Certificati per la successione

aggiornamento: 27 marzo 2020

CERTIFICATI

I documenti tipicamente emessi secondo il diritto nazionale durante o alla fine del procedimento successorio ed i loro specifici effetti probatori
I Comuni di nascita o di residenza del defunto emettono i certificati di morte, gli estratti dell'atto di morte e i certificati di stato di famiglia dai quali si ricavano le informazioni relative al decesso della persona, ai suoi dati anagrafici e ai rapporti di parentela.
L’ordinamento giuridico italiano non prevede in generale, per le successioni che non presentino carattere di internazionalità, a differenza di altri paesi europei, il rilascio di un certificato di successione avente la funzione di attestare la data di apertura della successione, gli eredi e i soggetti destinatari di disposizioni testamentarie a titolo particolare, la composizione del patrimonio della successione.

 

Certificato d’eredità
Solo nelle Regioni del Trentino Alto Adige e del Friuli Venezia Giulia, per le Province di Trieste e Gorizia, in cui vige il sistema del libro fondiario o sistema tavolare, è previsto il rilascio di un certificato d’eredità, all’esito di un procedimento di volontaria giurisdizione. La documentazione, diversa a seconda che si tratti di successione legittima o di successione testamentaria, viene esaminata da parte del Giudice, il quale può anche convocare le parti e disporre l’assunzione dei mezzi di prova che ritenga opportuni.

 

Certificato Successorio Europeo
Il Regolamento UE n. 650/2012 ha istituito il Certificato Successorio Europeo valevole per le successioni delle persone decedute alla data o dopo il 17 agosto 2015. Il presupposto è rappresentato dall’apertura di una successione che presenti aspetti di internazionalità. Si pensi, ad esempio, al caso di un cittadino spagnolo che abbia residenza abituale in Italia e che sia titolare di un libretto di deposito di risparmio in una banca tedesca.
In questo caso, a meno che il defunto non abbia scelto con testamento, come legge che regola la sua successione, la legge spagnola di cui egli è cittadino, si applicherà la legge dello stato di residenza abituale del defunto al momento della morte, ossia la legge italiana.
Il Certificato Successorio Europeo è un documento che può essere utilizzato dagli eredi, dai legatari, dagli esecutori testamentari e dagli amministratori dell’eredità che hanno la necessità di far valere la loro qualità o di esercitare i loro diritti di eredi o legatari e/o i loro poteri come esecutori testamentari o amministratori dell’eredità, in uno Stato membro diverso da quello la cui legge disciplina la vicenda successoria.
La legge 30 ottobre 2014, n. 161 ha individuato quale autorità competente al rilascio del Certificato Successorio Europeo in Italia il notaio, in virtù di una richiesta effettuata dalle persone a ciò legittimate dallo stesso Regolamento UE. 650/2012. Avverso le risultanze del certificato è ammesso reclamo davanti al tribunale, in composizione collegiale, del luogo in cui è residente il notaio che ha rilasciato il suddetto certificato. La medesima legge 161/2014 prevede che nei territori in cui vige il sistema del libro fondiario (come detto sopra, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia per le Province di Trieste e Gorizia) continuino ad applicarsi le disposizioni già vigenti, in materia di rilascio del certificato di eredità e di legato.
Al di fuori delle ipotesi sopra ricordate, in generale, chi vuole affermare il proprio status di erede può ricorrere ad un Atto di Notorietà, cioè alla dichiarazione resa davanti ad un notaio da due attestanti che non sono interessati alla successione, sotto responsabilità penale. Gli Enti Pubblici accettano anche di ricevere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta da parte del soggetto interessato, sempre sotto responsabilità penale.

 

Dichiarazione di Successione
Non ha valore di certificato successorio la Dichiarazione di Successione.
La dichiarazione di successione è un adempimento obbligatorio da parte degli eredi e dei legatari, di natura prevalentemente fiscale, attraverso il quale viene comunicato all’Agenzia delle Entrate il subentro degli eredi nel patrimonio del defunto, e vengono così determinate le imposte dovute, sulla base del quadro normativo in vigore.
Sulla base della dichiarazione di successione ed eventualmente del testamento è possibile per eredi e legatari procedere alla trascrizione dell'acquisto dei beni immobili nei Registri Immobiliari.

 

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