Carcere e probation

aggiornamento: July 30, 2026

L'ordinamento penitenziario vigente, introdotto dalla legge 354/1975 "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà" e da successivi interventi normativi, prevede modalità diverse di esecuzione della pena, che vanno dalla privazione totale a limitazioni parziali della libertà. Il sistema, comprende dunque carcere e area penale esterna, oggi comunemente conosciuta a livello internazionale come probation.

L'amministrazione penitenziaria si occupa della detenzione degli adulti e si articola sul territorio in provveditorati regionali che amministrano gli istituti penitenziari per adulti presenti in tutte le regioni, come previsto dal d.p.c.m 84/2015.

Diversa e separata e la gestione degli Istituti penali per i minorenni che si occupano dell'esecuzione della pena di minori e giovani adulti.

Gli Uffici di esecuzione penale esterna (UEPE) sono divenuti articolazioni territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità in virtù del regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia adottato con del D.p.c.m. 84/2015 e sua successiva modifica con D.p.c.m.78/2024, e del decreto 23 ottobre 2024 (di abrogazione del decreto 17 novembre 2015) che ne dà attuazione, in particolare agli artt. 10 e 11, individuando gli uffici distrettuali e gli uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna.

sono divenuti articolazioni territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità ai sensi del D.p.c.m. 84/2015 e il decreto 17 novembre 2015 che ne da attuazione, in particolare agli artt. 9 e 10, individua gli uffici distrettuali e gli uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna.

Il principale campo di intervento degli Uepe è l’esecuzione delle sanzioni penali non detentive e delle misure alternative alla detenzione: A tal fine elaborano e propongono alla magistratura il programma di trattamento da applicare e verificano la corretta esecuzione da parte degli ammessi.

Sono sei le principali aree di intervento

  • attività di aiuto e controllo delle persone sottoposte alla messa alla prova e all’affidamento in prova al servizio sociale
  • attività di sostegno dei detenuti domiciliari e nell'esecuzione del lavoro di pubblica utilità e delle sanzioni sostitutive della detenzione
  • attività di indagine sulla situazione individuale e socio - familiare nei confronti dei soggetti che chiedono di essere ammessi alle misure alternative alla detenzione e alla messa alla prova.
  • su richiesta della magistratura di sorveglianza, curano le inchieste al fine dell’applicazione, modifica, proroga o revoca delle misure di sicurezza
  • attività di consulenza agli istituti penitenziari per favorire il buon esito del trattamento penitenziario
  • attività di controllo della partecipazione del condannato in sospensione condizionale della pena, ammesso al percorso di recupero presso i centri per gli uomini autori di violenza sulle donne.

Esso sono indicate: 

- dall’articolo 72 della legge 26 luglio 1975 n. 354 e suo regolamento di esecuzione d.p.r. 30 giugno 2000 n. 230

- dalle leggi penali introdotte in materia di:

  • sospensione del procedimento con messa alla prova degli imputati: legge 28 aprile 2014, n.67
  • pene sostitutive per le condanne detentive brevi: decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.150,
  • sospensione condizionale della pena per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica: legge 24 ottobre 2023 n.168.

Gli Uepe sono presenti sul territorio a supporto delle comunità locali e in stretta sinergia:

  • con gli enti locali, le associazioni di volontariato, le cooperative sociali e le altre agenzie pubbliche e del privato sociale presenti nel territorio, per realizzare l’azione di reinserimento ed inclusione sociale
  • con le forze di polizia, per l’azione di contrasto della criminalità e di tutela della sicurezza pubblica

Negli UEPE operano diverse figure professionali: dirigenti, assistenti sociali, pedagogisti, esperti nelle materie di psicologia, criminologia, mediazione linguistica e culturale, ai sensi dell’articolo 80 dell’ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975 n. 354), polizia penitenziaria, funzionari amministrativi e contabili. Collabora anche personale volontario, ai sensi dell’articolo 78 dell’ordinamento penitenziario, in possesso di formazione per le attività di reinserimento delle persone in esecuzione di misure e sanzioni penali nel territorio.