Soggetti ammessi a colloqui e visite con la persona detenuta

aggiornamento: 7 febbraio 2018

SOGGETTI ammessi a COLLOQUI/VISITE diversi da familiari e terze persone

 
Soggetti Chi autorizza Quando Note
(art.58 r.e.) ministri di culto cattolico il direttore negli orari previsti dagli istituti In ogni istituto è assegnato un cappellano di culto cattolico
ministri di altre confessioni religiose i cui rapporti con lo stato italiano sono regolati dalla legge (art.58 r.e.)
ministri di culto indicati dal ministero dell’interno (art.58 r.e.)
altri tipi di ministri di culto equiparati agli assistenti volontari (art.58 r.e.) il magistrato di sorveglianza su parere favorevole del direttore
assistenti volontari (artt.17 e 78 o.p.) A) il magistrato di sorveglianza su parere favorevole del direttore nel caso degli assistenti volontari previsti dall’art.17 o.p.;
B) l’amministrazione penitenziaria su proposta del magistrato di sorveglianza e del direttore nel caso degli assistenti volontari previsti dall’art.78 o.p
negli orari previsti dagli istituti -
avvocati (art.104 c.p.p.) fin dall’inizio dell’esecuzione del provvedimento restrittivo se il detenuto è in stato di custodia cautelare/di fermo/arresto (art.104 c.p.) fin dall’inizio dell’esecuzione della pena negli orari previsti dagli istituti se il detenuto è condannato la direzione verifica la presenza della nomina dell’avvocato art.96 2c. c.p.p.
garante dei diritti dei detenuti e suoi collaboratori (art.67 o.p.) il titolare dell’incarico non necessita di autorizzazioni (art.67 o. p.). I collaboratori sono autorizzati dal magistrato di sorveglianza su parere favorevole del direttore (art.17 o.p.) negli orari previsti dagli istituti i collaboratori che accompagnano il titolare devono lasciare dichiarazione della sussistenza della ragione d’ufficio
medici di fiducia (art. 11 o.p. e 17 r.e. ) A) l'autorità giudiziaria che procede per gli imputati sino alla pronuncia della sentenza di 1° grado;
B) il direttore per i condannati dopo la sentenza di 1° grado
negli orari previsti dagli istituti la visita è a spese del richiedente
rappresentanti consolari A) l'autorità giudiziaria che procede per gli imputati sino alla pronuncia della sentenza di 1° grado;
B) il direttore per i condannati dopo la sentenza di 1° grado
negli orari previsti dagli istituti la direzione deve acquisire il consenso del detenuto al colloquio
giornalisti per interviste a singoli detenuti A) il dipartimento dell’amministrazione penitenziaria se è intervista a condannati/internati/imputati dopo la pronuncia della sentenza di 1 grado; B) ’autorità giudiziaria che procede se l’intervista è con imputati in attesa della sentenza di 1° grado In orario concordato con la direzione -
ministri Non occorre autorizzazione. Gli accompagnatori, devono rilasciare all’ingresso la dichiarazione della sussistenza della ragione d’ufficio e di non svolgere nell'occasione dell'accesso all'istituto attività giornalistica ( c’è fac simile). in orario dedicato possono parlare con i detenuti per rendersi conto delle condizioni di vita senza però effettuare veri e propri colloqui e/o interviste come previsto dalla circolare prot.3651/6101 del 7 novembre 2013
membri parlamento
consiglieri regionali
altre figure indicate dall’art.67 o.p. e accompagnatori per ragioni d’ufficio
altre persone non indicate dall’articolo 67 o.p. dipartimento dell’amministrazione penitenziaria - -
Ufficiale di stato civile/ufficiale giudiziario /notaio (art.18 o.p.) direttore dell’istituto negli orari previsti dagli istituti -



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