Figlio minore: atti di straordinaria amministrazione
aggiornamento: 19 febbraio 2015
I genitori del minore, per compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione sui beni del figlio, devono richiedere l'autorizzazione al giudice tutelare.
L’autorizzazione deve essere richiesta per:
- alienazioni;
- ipoteche;
- costituzioni di pegno;
- accettazioni e rinunzie di eredità o di legati;
- accettazioni di donazioni;
- scioglimento di comunioni;
- stipulazioni di mutui;
- locazioni ultranovennali;
- transazioni e compromessi;
- riscossione di capitali.
Per altre informazioni:
Uffici giudiziari di Genova
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