Organismi composizione crisi da sovraindebitamento - Registro - Iscrizione
aggiornamento: 19 luglio 2022
Il dm 24 settembre 2014 n. 202, "Regolamento per gli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento" introduce la procedura finalizzata a risolvere su basi negoziali le situazioni di insolvenza dei soggetti che non possono accedere alle procedure previste dalla legge fallimentare.
Nelle procedure c.d. paraconcorsuali disciplinate dalla legge 3/2012, e cioè nell’accordo di composizione, nel piano del consumatore e nella liquidazione del patrimonio del debitore, il debitore deve essere assistito da un organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento.
Gli organismi sono previsti dall’art. 15 della legge a cui da attuazione il dm n. 202 del 2014 istituendo il Registro, disciplinando requisiti e modalità per l’iscrizione, la formazione e la gestione degli iscritti, ed infine, la determinazione dei compensi e dei rimborsi per gli organismi, che sono a carico dei ricorrenti ad una delle procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento (art. 1)
Il Registro è tenuto presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia e il direttore generale degli affari di giustizia ne è il responsabile.
Il decreto in vigore dal 28 gennaio 2015, prevede per i primi 3 anni una disciplina transitoria per cui avvocati, commercialisti e notai non hanno obbligo di aggiornamento, purché documentino di essere stati nominati in almeno quattro casi, curatori fallimentari, commissari giudiziali, delegati alle operazioni di vendita in procedure esecutive immobiliari o liquidatori. Dovranno produrre l'attestazione di compiuto svolgimento del tirocinio utilizzando il modulo disponibile nella pagina "Moduli".
►Risposte del 20 dicembre 2017 a quesiti su:
- Regime fiscale per l’istanza di nomina del professionista per la composizione delle crisi da sovraindebitamento.
- Regime fiscale per il deposito della proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti presentata da parte del debitore, della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti da parte del consumatore e per la richiesta di omologa dell’accordo.
- Regime fiscale per l’istanza presentata dall’organismo di composizione della crisi con la quale si chiede l’autorizzazione del giudice per l’accesso all’anagrafe tributaria o ad altre banche dati, secondo la previsione dell’articolo 15, comma 10, della legge n. 3 del 27 gennaio 2012.