Volontariato nei servizi minorili della giustizia

aggiornamento: 4 novembre 2026

Il sistema dei sevizi minorili della giustizia ha sempre attribuito particolare significato alla partecipazione attiva della comunità esterna all'opera di reinserimento sociale dei minori e dei giovani adulti sottoposti a procedimento penale.

Lo svolgimento delle attività di volontariato è disciplinato dagli articoli 17 e 78 dell’ordinamento penitenziario (Legge 26 luglio 1975 n. 354).

- L’art. 17 consente l’ingresso in carcere a tutti coloro che “avendo concreto interesse per l’opera di risocializzazione dei detenuti dimostrino di poter utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera”.
- L’art. 78 disciplina l’attività dell’assistente volontario, che può cooperare nelle attività culturali e ricreative dell’istituto sotto la guida del direttore, il quale ne coordina l'azione con quella di tutto il personale addetto al trattamento”.
La materia del volontariato all’interno del sistema della Giustizia minorile e di comunità è, inoltre, regolata da:

- Circolare n. 8 del 24.04.2002 - Per gli Istituti penali minorili (IPM)
- Circolare n. 8 del 13.04.2017 - Per gli Uffici di esecuzione penale esterna e gli Uffici di servizio sociale per minorenni (UEPE e USSM).
- Circolare n.5 del 16.12.2020 - Nuove disposizioni riguardanti gli oneri assicurativi e il rimborso spese per l’attività di volontariato presso i Servizi della Giustizia Minorile e di Comunità.
- Circolare n.0 del 25.03.2021- Nuove disposizioni riguardanti gli oneri assicurativi e il rimborso spese per l’attività di volontariato presso i Servizi della Giustizia Minorile e di Comunità. Chiarimenti e sostituzione del modello A

Negli Istituti penali minorili (IPM) l’azione del volontariato è prevalentemente finalizzata alla condivisione con i giovani reclusi dei momenti più significativi della giornata; si tratta in particolare di una sorta di affiancamento al personale, volto a favorire il miglior esito delle attività rieducative.

La circolare n.8/2017, riguardante “il ruolo del volontariato nella riforma del sistema di esecuzione penale esterna” intende “orientare in modo omogeneo i rapporti e la gestione con la fondamentale risorsa rappresentata dal volontariato nell’esecuzione della sanzione sul territorio”.

Presso gli Uffici di servizio sociale per i minorenni (USSM) i volontari sono impiegati principalmente in attività interne ed esterne per la promozione della rete territoriale, l’integrazione degli interventi di messa alla prova, le misure alternative. Inoltre, il volontariato può fornire un utile supporto agli uffici nell’accompagnamento dei dimittendi durante la delicata fase di reinserimento sociale, nonché per l’assistenza post penitenziaria.

L’aspirante volontario deve presentare domanda utilizzando il MODELLO, al direttore del servizio cui è interessato, corredata di proposta progettuale delle attività da svolgere.
Alla richiesta dovrà allegare:

- autocertificazione relativa ai carichi pendenti e al casellario giudiziario
- due fotografie formato tessera
- un curriculum vitae
- fotocopia fronte-retro di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Ricevuta la documentazione, la Direzione del servizio la inoltra, con proprio parere e con parere del Magistrato di sorveglianza, al competente Centro per la giustizia minorile che, verificati gli atti: 

- nel caso di attività presso Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM), emette direttamente il provvedimento di nomina e rilascia la tessera di volontario.
- nel caso di attività presso Istituto penale per i minorenni (IPM), la trasmette per l'autorizzazione al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, assieme al progetto concordato con il volontario.

L'attività di volontariato: 

- è prestata a titolo gratuito e non comporta alcun onere per l’Amministrazione, né costituisce rapporto di lavoro in qualsiasi modo interpretato
- impegna l'Amministrazione a provvedere alla copertura assicurativa che include la responsabilità civile verso terzi, gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività del volontario
- impegna l'Amministrazione a provvedere al rimborso delle spese effettivamente sostenute dal volontario per l'attività svolta nell'interesse dell'ufficio, previa autorizzazione, entro i limiti massimi previsti dall'art. 17 D.L.gs 117/2017. Le spese dovranno essere adeguatamente documentate, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'art. 46 DPR 28 dicembre 2000, n.445.

Il volontario svolge le attività previste in un progetto per lui predisposto dall'Ufficio.

L’autorizzazione ha durata annuale, ma alla scadenza, se la valutazione del Direttore del servizio minorile è positiva, si considera rinnovata automaticamente.

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

 




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