Protocollo operativo tra Ministero della giustizia, Regione Abruzzo, Anci Abruzzo e Tribunale di sorveglianza di L’Aquila - 16 ottobre 2014

16 ottobre 2014

Ministero della Giustizia
Protocollo d’Intesa
tra
Ministero della Giustizia
Regione Abruzzo
ANCI Abruzzo

Considerato che le parti impegnate nel presente Accordo ritengono fondamentale, nell’attuale fase del sistema penitenziario italiano, consolidare le intese a vario titolo e da tempo intercorrenti fra il Provveditorato Regionale dell’Abruzzo e la Regione Abruzzo, prevedendo forme di collaborazione che permettano di realizzare in modo ancor più puntuale le previsioni costituzionali in tema di reinserimento delle persone in esecuzione penale;
Visto il D.P.R. 309/90 – Testo Unico in materia di stupefacenti;
Visto l’art. 15 della Legge n. 241/90 in tema di accordi pubblici;
Vista la Legge 26.10.2010 n. 199 recante “Disposizioni relative all’esecuzione presso il domicilio delle pene non superiori a diciotto mesi”
Richiamato il D.P.C.M. del 01.04.2008 avente per oggetto “Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria” pubblicato sulla G.U. n. 126 del 30/05/2008, per tutto quanto concerne la ripartizione delle spese derivanti dall’attuazione del presente protocollo; 
Visto che il presente protocollo, che si allega, dovrà attuarsi nei limiti di quanto previsto dal Programma Operativo di cui al decreto Commissariale n. 84/2013 del 09 Ottobre 2013 avente ad oggetto: “Legge 23/12/2009 n. 191, art. 2, comma 88 – Programma Operativo 2013 – 2015”;
Richiamato il Decreto del Commissario ad Acta della Regione Abruzzo n. 52/2012 del 11/10/2012, avente per oggetto: “Determinazione del fabbisogno di assistenza residenziale e semiresidenziale della Regione Abruzzo per la non autosufficienza, disabilità, riabilitazione, salute mentale e dipendenze patologiche”;

Il Ministro della Giustizia, il Presidente della Regione Abruzzo, il Presidente dell’ANCI Abruzzo ed il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila stipulano il presente accordo finalizzato a sostenere l’incremento dei percorsi di inclusione sociale a favore dei soggetti sottoposti a privazione o limitazione della libertà  e  dei progetti di pubblica utilità.

ART. 1 - MISURE FINALIZZATE AL RECUPERO ED AL REINSERIMENTO DI DETENUTI CON PROBLEMI CORRELATI ALLA TOSSICODIPENDENZA

Al fine di dare piena attuazione ai principi sottesi alla normativa vigente in materia di tossicodipendenza primariamente rivolti alla riabilitazione e alla risocializzazione dei soggetti con diagnosi di dipendenza, anche attraverso specifici programmi di recupero, le parti si impegnano reciprocamente a:

  • favorire la collaborazione fra i propri servizi (ASL – Dipartimenti e Servizi Dipendenze, Aziende Ospedaliere, Istituti Penitenziari e Uffici di Esecuzione Penale Esterna) e gli ulteriori servizi del territorio deputati all’accoglienza dei soggetti sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria per la predisposizione di percorsi personalizzati finalizzati al reinserimento sociale;
  • individuare congiuntamente, nell’ambito della collaborazione interistituzionale, i soggetti tossicodipendenti potenzialmente idonei all’inserimento nell’ambito di  un percorso terapeutico;
  • considerare come presi in carico i soggetti attualmente presenti sul territorio regionale, anche se con residenzialità diversa, fatta salva l’imputazione delle spese che verrà effettuata secondo  la normativa vigente, contenendo invece l’ingresso di altri detenuti da fuori Regione, in modo da contribuire ad arginare contemporaneamente il fenomeno del sovraffollamento negli Istituti Penitenziari abruzzesi;
  • predisporre un apposito piano di azione regionale finalizzato alla definizione delle modalità e delle prassi operative per favorire l’applicazione delle misure alternative speciali e  per consentire l’attivazione di percorsi terapeutici rivolti alla popolazione detenuta che presenti problematiche correlate alle dipendenze patologiche.

In particolare:

  • la Regione Abruzzo si impegna, nell’ambito di quanto previsto dal Programma Operativo di cui al decreto Commissariale  n. 84/2013 del 09 Ottobre 2013 avente ad oggetto: “Legge 23/12/2009 n. 191, art. 2, comma 88 – Programma Operativo 2013 – 2015, ad adottare misure idonee a garantire il pieno utilizzo delle potenzialità recettive delle comunità terapeutiche al fine di ospitare persone agli arresti domiciliari od in misura alternativa;
  • il Ministero della Giustizia, per il tramite del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e della sua articolazione regionale (Provveditorato Regionale dell’Abruzzo) si impegna, in totale continuità con le prassi contemplate dalla vigente normativa e da tempo adottate, a non inserire in provvedimenti di trasferimento i detenuti individuati per l’inserimento comunitario, fatte salve eccezionali motivazioni, ed  a potenziare, anche con il contributo della Cassa delle Ammende, progetti condivisi con la Regione Abruzzo e con gli Enti territoriali finalizzati alla realizzazione di quanto sopra già descritto;
  • il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila si impegna a favorire la fissazione delle udienze per la trattazione dei casi, analizzando con carattere di urgenza le istanze per le quali sia già predisposto specifico programma terapeutico, prevista e verificata la possibilità di ingresso in comunità terapeutica.

ART. 2 - INSERIMENTI PER IL LAVORO ALL’ESTERNO E LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ

Al fine di implementare sul territorio regionale i percorsi di inclusione sociale, con particolare riguardo al lavoro esterno, anche a titolo volontario, e con  riferimento alle logiche di giustizia riparativa, come previsto dalla recente riforma dell’art. 21 dell’Ordinamento Penitenziario, la Regione Abruzzo e l’ANCI Abruzzo si impegnano a promuovere ed incentivare presso i Comuni della Regione la sottoscrizione di appositi accordi volti al sostegno delle attività  a favore delle vittime di reato, che potranno vedere la compartecipazione del Ministero della Giustizia, anche attraverso finanziamenti della Cassa delle Ammende.

ART.3 - SOSTEGNO ALLE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE

Le parti condividono il principio secondo cui il carcere non rappresenta  l’unica esperienza penale possibile e concordano nel supportare la realizzazione delle misure alternative alla detenzione attraverso azioni orientate al reinserimento della persona ristretta nel tessuto socio-economico esterno.
Affinché queste azioni abbiano un reale effetto sulla diminuzione del rischio di recidivare in reati e sul recupero positivo del soggetto che ha scontato una condanna penale detentiva, è fondamentale il pieno coinvolgimento delle comunità di riferimento, da realizzare incrementando la collaborazione con le Istituzioni Locali ed i soggetti della società civile.
A tal fine le parti intendono sostenere progetti ed azioni rivolte all’accoglienza del detenuto nel territorio di residenza attraverso percorsi di inserimento abitativo e orientamento al lavoro, in particolare per le persone prive di risorse economiche e familiari. La Regione e l’ANCI Abruzzo si impegnano a sensibilizzare  gli altri Enti locali ed i soggetti del Terzo Settore, ad individuare luoghi di domicilio per  i detenuti che ne siano privi al fine di permettere loro di avere accesso alle misure alternative.
Il Provveditorato, la Regione, i singoli Istituti penitenziari e gli UEPE,   si impegnano, in collaborazione con gli Enti Locali, a sottoporre alla Cassa delle Ammende  il finanziamento  di progetti che  possano favorire l’accesso alle  misure alternative  di coloro che per situazione sociale, familiare ed economica non sono nelle condizioni di esservi ammessi.  Sotto tale profilo il Provveditorato, l’Anci e la Regione si impegnano, anche utilizzando le reti di volontariato presenti sul territorio e già coinvolte in progetti in corso, a definire strumenti e percorsi  per la realizzazione, nei tre anni successivi alla sottoscrizione del presente protocollo, di  esperienze progettuali di questo tipo diffuse nel territorio regionale.
Al fine di limitare l’affollamento delle strutture penitenziarie della Regione,  il Ministero della Giustizia, per il tramite del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e della sua articolazione regionale (PRAP), si impegnano a evitare, salvo eventuali situazioni del tutto eccezionali che dovessero verificarsi, il trasferimento  di detenuti nelle   strutture detentive presenti nella Regione, qualora dovessero liberarsi posti  in virtù del più ampio accesso alle misure alternative ottenuto grazie agli strumenti adottati con il presente protocollo.

ART. 4 - STRUMENTI OPERATIVI

Al fine dell’attuazione del presente protocollo sarà istituto un tavolo tecnico tra Regione Abruzzo, Provveditorato Regionale, Tribunale di Sorveglianza,  per la definizione delle procedure operative da attuarsi presso i rispettivi servizi del territorio. Al tavolo, oltre al garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, potranno essere invitati altri soggetti istituzionali ed associativi idonei al perseguimento delle finalità del presente Protocollo.

ART. 5 - PROGRAMMAZIONE

Ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente protocollo, le Parti si impegnano, all’inizio di ogni esercizio finanziario, a condividere le previsioni di spesa nelle materie di rispettiva competenza oggetto del presente Accordo, al fine di elaborare una progettazione  comune che tenga conto delle linee programmatiche dello stesso, degli ulteriori finanziamenti che potrebbero provenire da altri Enti e dal Fondo Sociale Europeo, dei percorsi trattamentali interni agli Istituti, delle opportunità di lavoro presenti all’interno e all’esterno degli Istituti e del lavoro o dei progetti di pubblica utilità, per realizzare interventi mirati e finalizzati all’umanizzazione della pena, ad aumentare le opportunità di attività all’interno delle strutture, ad implementare  l’accesso alle misure alternative, a ridurre il numero dei detenuti e favorire il loro  reinserimento sociale.

ART. 6 - DURATA

Il presente protocollo ha durata triennale con decorrenza dalla data della sua sottoscrizione ed è suscettibile di rinnovo tra le parti.

Art. 7 - MONITORAGGIO

Il tavolo tecnico di cui all’art. 4 assicura altresì la definizione delle procedure di monitoraggio dell’attuazione del presente protocollo.

Roma, li 16 ottobre 2014

Il Ministro della Giustizia
Andrea ORLANDO

Il Presidente della Regione Abruzzo
Luciano D’ALFONSO

Il presidente dell’ANCI  Abruzzo
Luciano LAPENNA

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila
Laura LONGO