Convenzione tra l'UEPE di Torino ed Asti e l'associazione Libera, rete territoriale Piemonte - 16 dicembre 2011

16 dicembre 2011

L''Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di TORINO ed ASTI (Codice Fiscale 97586660017), nella persona del Direttore Dott.ssa Angela Maria Reale nata a Salerno il 23/11/1956 elettivamente domiciliata ai fini della presente convenzione, presso la sede legale dell' Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, in Via Pomba, 29 Torino

e

l'Associazione LIBERA, COORDINAMENTO PIEMONTE rappresentato dalla referente regionale FAVA MARIA JOSE1 nata a Torino, il 23 gennaio 1974,elettivamente domiciliata a Torino, Via Oropa 102

concordano che il recupero e il reinserimento sociale di persone coinvolte in attività criminose passa anche attraverso la partecipazione di istituzioni ed associazioni, al fine di sostenere la costituzione di legami sociali improntati alla solidarietà.

VISTI che

  • L'art. 27 comma 3 della Costituzione, che recita: " le pene non possono consistere in trattamenti contrarì al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato'';
  • la legge n.354/75, recante norme sull'ordinamento penitenziario, e successive modifiche, prevede all' art.47 che  l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato (..);
  • il D.P.R. 230/2000, riguardante il regolamento recante norme  sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà,che prevede:
    • all'art. 1 che "il trattamento rieducativo (..) è diretto a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali,nonché dette relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale",
    • all'art. 27 che la persona giunga ad una "riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa",
    • all'art. 68 comma 6, che le Direzioni degli Istituti e degli Uffici di esecuzione penale esterna curino la partecipazione della comunità al reinserimento sociale dei condannati e le possibili forme di essa,
    •   all'art. 118 che gli operatori degli Uffici di esecuzione penale esterna si adoperino a favorire "una sollecitazione ad una valutazione critica adeguata, da parte della persona, degli atteggiamenti che sono stati alla base della condotta penalmente sanzionata, nella prospettiva di un reinserimento sociale compiuto e duraturo".
  • La L. n.328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che prevede, all'art. 6, che i comuni "nell'esercizio delle loro funzioni provvedono a promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse della collettività tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria"
  • il D.P.R. 616/77 che all'art. 23 attribuisce al comune le funzioni amministrative inerenti alle attività relative all'assistenza post-penitenziaria;
  • la L. 266/91 "Legge quadro sul volontariato" e la L.383/00 sulle "Associazioni di promozione sociale";

CONSIDERATO che l' Ufficio di esecuzione penale esterna di Torino ed Asti del Ministero della Giustizia ha tra i compiti istituzionali quello di realizzare percorsi di osservazione, trattamento, riabilitazione, reinserimento sociale nei confronti di persone condannate, in detenzione o in misura alternativa, con attenzione, anche alla dimensione della riparazione del danno conseguente alla commissione di un reato;

CONSIDERATO che lo svolgimento di attività a beneficio della collettività può costituire:

  • una forma di riparazione che il condannato pone in essere verso la collettività,quale parte offesa del fatto criminoso;
  • un'azione riparatoria concordata tra vittima e reo quale risultato di unincontro di mediazione cui gli stessi abbiano consensualmente aderito;
  • un'attività di indubbia valenza per il reo, in quanto effetto e momento di un processo dinamico di reintegrazione sociale, che assume significato quale atto teso a rinsaldare il patto di cittadinanza;

CONSIDERATO che la riparazione a favore della collettività consiste nella prestazione di un'attività non retribuita da svolgersi presso l'associazione sopra citata.

PRECISATO che non rientrano nella presente convenzione borse lavoro, tirocini lavorativi, lavori socialmente utili quali forme di avviamento al lavoro;

CONSIDERATO che il progetto individuale definito con il condannato e dallostesso sottoscritto, deve tener conto del suo impegno lavorativo e della sue esigenze familiari;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Finalità

La presente convenzione ha lo scopo di:

  • promuovere azioni concordi di sensibilizzazione nei confronti della comunità locale rispetto al sostegno e al reinserimento di persone in esecuzione penale;
  • promuovere la conoscenza e lo sviluppo di attività riparative a favore della collettività;
  • favorire la costituzione di una rete di risorse che accolgano i soggetti in esecuzione di pena siano essi detenuti (in art. 21 o semilibertà) che in misura alternativa che abbiano aderito ad un progetto riparativo.

Articolo 2 — Impegno delle parti

L' Ufficio di esecuzione penale esterna di Torino ed Asti si impegna a collaborare con l'Associazione Libera, coordinamento Piemonte per sensibilizzare i contesti nei quali i condannati saranno inseriti, 

  • segnalare all'Associazione Libera, coordinamento Piemonte il nominativo di ogni soggetto in esecuzione di pena che aderisce all'attività afavore della collettività, previa acquisizione di impegno scritto dell'interessato,e dell'autorizzazione dello stesso ad utilizzare i dati sensibili. Per tutti i soggetti verrà fornita una scheda di presentazione in cui verrà specificato il tempo la persona può dedicare all'attività prescelta e la qualifica professionale dello stesso, al fine di poterlo collocare al meglio all'interno delle strutture/risorse messe a disposizione;
  • comunicare il nominativo dell'operatore penitenziario incaricato di seguire ilsoggetto in esecuzione di pena e con cui l'Ente può rapportarsi per ogni eventuale necessità
  • preparare ed accompagnare l'accoglienza del soggetto nella struttura individuata, offrendo ogni necessario supporto
  • partecipare a periodiche verifiche sull'andamento dell'inserimento affrontando problemi che possano eventualmente insorgere tra il soggetto in esecuzione di pena e il contesto in cui è inserito.

L'Associazione si impegna a:

  • collocare presso la struttura che verrà individuata di volta in volta, il soggetto ammesso in attività di riparazione per le finalità di cui all'art. 1;
  • assicurare il soggetto con le stesse polizze attive per i volontari che svolgono attività di volontariato nelle strutture di riferimento del progetto•
  • prevedere per ogni singolo soggetto la presenza di un referente che affianchi la persona nel suo inserimento, lo supporti nello svolgimento del compito affidatogli e mantenga i rapporti con l'Ufficio di esecuzione penale esterna diTorino ed Asti;
  • collaborare con l' Ufficio di esecuzione penale esterna di Torino ed Asti nel redigere un progetto individuale per ogni singolo soggetto condannato che contempli l'attività di riparazione, il luogo in cui si svolge, il numero di ore e le modalità, progetto che verrà sottoscritto dall'interessato;
  • verificare con cadenza periodica prestabilita, ogni qualvolta necessario,con l'Ufficio di esecuzione penale esterna di Torino ed Asti e il condannato l'andamento dell'inserimento, per valutare l'opportunità di eventuali variazioni dell'attività, la sua prosecuzione o l'eventuale interruzione;
  • comunicare all'Ufficio di esecuzione penale esterna le presenze del condannato;
  • segnalare tempestivamente - e prima di una eventuale rescissione delcontratto - eventuali assenze, inadempienze o comportamenti non idonei del condannato;•
  • rilasciare al soggetto in esecuzione di pena un attestato relativo alla durata e tipologia di attività prestata;
  • organizzare e coordinare percorsi di educazione alla legalità democratica in accordo con l'Uepe di Torino ed Asti per i soggetti segnalati.

Articolo 3 - Durata e diritto di recesso

La presente convenzione ha la durata di un anno ed ha efficacia dal momento della sottoscrizione. È da intendersi tacitamente rinnovata di anno in anno salvo disdetta scritta, da comunicarsi da una delle parti con almeno novanta giorni di preavviso.Ciascuna parte può recedere dalla convenzione fornendo preavviso scritto di almeno novanta giorni alle altre parti contraenti. Nei casi in cui la risoluzione anticipata avesse riflessi sostanziali sui progetti individuali in corso, sarà indispensabile, prima di procedere alla sospensione,attendere il reperimento di una soluzione alternativa presso altra struttura.Per ogni controversia inerente l'applicazione o interpretazione del presente atto competente è l'Autorità Giudiziaria Ordinaria - foro di Torino.

Torino, 16 dicembre 2011

II referente regionale
 Associazione Libera Piemonte      
Dott. ssa Maria José Fava

Per il  Direttore
Ufficio Esecuzione Penale Esterna
Torino ed Asti
tt.ssa Angela Maria Reale