Soggetti ammessi a colloqui e visite con la persona detenuta
aggiornamento: 7 febbraio 2018
SOGGETTI ammessi a COLLOQUI/VISITE diversi da familiari e terze persone
Soggetti | Chi autorizza | Quando | Note |
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(art.58 r.e.) ministri di culto cattolico | il direttore | negli orari previsti dagli istituti | In ogni istituto è assegnato un cappellano di culto cattolico |
ministri di altre confessioni religiose i cui rapporti con lo stato italiano sono regolati dalla legge (art.58 r.e.) | |||
ministri di culto indicati dal ministero dell’interno (art.58 r.e.) | |||
altri tipi di ministri di culto equiparati agli assistenti volontari (art.58 r.e.) | il magistrato di sorveglianza su parere favorevole del direttore | ||
assistenti volontari (artt.17 e 78 o.p.) | A) il magistrato di sorveglianza su parere favorevole del direttore nel caso degli assistenti volontari previsti dall’art.17 o.p.; B) l’amministrazione penitenziaria su proposta del magistrato di sorveglianza e del direttore nel caso degli assistenti volontari previsti dall’art.78 o.p |
negli orari previsti dagli istituti | - |
avvocati (art.104 c.p.p.) | fin dall’inizio dell’esecuzione del provvedimento restrittivo se il detenuto è in stato di custodia cautelare/di fermo/arresto (art.104 c.p.) | fin dall’inizio dell’esecuzione della pena negli orari previsti dagli istituti se il detenuto è condannato | la direzione verifica la presenza della nomina dell’avvocato art.96 2c. c.p.p. |
garante dei diritti dei detenuti e suoi collaboratori (art.67 o.p.) | il titolare dell’incarico non necessita di autorizzazioni (art.67 o. p.). I collaboratori sono autorizzati dal magistrato di sorveglianza su parere favorevole del direttore (art.17 o.p.) | negli orari previsti dagli istituti | i collaboratori che accompagnano il titolare devono lasciare dichiarazione della sussistenza della ragione d’ufficio |
medici di fiducia (art. 11 o.p. e 17 r.e. ) | A) l'autorità giudiziaria che procede per gli imputati sino alla pronuncia della sentenza di 1° grado; B) il direttore per i condannati dopo la sentenza di 1° grado |
negli orari previsti dagli istituti | la visita è a spese del richiedente |
rappresentanti consolari | A) l'autorità giudiziaria che procede per gli imputati sino alla pronuncia della sentenza di 1° grado; B) il direttore per i condannati dopo la sentenza di 1° grado |
negli orari previsti dagli istituti | la direzione deve acquisire il consenso del detenuto al colloquio |
giornalisti per interviste a singoli detenuti | A) il dipartimento dell’amministrazione penitenziaria se è intervista a condannati/internati/imputati dopo la pronuncia della sentenza di 1 grado; B) ’autorità giudiziaria che procede se l’intervista è con imputati in attesa della sentenza di 1° grado | In orario concordato con la direzione | - |
ministri | Non occorre autorizzazione. Gli accompagnatori, devono rilasciare all’ingresso la dichiarazione della sussistenza della ragione d’ufficio e di non svolgere nell'occasione dell'accesso all'istituto attività giornalistica ( c’è fac simile). | in orario dedicato | possono parlare con i detenuti per rendersi conto delle condizioni di vita senza però effettuare veri e propri colloqui e/o interviste come previsto dalla circolare prot.3651/6101 del 7 novembre 2013 |
membri parlamento | |||
consiglieri regionali | |||
altre figure indicate dall’art.67 o.p. e accompagnatori per ragioni d’ufficio | |||
altre persone non indicate dall’articolo 67 o.p. | dipartimento dell’amministrazione penitenziaria | - | - |
Ufficiale di stato civile/ufficiale giudiziario /notaio (art.18 o.p.) | direttore dell’istituto | negli orari previsti dagli istituti | - |
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