Protocollo tra Ministero della Giustizia, Regione Friuli Venezia Giulia e Tribunale di sorveglianza di Trieste - 27 maggio 2014

27 maggio 2014

Nell’attuale fase del sistema penitenziario italiano, le Parti si impegnano a sottoscrivere un Protocollo che prevede forme di collaborazione per riaffermare alcuni principi costituzionali in tema di reinserimento dei soggetti in esecuzione penale;

  • Visti gli artt. 11 e 15 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, in tema di accordi pubblici;
  • Visto l’art. 21 della Legge n. 354 del 26 luglio 1975 e l’art. 4 del D.P.R. n. 230 del 30 giugno 2000;
  • Visto l’art. 94 del D.P.R. n.309 del 9 ottobre 1990;
  • Visto il D.P.C.M. del 1 aprile 2008;
  • Visto il D.Lgs 274 del 23 dicembre 2010;
  • Richiamato, come parte integrante del presente Protocollo, l’Accordo già sottoscritto dalle parti in data 27 aprile 2011 per l’attuazione del progetto interregionale “Interventi per il miglioramento dei servizi per l’inclusione socio-lavorativa dei soggetti in esecuzione penale”.

Il Ministro della Giustizia, On. Andrea Orlando, il Presidente della Regione, Avv. Debora Serracchiani ed il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Trieste, stipulano il presente Protocollo, finalizzato ad attuare urgenti azioni a sostegno dei programmi di reinserimento di soggetti in esecuzione penale.

Art. 1
Misure finalizzate al recupero ed al reinserimento di detenuti con problemi legati alla tossicodipendenza

Al fine di dare piena attuazione ai principi sottesi alla normativa vigente in materia di detenuti con problematiche legate alla tossicodipendenza, primariamente rivolti alla riabilitazione ed alla risocializzazione di tali soggetti, anche attraverso specifici programmi di recupero, la Regione Friuli Venezia Giulia si impegna, in accordo con gli Enti locali territorialmente coinvolti, a definire degli interventi di potenziamento delle attuali strutture autorizzate a programmi residenziali terapeutico riabilitativi o pedagogico riabilitativi (comunità terapeutiche residenziali), idonee ad ospitare detenuti in misura alternativa per detenzione domiciliare  e/o affidamento in prova ai servizi sociali, indipendentemente dalla loro residenza anagrafica.
La Regione Friuli Venezia Giulia si impegna, altresì, a monitorare l’utilizzo delle misure alternative alla detenzione, a promuovere il ricorso nei casi idonei e, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione, a supportare azioni specifiche di potenziamento delle stesse.
Il Ministero della Giustizia, per il tramite del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e della sua articolazione regionale (PRAP), si impegna ad individuare i detenuti, attualmente ristretti presso i citati Istituti, potenzialmente idonei ad essere avviati alle comunità residenziali di cui sopra, nonché a implementare, anche con il contributo della Cassa delle Ammende e tramite progetti condivisi con la Regione Friuli Venezia Giulia, percorsi di avviamento verso il reinserimento ed il recupero sociale e lavorativo dei soggetti individuati.
Il Ministero della Giustizia si impegna, per quanto possibile, a conteggiare come comunque presenti sul territorio regionale, anche se con residenzialità alternativa, il numero di tossicodipendenti inseriti nel progetto regionale e a non movimentare in alcun modo, diretto o indiretto, altri detenuti da fuori Regione, in modo anche da contribuire a contenere contemporaneamente il fenomeno di sovraffollamento negli Istituti penitenziari presenti nel territorio regionale, insieme all’implementazione del ricorso alle misure alternative, come prassi corrente per tutti gli altri detenuti negli Istituti penitenziari della Regione Friuli Venezia Giulia, salvo ovviamente il normale flusso infraregionale degli arresti.

Art. 2
Inserimenti per il lavoro all’esterno e lavoro di pubblica utilità

Al fine di garantire la massima diffusione sul territorio regionale di misure volte ai miglioramenti dei percorsi trattamentali, con particolare riguardo al lavoro esterno, anche a titolo gratuito e volontario, di cui all’art. 21 della L. 26 luglio 1975 n. 354, ed al lavoro di pubblica utilità, la Regione Friuli Venezia Giulia si impegna a promuovere ed incentivare progettualità specifiche anche attraverso i finanziamenti della Cassa delle Ammende.
La Magistratura di Sorveglianza si impegna a verificare le posizioni dei detenuti che le singole Direzioni penitenziarie invieranno in attuazione del presente Protocollo.

Art. 3
Sostegno alle misure alternative alla detenzione

Le Parti condividono il principio secondo cui il carcere non rappresenta l’unica esperienza penale possibile, e concordano nel supportare la realizzazione delle misure alternative alla detenzione attraverso azioni orientate al reinserimento della persona ristretta nel tessuto socio-economico regionale.
A tal fine le Parti intendono sostenere progetti ed azioni finalizzate all’accoglienza del detenuto nel territorio di residenza, attraverso percorsi di inserimento socio-lavorativo, in particolare per le persone prive di risorse economiche e familiari. Le Parti si impegnano, altresì, a collaborare con gli Enti locali e con i soggetti del Terzo Settore per individuare luoghi di domicilio per i detenuti che ne siano privi, al fine di permettere loro di avere accesso alle misure alternative.
Il Provveditorato, la Regione, i singoli Istituti penitenziari e gli Uffici per l’esecuzione penale esterna (UEPE) che saranno individuati, si impegnano a sottoporre alla Cassa delle Ammende il co-finanziamento di progetti che possano consentire l’accesso a misure alternative in favore di coloro che, per situazione sociale, familiare ed economica, non siano nelle condizioni di esservi ammessi. Sotto tale profilo la Regione si impegna, anche utilizzando le reti di volontariato presenti sul territorio e già coinvolte in progetti in corso, a definire strumenti e percorsi per la realizzazione di programmi propedeutici all’accesso alle misure alternative.
Al fine di limitare l’affollamento degli Istituti penitenziari della Regione, il Ministero della Giustizia, per il tramite del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e della sua articolazione regionale (PRAP), si impegnano a evitare, salvo eventuali situazioni del tutto eccezionali che dovessero verificarsi, il trasferimento di detenuti nei posti delle strutture detentive presenti nella Regione, che si dovessero liberare a seguito del più ampio accesso alle misure alternative ottenuto grazie agli strumenti adattati con il presente Protocollo.
Le Parti, infine, raccomandano la piena attuazione del principio di territorializzazione della pena, quale requisito essenziale per una completa e più efficace attuazione delle misure alternative.

Art. 4
Programmazione

Ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente Protocollo le Parti si impegnano a costituire un Tavolo tecnico con l’obiettivo di condividere una programmazione triennale degli interventi. Detta programmazione tiene conto dei percorsi trattamentali interni agli Istituti penitenziari, delle opportunità di lavoro presenti all’interno e all’esterno degli stessi e del lavoro e dei progetti di pubblica utilità, al fine di realizzare interventi mirati e finalizzati all’umanizzazione della pena, ad aumentare le opportunità di attività all’interno delle strutture, ad incrementare le occasioni di accesso alle misure alternative, a ridurre il numero dei detenuti e favorire il reinserimento sociale.

Art. 5
Verifica e pubblicizzazione dei risultati

Le Parti convengono di verificare annualmente l’andamento delle attività connesse e derivanti dal presente Protocollo e di renderne conto attraverso iniziative pubbliche e canali informativi istituzionali, assicurando la puntuale informazione.

Roma, 27 maggio 2014

Il Ministro della Giustizia
Andrea Orlando

Il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia
Debora Serracchiani

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Trieste
Mariangela Cunial