Incentivi fiscali alle misure di degiurisdizionalizzazione - Domanda

aggiornamento: 5 aprile 2024


CREDITO DI IMPOSTA nei procedimenti di MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE e di NEGOZIAZIONE ASSISTITA

Le modalità di presentazione della domanda di attribuzione del credito di imposta sono attualmente disciplinate dal decreto interministeriale 1 agosto 2023 “Incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita”, che da attuazione a quanto previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, come sostituito dall’articolo 7, comma 1, lett. bb) del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, nonché a quanto stabilito dall’articolo 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2015, n. 132.
 

In particolare, l’art. 20 del d.lgs. n. 28/2010, con riguardo alle procedure di mediazione, riconosce:
 

  1. alle parti di una procedura di mediazione, quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, un credito di imposta commisurato all'indennità corrisposta agli organismi di mediazione ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, del medesimo decreto legislativo, fino a concorrenza di € 600,00
     
  2. alle parti di una procedura di mediazione, nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità ai sensi degli articoli 5, comma 1, e 5-quater del predetto decreto legislativo, in caso di raggiungimento dell'accordo, un ulteriore credito di imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di € 600,00;

    Ai sensi dell’art. 20, comma 2, d. lgs. n. 28/2010, i crediti di imposta indicati alle lett. a) e b) sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di € 600,00 per procedura, e fino ad un importo massimo annuale di € 2.400,00 per le persone fisiche e di € 24.000,00 per le persone giuridiche; gli stessi crediti di imposta, in caso di insuccesso della mediazione, sono ridotti della metà.
     
  3. alle parti del procedimento di mediazione, un ulteriore credito di imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell'importo versato e fino a concorrenza di € 518,00
     
  4. agli organismi di mediazione un credito di imposta commisurato all'indennità dovuta, ma non esigibile, dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, fino a un importo massimo annuale di € 24.000,00.

 

L’art. 21-bis del d.l. n. 83/2015, a sua volta, riconosce:
 

  1. alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita ai sensi del Capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, in caso di successo della negoziazione, un credito di imposta commisurato al compenso, fino a concorrenza di € 250,00, nel limite di spesa di € 5.000.000 annui a decorrere dall'anno 2016
     
  2. alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli arbitri nel procedimento arbitrale di cui al Capo I del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, in caso di conclusione dell'arbitrato con lodo, un credito di imposta commisurato al compenso, fino a concorrenza di € 250,00, nel limite di spesa di € 5.000.000 annui a decorrere dall'anno 2016.

 

Ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 5 del d.m. 1 agosto 2023, la domanda di attribuzione dei crediti di imposta di cui sopra, a pena di inammissibilità, è presentata online tramite l’apposita piattaforma entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di conclusione delle procedure di mediazione, negoziazione e arbitrato.

L’accesso è possibile solo con identità digitale.

Quando la domanda è presentata per conto di un organismo di mediazione o di una persona giuridica, l'accesso alla piattaforma è effettuato utilizzando l'identità digitale del responsabile del ODM o del legale rappresentante della persona giuridica.

Ai sensi dell’art. 3, comm 6 del d.m. cit., salvo che sia diversamente disposto, quando lo stesso soggetto richiede il riconoscimento di più crediti di imposta, egli è tenuto a presentare una domanda annuale cumulativa con indicazione specifica di ciascuna procedura nell'ambito della quale è sorto il credito che intende far valere.

Per le procedure di mediazione avviate anteriormente al 30.6.2023 non è possibile ottenere il riconoscimento del credito d'imposta giacché l'art. 20, d. lgs. n. 28/2010, nella versione anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149/2022, non ha mai ricevuto attuazione.

 

Determinazione, liquidazione e pagamento dell'ONORARIO SPETTANTE all’AVVOCATO della parte ammessa al PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Le modalità di determinazione, liquidazione e pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta, dell'onorario spettante all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dagli articoli 5, comma 1, e 5-quater, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e dall'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, sono attualmente disciplinate dal decreto interministeriale del 1° agosto 2023.
 

Ai sensi dell’art. 3 di detto decreto, mediante l’apposita piattaforma on line, a pena di inammissibilità, l’avvocato può presentare:
 

  1. l'istanza di conferma prevista dall'art. 15-septies, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 28 del 2010 e dall'art. 11-septies, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014, contestualmente dichiarando la propria volontà di avvalersi, alternativamente, del credito di imposta ovvero del pagamento, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. g) del d.m. 1 agosto 2023
     
  2. l’istanza di riconoscimento del credito di imposta di cui all’art. 8 del d.m. 1 agosto 2023, dopo l’adozione del provvedimento di convalida previsto dall’art. 7, comma 2 del medesimo decreto
    La domanda di cui alla lett. b) è presentata, a pena di inammissibilità, tra il 1 gennaio e il 31 marzo, oppure tra il 1 settembre e il 15 ottobre di ciascun anno.
     
  3. la richiesta di pagamento di cui all’art. 13 del d.m. 1 agosto 2023, dopo l’adozione del provvedimento di convalida previsto dall’art. 7, comma 2 del medesimo decreto.

 

 

L’accesso è possibile solo con identità digitale
 

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