Figlio minore: atti di straordinaria amministrazione

aggiornamento: 19 febbraio 2015

I genitori del minore, per compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione sui beni del figlio, devono richiedere l'autorizzazione al giudice tutelare.
L’autorizzazione deve essere richiesta per:

  • alienazioni;
  • ipoteche;
  • costituzioni di pegno;
  • accettazioni e rinunzie di eredità o di legati;
  • accettazioni di donazioni;
  • scioglimento di comunioni;
  • stipulazioni di mutui;
  • locazioni ultranovennali;
  • transazioni e compromessi;
  • riscossione di capitali.

Per altre informazioni:
Uffici giudiziari di Genova




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