli art. 186 e 187 del decreto legislativo n. 285/1992, dell'art. 73 comma 5 bis del DPR 309/1190 e dall'articolo 165 del Codice penale, prestino presso di sé, nell’arco di ogni singolo anno di durata della presente convenzione, la loro attività non retribuita in favore della collettività.
Allo svolgimento dei lavori dì pubblica utilità saranno ammessi prioritariamente i soggetti residenti nel Comune di Bagnaria Arsa.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori dì pubblica utilità svolgeranno, presso le strutture del Comune, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall’art. 1 del d.m. 26 marzo 2001 (G.U. n.80 del 5/4/2001):

  • prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche;
  • prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzioni del randagismo degli animali;
  • prestazioni di lavoro nella manutenzione e del decoro di ospedali e case di cura o dei beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze Armate o dalle Forze di Polizia;
  • altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato;

I soggetti nei cui confronti la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità è stata applicata ai sensi degli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 potranno effettuare inoltre prestazioni nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale.
Il Comune si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell’elenco delle prestazioni alla cancelleria del tribunale e all’ufficio di esecuzione penale esterna,

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto con la sentenza di condanna, nella quale il Giudice di Pace, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, e il Giudice del Tribunale, indica le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

Art. 4

Il Comune, tramite i propri dirigenti, si riserva di individuare, prima dell'avvio dei singoli inserimenti, le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.
Tale individuazione verrà fatta in relazione all'attinenza tra le tematiche determinate all'art. 2 e i relativi Servizi dell'Ente.
I coordinatori individuati potranno avvalersi di loro collaboratori per impartire le istruzioni di lavoro.
Il Comune si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati.
L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo dei funzionario di servizio sociale incaricato di seguire l'andamento dell’esecuzione della pena sostitutiva per ciascuno dei soggetti ammessi.

Art. 5

Preliminarmente all’inserimento, ogni condannato dovrà essere sottoposto a visita medica di idoneità presso la competente struttura individuata dal Comune
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
E' obbligatoria ed è a carico del Comune l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Il Comune provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.
Il Comune si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
Le spese sostenute dal Comune per le incombenze stabilite dal presente articolo, dovranno essere rimborsate dal condannato preliminarmente alla certificazione di cui al successivo art. 7.

Art. 6

E' fatto divieto al Comune di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Art. 7

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 8

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la presente convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento del Comune.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.
Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del d.m. 26 marzo 2001, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli affari penali ed agli Uffici dei Giudici di Pace del circondario.

Udine – Bagnaria Arsa, 30 marzo 2018

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Tribunale
Paolo Corder

Il Sindaco
Cristiano Tiussi

 

 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ

ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n°274, degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, dell'art.73 comma 5 bis del DPR 309/1990, dell'art. 165 del codice penale e dell'articolo 2 del D.M. 26 marzo 2001

Premesso:

  • che, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 22 agosto 2000, n° 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
  • che, a norma degli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada) il giudice del Tribunale può sostituire la pena detentiva e pecuniaria, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del d. Lgs. N. 274/2000;
  • che a norma dell'art.73, comma 5 bis del DPR 309/1990 (Testo unico sugli stupefacenti) il giudice del tribunale può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quelle del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del decreto legislativo n. 274/2000, secondo le modalità ivi previste;
  • che a norma dell'articolo 165 del Codice penale il giudice del Tribunale può concedere la sospensione condizionale della pena subordinandola alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa;
  • che con decreto ministeriale del 26 marzo 2001 sono state introdotte norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità;
  • che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001 stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma l, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • che il Ministero della Giustizia con nota del 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
  • che il Comune di Bagnaria Arsa con deliberazione n. 43 del 30/03/2023 ha approvatolo schema di convenzione di che trattasi;
  • che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato decreto legislativo;

TRA

Il Tribunale di Udine, Codice fiscale 80016640304 nel seguito indicato come Tribunale, nella persona del Presidente, dott. Paolo Corder, domiciliato per la carica in Largo Ospedale Vecchio n. 1,

E

Il Comune di Bagnaria Arsa, C.F. 00461800302, nel seguito indicato come Comune, nella persona del Sindaco Sig.ra Elisa Pizzamiglio, domiciliato per la carica in Municipio di Bagnaria Arsa, p.zza Sant’Andrea 1

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Il Comune consente che un numero massimo di 3 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo n. 274/2000, degli art. 186 e 187 del decreto legislativo n. 285/1992, dell'art. 73 comma 5 bis del DPR 309/1190 e dall'articolo 165 del Codice penale, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori dì pubblica utilità svolgeranno, presso le strutture del Comune, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall’art. 1 del d.m. 26 marzo 2001 (G.U. n.80 del 5/4/2001):

  • prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche;
  • prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzioni del randagismo degli animali;
  • prestazioni di lavoro nella manutenzione e del decoro di ospedali e case di cura o dei beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze Armate o dalle Forze di Polizia;
  • altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato;

I soggetti nei cui confronti la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità è stata applicata ai sensi degli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 potranno effettuare inoltre prestazioni nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale.

Il Comune si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell’elenco delle prestazioni alla cancelleria del tribunale e all’ufficio di esecuzione penale esterna,

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto con la sentenza di condanna, nella quale il Giudice di Pace, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, e il Giudice del Tribunale, indica le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

Art. 4

Il Comune, tramite i propri dirigenti, si riserva di individuare, prima dell'avvio dei singoli inserimenti, le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

Tale individuazione verrà fatta in relazione all'attinenza tra le tematiche determinate all'art. 2 e i relativi Servizi dell'Ente.

I coordinatori individuati potranno avvalersi di loro collaboratori per impartire le istruzioni di lavoro.

Il Comune si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati.

L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo dei funzionari di servizio sociale incaricati di seguire l'andamento dell’esecuzione della pena sostitutiva per ciascuno dei soggetti ammessi.

Art. 5

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

E' obbligatoria ed è a carico del Comune l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi

Il Comune provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

Il Comune si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

Art. 6

E' fatto divieto al Comune di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Art. 7

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 8

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la presente convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento del Comune.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di cinque (5) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, alla scadenza perderà efficacia e dovrà essere rinnovata.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del d.m. 26 marzo 2001, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli affari penali ed agli Uffici dei Giudici di Pace del circondario.

 Bagnaria Arsa, il 20/04/2023

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Il Sindaco
dott.ssa Elisa Pizzamiglio

Il Presidente del Tribunale
dott. Paolo Corder