Fondo di solidarietà per il coniuge

aggiornamento: 3 marzo 2017

La legge 28 dicembre 2015, n. 208 legge di stabilità 2016 all'art. 1 c.414-416 prevede che:

  • sia istituito, in via sperimentale, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, con una dotazione di 250.000 euro per l'anno 2016 e di 500.000 euro per l'anno 2017, il Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno.
     
  • il coniuge in stato di bisogno che non è in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, qualora non abbia ricevuto l'assegno determinato ai sensi dell'articolo 156 del codice civile per inadempienza del coniuge che vi era tenuto, può rivolgere istanza da depositare nella cancelleria del tribunale del luogo ove ha residenza, per l'anticipazione di una somma non superiore all'importo dell'assegno medesimo.
    Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, ritenuti sussistenti i presupposti di cui al periodo precedente, assumendo, ove occorra, informazioni, nei trenta giorni successivi al deposito dell'istanza, valuta l’ammissibilità dell'istanza medesima e la trasmette al Ministero della giustizia ai fini della corresponsione della somma di cui al periodo precedente.
     
  • il Ministero della giustizia si rivale sul coniuge inadempiente per il recupero delle risorse erogate. Quando il presidente del tribunale o il giudice da lui delegato non ritiene sussistenti i presupposti per la trasmissione dell'istanza al Ministero della giustizia, provvede al rigetto della stessa con decreto non impugnabile. Il procedimento introdotto con la presentazione dell'istanza di cui al primo periodo non è soggetto al pagamento del contributo unificato.
     
  • con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stati individuati i tribunali presso i quali avviare la sperimentazione del Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno, nonchè la previsione delle modalità per la corresponsione delle somme e per la riassegnazione al Fondo delle somme recuperate.

    Tale decreto attuativo è stato sottoscritto dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in data 15 dicembre 2016 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2017.
    Come esplicitato dalla legge istitutiva, il Fondo si propone lo scopo di fornire un sostegno economico al coniuge separato che non sia in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave con i quali convive, e che non percepisca l’assegno periodico a titolo di mantenimento per inadempienza del coniuge che vi è tenuto.
    Gli aspetti fondamentali di tale istituto possono così schematizzarsi:
     
  • Soggetti legittimati:
    Può accedere al Fondo esclusivamente il coniuge separato che:
    • sia convivente con figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave;
    • non abbia ricevuto l’assegno periodico a titolo di mantenimento per inadempienza del coniuge che vi era tenuto;
    • abbia il proprio valore dell’indicatore ISEE o dell’ISEE corrente in corso di validità inferiore o uguale a euro 3.000,00;
    • abbia infruttuosamente esperito le procedure di recupero del credito nei confronti del coniuge inadempiente.
       
  • Istanza di accesso
    Sussistendo tali condizioni è possibile presentare istanza di accesso al Fondo, da redigere in conformità al modulo (FORM) disponibile in quest’area dedicata e da depositare nella cancelleria del tribunale.
     
  • Procedura
    Il presidente del tribunale, o un giudice da lui delegato, nei trenta giorni successivi al deposito dell’istanza, ne valuta l’ammissibilità e la trasmette al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia sia nel caso in cui la ritenga ammissibile (ai fini della corresponsione della somma spettante), sia nel caso in cui la ritenga inammissibile (indicando, in tal caso le ragioni).
    Il Fondo, sulla base del provvedimento adottato dal presidente del tribunale, provvede, alla scadenza di ogni trimestre, alla liquidazione delle istanze accolte, nei limiti delle risorse finanziarie in dotazione al Fondo e secondo criteri di proporzionalità.
    In ogni caso, all’avente diritto non può essere corrisposta, in relazione a ciascun rateo mensile dell’assegno di mantenimento, una somma eccedente la misura massima mensile dell’assegno sociale.

 

Decreto 15 dicembre 2016 - Individuazione dei tribunali presso i quali avviare la sperimentazione del Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno, nonchè la previsione delle modalità per la corresponsione delle somme e per la riassegnazione al Fondo delle somme recuperate, ai sensi dell'art.1 c416 della l. 208/2015.