Certificato casellario giudiziale e Informazione sui precedenti penali europei
aggiornamento: 30 settembre 2024
L’ufficio del casellario locale, presso ogni Procura della Repubblica, rilascia:
- Il certificato del casellario giudiziale europeo a richiesta del difensore dell’imputato, autorizzato dal giudice procedente, riguardante persona offesa o testimone nel caso in cui siano cittadini italiani (art. 22 d.pr. 313/2002).
- l'informazione con valore legale sui precedenti penali europei a richiesta del difensore dell’imputato, autorizzato dal giudice procedente, riguardante persona offesa o testimone nel caso in cui siano cittadini non italiani, acquisita attraverso il sistema ECRIS.
- Il certificato del casellario europeo di cittadini italiani (art. 25-ter comma 1 d.pr. 313/2002), e l’informazione con valore legale sui precedenti penali di cittadini di altro Stato membro (art. 25-ter comma 2 d.pr. 313/2002), a richiesta dell’interessato, acquisita attraverso il sistema ECRIS.
- Il certificato del casellario europeo di cittadini italiani (art. 28-bis comma 1 d.pr. 313/2002), e l’informazione con valore legale sui precedenti penali di cittadini di altro Stato membro (art. 28-bis comma 2 d.pr. 313/2002), a richiesta della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi italiani, acquisita attraverso il sistema ECRIS.
Il certificato del casellario giudiziale europeo riporta i provvedimenti di condanna pronunciati nell’ambito dell’Unione a carico di un cittadino italiano.
L’informazione con valore legale sui precedenti penali relativi a condanne emesse nel territorio dell’Unione riporta i provvedimenti di condanna pronunciati in ambito UE a carico di un cittadino non italiano.
Tutti i paesi membri UE, compreso il Regno Unito, sono connessi ad ECRIS ad eccezione di Malta, Portogallo, Slovenia e Grecia
I cittadini e le pubbliche amministrazioni di Paesi membri non ancora collegati nonché le pubbliche amministrazioni di Paesi terzi, sottoscrittori di specifiche convenzioni, acquisiscono i certificati e le informazioni attraverso altre modalità.
Il certificato e l’informazione sono valide per 6 mesi dalla data di rilascio.
Per i certificati del Casellario giudiziale non è ancora attivo il pagamento elettronico
Costi
Il costo totale per il rilascio di ciascun certificato è di € 19,92, suddiviso come segue:
- 1 marca da bollo da € 16,00 ogni due pagine di certificato
- 1 marca da bollo da € 3,92 per i diritti di certificato per il ritiro dei certificati senza urgenza
Se il certificato è richiesto con urgenza (rilascio nella stessa giornata o il giorno successivo), si applica un ulteriore costo di:
- 1 marca da bollo da € 3,92 per i diritti di urgenza
PRECISAZIONE - Contattare l’ufficio o consultare le sue pagine web per conoscere modalità di accesso e orari. Attualmente, per il rilascio dei certificati del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti, NON è possibile effettuare il pagamento tramite la piattaforma pagoPA
PRECISAZIONE - per l’informazione sui precedenti penali europei non è previsto il pagamento dei diritti di urgenza perchè non è possibile assicurare il suo rilascio prima dei 10 giorni previsti dalla normativa europea.
PRECISAZIONE - la conoscenza di tutte le condanne penali e delle relative interdizioni riportate sull’intero territorio dell’Unione è possibile solo attraverso l’acquisizione del certificato del casellario giudiziale (cfr. relativa Scheda pratica) e di quello europeo/informazione con valore legale, in linea con la disciplina europea in materia (decisione quadro GAI/315/2009 e decisione GAI/316/2009, rispettivamente adottate con i decreti legislativi n. 74/2016 e n. 75/2016).
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SOGGETTI |
certificato CASELLARIO GIUDIZIALE |
certificato CASELLARIO EUROPEO |
CITTADINI |
|---|---|---|---|
| PA | Art. 39 t.u. | Art. 28-bis, co 1 t.u. | ITALIANI |
| PRIVATO | Art. 24 t.u. | Art 25-ter, co 1 t.u. | |
| PA | Art. 39 t.u. | Informazione ai sensi art. 28-bis, co 2 t.u. | EUROPEI |
| PRIVATO | Art. 24 t.u. | Informazione ai sensi art. 25-ter, co 2 t.u. | |
| PA | Art. 39 t.u. | Informazione da richiedere tramite ECRIS ai paesi europei ove abbiano soggiornato |
EXTRA EUROPEI |
| PRIVATO | Art. 24 t.u. |
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