Impresa: avviare un'attività in carcere

aggiornamento: 12 dicembre 2023

L’impresa che intende avviare un’attività produttiva all’interno penitenziario,secondo quanto disposto dalla legge 193/2000 cosiddetta “Smuraglia”, e successivi decreti attuativi deve

  • stipulare una convenzione con l’Amministrazione penitenziaria
  • assumere detenuti o internati per un periodo non inferiore a 30 giorni
  • corrispondere agli assunti un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro

La convenzione (art. 47 Regolamento di esecuzione d.P.R. 230/00) regola l’utilizzo in comodato gratuito dei locali e delle attrezzature , le modalità di addebito all’impresa delle spese sostenute dal carcere per lo svolgimento delle attività produttive, i diritti e i doveri delle parti,l e modalità di avviamento al lavoro, le norme riguardanti la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, la retribuzione dei detenuti , la responsabilità civile , il contratto di assicurazione, la facoltà di accesso ai locali e di ispezione per il personale dell’Istituto, la durata e la risoluzione della convenzione stessa ( si veda modulistica)

Oltre ai vantaggi economici rappresentati da una riduzione dei costi fissi di locazione, l'impresa può ottenere vantaggi fiscali e contributivi.

Sgravi fiscali
 

Le imprese che assumono detenuti o internati all'interno degli istituti penitenziari o  lavoranti all'esterno ai sensi dell'art. 21 ord.penit., possono ottenere un credito d'imposta per ogni lavoratore assunto, nei limiti del costo per esso sostenuto, di  520 euro mensili;
Le imprese che assumono semiliberi possono ottenere un credito d'imposta per ogni lavoratore assunto, nei limiti del costo per esso sostenuto, di 300 euro mensili;
Per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta, in ogni caso, in misura proporzionale alle ore prestate;
Il credito d'imposta spetta inoltre, se il rapporto di lavoro è iniziato mentre il soggetto era ristretto, per  i diciotto mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo per i detenuti ed internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno e per i ventiquattro successivi alla cessazione dello stato detentivo nel caso di detenuti ed internati che non hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro all'esterno.
Gli stessi sgravi si applicano alle imprese che svolgono attività di formazione nei confronti di detenuti o internati  a condizione che al periodo di formazione segua l’immediata assunzione per un tempo minimo corrispondente al triplo del periodo di formazione per il quale l'impresa ha fruito dello sgravio.

Sono escluse dalle agevolazioni le imprese che hanno stipulato convenzioni con gli enti locali aventi per oggetto un’attività formativa.

Condizioni per accedere al credito d'imposta
Le imprese devono:

  • assumere detenuti o internati all'interno degli istituti penitenziari, lavoranti all'esterno del carcere ai sensi dell'art. 21 ord. Penit. o semiliberi (detenuti o internati) con contratto di lavoro subordinato per un periodo non inferiore a 30 giorni
  • corrispondere un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro
  • stipulare un'apposita convenzione con la Direzione dell'istituto penitenziario dove si trovano i lavoratori assunti (si veda modulistica)

PROVVEDIMENTO 27 luglio 2020 - Revisione degli importi e dell'elenco dei soggetti ammessi a fruire degli sgravi fiscali previsti dalla legge 193/2000 e dal decreto 148/2014 per il 2020

PROVVEDIMENTO 11 dicembre 2019 - Elenco dei soggetti ammessi a fruire degli sgravi fiscali previsti dalla legge 193/2000 e dal decreto 148/2014 per il 2020


Come si accede al credito d’imposta

  • Entro il 31 ottobre di ogni anno le aziende convenzionate con gli istituti devono presentare apposita istanza alla direzione dell’istituto (si veda modulistica), indicando l’ammontare complessivo del credito d’imposta di cui intendono fruire per l’anno successivo, includendo  nella somma anche il periodo post detentivo e quello dedicato all'attività di formazione. Le direzioni trasmettono le istanze ai provveditorati.
  • Entro il 15 novembre i provveditorati regionali devono inviare le istanze al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.
  • Entro il 15 dicembre il Dipartimento determina l’importo massimo spettante ad ogni singolo soggetto imprenditoriale.L’elenco degli aventi diritto e l’ammontare degli sgravi viene trasmesso all’Agenzia delle Entrate e pubblicato sul sito www.giustizia.it.
    Il credito fiscale potrà essere compensato dalle aziende solo quando sarà effettivamente maturato a seguito dell’assunzione dei lavoratori.
     

Utilizzazione del credito d’imposta

Il credito d'imposta non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e non assume rilievo ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali.
E' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in riferimento al quale è concesso.
Le agevolazioni sono cumulabili con altri benefici, concessi a fronte dei medesimi costi ammissibili, in misura comunque non superiore al costo sostenuto per il lavoratore assunto o per la sua formazione .
A decorrere dall'anno 2015 ,l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta avviene esclusivamente presentando il modello F24 attraverso i sistemi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate (ENTRATEL e  FISCONLINE ) utilizzando il codice tributo 6858 denominato “Credito d’imposta – Agevolazione concessa alle imprese che assumono detenuti o svolgono attività formative nei confronti dei detenuti – Decreto interministeriale 24 luglio 2014, n. 148”.

Sgravi contributivi

Le quote a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori relative alle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute ai detenuti o internati assunti all'interno degli istituti penitenziari ( imprese private e cooperative) o  ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 ( solo cooperative), sono ridotte nella misura del 95 per cento. Tali sgravi contributivi si applicano anche per  i diciotto mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto per i detenuti ed internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno a condizione che l'assunzione sia avvenuta mentre il lavoratore era ammesso alla semilibertà o al lavoro all'esterno e per i ventiquattro successivi alla cessazione dello stato detentivo nel caso di detenuti ed internati che non hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro all'esterno a condizione che il rapporto di lavoro sia iniziato  mentre il soggetto era ristretto.

Il rimborso all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale degli oneri derivanti dalla riduzione è effettuato sulla base di apposita rendicontazione. Le agevolazioni contributive sono riconosciute dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande da parte dei datori di lavoro a cui l'Istituto attribuisce un numero di protocollo informatico.




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