Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di PIACENZA e la Parrocchia di S.Lorenzo Martire in Monticelli D'Ongina - 17 aprile 2018 - 22 aprile 2024

22 aprile 2024

Tribunale di PIACENZA

 

CONVENZIONE

per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del d.l.vo 28 agosto 2000, n. 274, 2 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, 8 della legge 28 aprile 2014 n. 67, e
del decreto ministeriale 10 giugno 2015 (approvata con D.G.C. n. 9 del 01/02/2018)

Premesso

che l’art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, prevede l’applicabilità, su richiesta dell’imputato, della pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che alla prestazione di tale attività può altresì essere subordinata la sospensione condizionale della pena se il condannato non si oppone, ai sensi dell’art. 165 c.p., come modificato dalla l. 145/04 e dalla legge n.120/2010;

che la Legge del 29 luglio 2010 nr. 210 recante disposizioni in materia di sicurezza stradale ha novellato gli artt. 186 e 187 del Codice della Strada prevedono che, per talune fattispecie delle norme citate, la pena detentiva e pecuniaria possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del d.lgs. 28 agosto 2000 nr. 274, consistente, nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere in via prioritaria nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso entri o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;

che la legge 28 aprile 2014 n. 67, pubblicata sulla G.U. n. 100 in data 2 maggio 2014 ed entrata in vigore il 17 maggio 2014 ha introdotto l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova. Il nuovo istituto consente all’imputato di reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni di reclusione – nonché per i delitti specificamente individuati nell’art. 550 co.2 c.p.p. – di richiedere la messa alla prova che consiste – anche – nello svolgimento del lavoro di pubblica utilità. A norma dell’art. 464 quater c.p.p. il Giudice dispone, su richiesta dell’imputato e con il programma di trattamento predisposto dall’UEPE competente per territorio, la messa alla prova con sospensione del processo. Tale istituto prevede condotte riparatorie risarcitorie e l’affidamento del richiedente al servizio sociale ma soprattutto lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità (art. 168 bis co. 3 c.p.);

che l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministero della Giustizia con decreto 16.7.2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che il Regolamento del Ministero della Giustizia previsto dall’art. 8 della legge n. 67 del 2014, adottato in data 10 giugno 2015 e pubblicato nella G.U. in data 2 luglio 2015 conferma all’art. 2 che l’attività non retribuita a favore della collettività è svolta secondo quanto stabilito nelle convenzioni stipulate con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale, nell’ambito e a favore delle strutture esistenti in seno alle amministrazioni, agli enti o alle organizzazioni indicate nell’art. 1 co. 1;

che il suddetto regolamento all’art. 2 comma 2 prevede altresì che la prestazione di lavoro di pubblica utilità durante la messa alla prova può essere svolta anche presso un ente convenzionato ai sensi dell’art. 54 del citato decreto legislativo e pertanto la presente convenzione si applica anche a coloro che sono messi alla prova ai sensi dell’art. 168 bis c.p.;

che è stato manifestato interesse alla stipula della convenzione da parte della Parrocchia di S.Lorenzo Martire in Monticelli D'Ongina (di seguito l'Ente ecclesiastico) il quale rientra tra quelli indicati nell’art. 168 bis c.p. e nell’art.54 del citato decreto legislativo;

tutto cio’ premesso,

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona della Dr.ssa Marisella Gatti, Presidente del Tribunale di Piacenza F.F., con sede in Piacenza, Via del Consiglio n.12, CF: 80013550332, giusta la delega di cui in premessa e la Parrocchia di S.Lorenzo Martire in Monticelli D'Ongina (PC) C.F. 91016730334 sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Bianchi Don Stefano,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

La Parrocchia di S.Lorenzo Martire in Monticelli D'Ongina (PC) consente che n. 3 persone messe alla prova ai sensi dell’art. 168 bis c.p. e/o condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa come richiesto dalla normativa vigente, presti presso di sé la attività non retribuita in favore della collettività. La Parrocchia di S.Lorenzo Martire in Monticelli D'Ongina (PC) specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

  • in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale; (solo per i Comuni)
  • educativo e ricreativo, educazione alla pratica sportiva e al tempo libero e alla salvaguardia delle strutture dell'Ente ecclesiastico non commerciale;

L’Ente garantisce lo svolgimento dell’attività non retribuita in favore della collettività nei segg. giorni della settimana:
dal lunedi al venerdi dalle ore 9.00 alle ore 19.00;
il sabato dalle ore 9.00 alle ore 19.00;
la domenica dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

Art. 2

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità con riferimento a quanto indicato all’art. 1.
L’articolazione della prestazione lavorativa gratuita dovrà tenere conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato. La prestazione, inoltre, è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato.

Art. 3

L’Ente Ecclesiastico che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

  • Bianchi Don Stefano;
  • i soggetti individuati dal Coordinatore per le attività da svolgere presso le strutture dell'Ente Ecclesiastico con specifico incarico di coordinare l'attività del singolo condannato affidato alla struttura e di impartire le istruzioni.

L’Ente Ecclesiastico si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominati ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, la Parrocchia di S.Lorenzo Martire in Monticelli D'Ongina (PC) s’impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L’imputato impegnato in attività che richiedono l’uso di dispositivi di sicurezza e/o protezione individuale, è tenuto a dotarsene secondo le istruzioni fornite dall’Ente Ecclesiastico, che provvederà a riscontrarne la conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
L’Ente Ecclesiastico si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi già predisposti.

Art. 5

E’ fatto divieto all’Ente Ecclesiastico di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
E’ obbligatoria ed è a carico dell’Ente Ecclesiastico l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

L’Ente Ecclesiastico ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’U.E.P.E le eventuali violazioni degli obblighi inerenti la prestazione lavorativa dell’imputato (ad esempio se egli, senza giustificato motivo non si reca nel luogo dove svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato ecc.) e che possono comportare la revoca della messa alla prova ex art. 168 quater c.p..
Terminata l’esecuzione della pena i soggetti incaricati di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati, di cui all’articolo 3 della presente convenzione, dovranno redigere una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’Ente Ecclesiastico.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di 3 anni a decorrere dalla data della stipula e sarà rinnovabile.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione generale della Giustizia Penale – Ufficio I - Affari legislativi
Si dispone l’inserimento della presente convenzione sul sito internet del Tribunale di Piacenza.

Piacenza, 17 aprile 2018

Il Presidente del Tribunale f.f.
Marisella Gatti

Il Rappresentante legale della Parrocchia
dI S.Lorenzo Martire
Bianchi Don Stefano

 

CONVENZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO Dl PUBBLICA UTILITA'AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000, N. 274, 2 DEL D.M. 26 MARZO 2001, DEGLI ARTT. 168 BIS c.p., 464 BIS C.P.P., 2 COMMA 1 DEL D.M. 8.06.2015 N. 88,20 BIS C.P. E 545 BIS C.P.P.

Premesso

  • che l'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, prevede l'applicabilità, su richiesta dell'imputato, della pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
  • che alla prestazione di tale attività può altresì essere subordinata la sospensione condizionale della pena se il condannato non si oppone, ai sensi dell'art. 165 c.p., come modificato dalla l. 145/04 e dalla legge n.120/2010;
  • che la Legge del 29 luglio 2010 nr. 210 recante disposizioni in materia di sicurezza stradale ha novellato gli artt. 186 e 187 del Codice della Strada che prevedono, per talune fattispecie delle norme citate, che la pena detentiva e pecuniaria possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del d.lgs. 28 agosto 2000 nr. 274, consistente, nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere in via prioritaria nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso entri o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
  • che la legge 28 aprile 2014 n. 67, pubblicata sulla G.U. n. 100 in data 2 maggio 2014 ed entrata in vigore il 17 maggio 2014 ha introdotto l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova. Il nuovo istituto consente all'imputato di reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni di reclusione — nonché per i delitti specificamente individuati nell'art. 550 co.2 c.p.p. — di richiedere la messa alla prova che consiste — anche — nello svolgimento del lavoro di pubblica utilità. A norma dell'art. 464 quater c.p.p. il Giudice dispone, su richiesta dell'imputato e con il programma di trattamento predisposto dall'UEPE competente per territorio, la messa alla prova con sospensione del processo. Tale istituto prevede condotte riparatorie risarcitorie e l'affidamento del richiedente al servizio sociale ma soprattutto lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità (art. 168 bis co. 3 c.p.);
  • che l'art. 1 del decreto legislativo n. 150 del 10 ottobre 2022 ha introdotto l'art. 20 bis c.p. (pene sostitutive delle pene detentive brevi);
  • che l'art. 73, ai commi 5 bis e 5 ter, DPR n. 309 del 1990 (Testo Unico Stupefacenti), prevede ipotesi di applicazione dell'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274;
  • che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • che il Ministero della Giustizia con decreto 16.7.2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
  • che il Regolamento del Ministero della Giustizia previsto dall'art. 8 della legge n. 67 del 2014, adottato in data 10 giugno 2015 e pubblicato nella G.U. in data 2 luglio 2015 conferma all'art. 2 che l'attività non retribuita a favore della collettività è svolta secondo quanto stabilito nelle convenzioni stipulate con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale, nell'ambito e a favore delle strutture esistenti in seno alle amministrazioni, agli enti o alle organizzazioni indicate nell'art. 1 co. 1
  • che il suddetto regolamento all'art. 2 comma 2 prevede altresì che la prestazione di lavoro di pubblica utilità durante la messa alla prova può essere svolta anche presso un ente convenzionato ai sensi dell'art. 54 del citato decreto legislativo e pertanto la presente convenzione si applica anche a coloro che sono messi alla prova ai sensi dell'art. 168 bis c.p.
  • che è stato manifestato interesse alla stipula della convenzione da parte della Parrocchia S. Lorenzo Martire in Monticelli D'Ongina (di seguito l' Ente Ecclesiastico) il quale rientra tra quelli indicati nell'art. 168 bis c.p. e nell'art.54 del citato decreto legislativo;

tutto ciò premesso, tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Presidente del Tribunale di Piacenza, dott. Stefano Brusati, giusta la delega di cui in premessa e l'Ente Ecclesiastico sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Bianchi Don Stefano, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1
Attività da svolgere

La Parrocchia di S. Lorenzo martire in Monticelli D'Ongina (PC) consente che n. 3 persone messe alla prova ai sensi dell'art. 168 bis c.p. e/o condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità di cui alla normativa in premessa, prestino presso di sé l’attività non retribuita in favore della collettività. L'Ente Ecclesiastico specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

  • educativo e ricreativo, educazione alla pratica sportiva e al tempo libero e alla salvaguardia delle strutture dell' Ente Ecclesiastico non commerciale.

La Parrocchia di S. Lorenzo Martire in Monticelli D'Ongina garantisce lo svolgimento dell'attività non retribuita in favore della collettività nei seguenti giorni della settimana: dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 20.00; la domenica dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

Art. 2
Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità

Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

L'Ente Ecclesiastico che acconsente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: Bianchi Don Stefano e i collaboratori individuati dallo stesso referente.

L'Ente Ecclesiastico si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominati ora indicati.

Art. 4
Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, la Parrocchia di S. Lorenzo Martire in Monticelli D'Ongina (PC) s'impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

ln nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente Ecclesiastico si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi già predisposti.

Art. 5
Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali

E' fatto divieto all'Ente Ecclesiastico di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente Ecclesiastico ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6
Violazione degli obblighi - Relazione sul lavoro svolto

L'Ente Ecclesiastico ha l'obbligo di comunicare quanto prima all'U.E.P.E le eventuali violazioni degli obblighi inerenti la prestazione lavorativa dell'imputato (ad esempio se egli, senza giustificato motivo non si reca nel luogo dove svolgere it lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato ecc.)

Terminata l'esecuzione della pena i soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7
Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente Ecclesiastico.

Art. 8
Durata della convenzione

La presente convenzione avrà la durata di 3 anni a decorrere dalla data della firma.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa,

nonché al Ministero della Giustizia — Direzione generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova.

Si dispone l'inserimento della presente convenzione sul sito internet del Tribunale di Piacenza.

Piacenza, 22.04.2024

Il rappresentante legale della Parrocchia di S. Lorenzo Martire
Bianchi Don Stefano

Il Presidente del Tribunale
Dr. Stefano Brusati